Solo la condanna legittima la revoca del permesso di soggiorno – TAR VENETO, Sezione III, Sentenza n. 1440 del 23/06/2006

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Il
permesso di soggiorno puo’ essere revocato solo in presenza di una sentenza di
condanna e non anche sulla base di provvedimenti restrittivi della libertà
personale. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
accogliendo il ricorso di un extracomunitario avverso la revoca della carta di
soggiorno, adottato sul presupposto che nei suoi confronti erano stati emessi
provvedimenti che ne limitavano la libertà personale. Trova dunque applicazione
piena, secondo i giudici amministrativi, il principio di presunzione di
innocenza.  


TAR VENETO,
Sezione III, Sentenza n. 1440 del 23/06/2006 (
Presidente,
Angelo De Zotti; Relatore,  Angelo Gabbricci)

sul ricorso
n. 769/2006, proposto da A, rappresentato e difeso dagli avv. ti Malipero e
Guolo, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, giusta art. 35 r.d.
26 giugno 1924, n. 1054;

contro


l’Amministrazione dell’interno, in persona del ministro pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia,
domiciliataria ex lege;

per
l’annullamento del provvedimento nr. 03/06/Div. Amm.va e Soc. ” Cat. A11.2006/Imm,
dell’11.1.2006, con il quale il Questore di Venezia ha disposto la revoca della
carta di soggiorno del ricorrente;

Visto il
ricorso, notificato il 23 marzo 2006 e depositato presso la Segreteria il 13
aprile 2006, con i relativi allegati;

visti gli
atti tutti di causa;

udito
all’udienza camerale del 3 maggio 2006 (relatore il consigliere avv. Angelo
Gabbricci), l’avv. Guolo per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Brunetti
per la P.A. resistente;

considerato

che, nel
corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del
Collegio ha comunicato alla parte ricorrente come, all’esito, avrebbe potuto
essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e
V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi
o riserve;

che
sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei
termini seguenti.

Ritenuto in
fatto e considerato in diritto:

che la revoca
della carta di soggiorno puo’ essere legittimamente disposta, giusta art. 9, III
comma, d.lgs. 286/98, soltanto se sia stata emessa sentenza di condanna;

che,
viceversa, per quanto si desume dal provvedimento di revoca impugnato, nei
confronti del ricorrente sono stati per ora emessi soltanto provvedimenti
restrittivi della libertà personale;

che,
pertanto, il ricorso va accolto sotto tale assorbente profilo;

che le spese
di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

il Tribunale
amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il
provvedimento in epigrafe impugnato.

Condanna
l’Amministrazione dell’interno alla rifusione delle spese di lite in favore
della parte ricorrente, liquidandole in € 2000,00 di cui € 400,00 per spese ed
il residuo per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Cosi’ deciso
in Venezia, nella Camera di consiglio addi’ 3 maggio 2006.

Il Presidente
l’Estensore

Il Segretario

Depositata in
Segreteria il 23 maggio 2006

 

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