L. 46/2006. RIcorso per cassazione e vizi di motivazione con riferimento a specifici atti – CASSAZIONE PENALE, Sezione V, Sentnenza n. 16955 del 17/05/2006

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Con la seguente sentenza la Corte di
Cassazione è stata, ancora una volta, chiamata a risolvere un problema di
interpretazione dell’art. 606 c.p.p. in ragione delle modifiche apportate dalla
L. 46 del 2006 che, novellando il testo dell’art. 606 c.p.p. ha introdotto, alla
lettera e) una nuova ipotesi di vizio di motivazione secondo il quale il ricorso
in Cassazione puo’ essere proposto anche per

“mancanza, contraddittorietà
o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del
provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificatamente
indicati nei motivi di gravame”
.

Proprio di recente ” Cass. Pen. Sezione II

sent. N. 13994 del 20.4.06
” i Giudici di legittimità hanno specificato che
l’espressione
“altri
atti del procedimento”

è relativo anche agli atti a contenuto probatorio, qualora gli stessi abbiano
carattere di decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a
critica.

Con la presente
sentenza, tuttavia, è stata data un’ulteriore specificazione in merito alla
utilizzabilità, in sede di legittimità, del riferimento agli atti del
procedimento.

 

La vicenda –
Il Tribunale di Catania, in
sede di riesame, confermava la misura della custodia cautelare il carcere
applicata ad A.M., sottoposto ad indagini per i delitti di partecipazione ad
associazione mafiosa, estorsione e corruzione elettorale.

Contro tale ordinanza
proponeva ricorso in Cassazione lo stesso A.M. avanzando cinque motivi di
impugnazione.

In particolare il
ricorrente lamentava, da un lato l’inesatta interpretazione di alcune
intercettazioni, dall’altro l’inutilizzabilità di altre intercettazioni
telefoniche poichè eseguite mediante impianti diversi da quelli installati
presso la Procura della Repubblica.

La VI sezione della Suprema
Corte di Cassazione cui il ricorso è stato assegnato hanno ritenuto lo stesso 
inammissibile per violazione ell’art. 606 comma 1 c.p.p., perchè proponeva
censure attinenti al merito della decisione impugnata, giustificata secondo i
Giudici di legittimità, con riferimento a una plausibile interpretazione del
significato di talune intercettazioni, dalle quali risulta un ruolo criminale
attivo del ricorrente, A.M.

 

La soluzione adottata dalla Corte –
Con precedenti sentenze la
cassazione aveva stabilito che in sede di legittimità, la Corte di Cassazione,
non è tenuta a stabilire se la decisione di merito abbia o meno proposto la
migliore ricostruzione dei fatti, nè condividerne la giustificazione, ma deve
limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso
comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Cass.
Sez.
V
30.11.99 n. 215745, Cass. Sez. II 21.12.93 n. 196955).

L’art. 606 c.p.p., infatti
non consente alla Corte altra interpretazione, essendo estraneo al giudizio di
legittimità un controllo sui dati processuali o sulla correttezza della
motivazione.

Partendo da tali
presupposti la Corte ha osservato come tale interpretazione non possa essere
superata in ragione della nuova formulazione introdotta dalla L. 46 del 2006
all’art. 606 c.p.p., con la previsione che il vizio di motivazione puo’ essere
dedotto anche da altri atti del procedimento.

Secondo la Corte, infatti,
“questo riferimento va interpretato in un senso che non privi di significato il
limite della con testualità imposto dalla stesa disposizione”
; esso,
pertanto, “va interpretato come relativo solo agli atti dai quali derivi un
obbligo  di pronuncia che si assume violato dal giudice del merito”
.

Tale selezione non va
censurata  – dice la Corte ” “neppure se il ricorso è effettivamente
autosufficiente contenendo la trascrizione dei verbali di prova, perchè il
divieto di accesso agli atti istruttori è la conseguenza di un limite posto
all’ambito di cognizione della Corte di Cassazione”.


 

(Lorenzo Sica, © Litis.it,
9 Giugno 2006)

 

 


CASSAZIONE PENALE, Sezione V,
Sentenza n. 16955 del 17/05/2006
 
(Presidente G. Lattanzi, Relatore A. Nappi)

  

Motivi della decisione

1. Con l’ordinanza
impugnata il Tribunale di Catania ha confermato in sede di riesame la misura
della custodia cautelare in carcere applicata a A. M. persona sottoposta a
indagini per i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa, estorsione e
di corruzione elettorale (art. 86 del d.p.r. n. 570 del 1960).

Ricorre per
cassazione A. M. e propone cinque motivi d’impugnazione, di cui uno aggiunto.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 275 comma 3 c.p.p.
e vizio di motivazione della sentenza impugnata. Lamenta che i giudici del
merito non abbiano adeguatamente valutato il suo trasferimento da oltre tre anni
in provincia di Pavia, quale elemento idoneo a superare la presunzione di
pericolosità derivante dalla contestazione del delitto associativo, peraltro in
contraddizione con altro precedente provvedimento e ipotizzando illogicamente
che tale trasferimento non sia avvenuto per seguire la moglie nei suoi luoghi
di origine e di lavoro, ma per ottemperare a un ordine del fratello G. M., che
in una conversazione intercettata se ne dichiara promotore. E aggiunge che
dall’aprile del 2002 all’estate del 2005, quando fu arrestato, non v’è stato
alcun comportamento dal quale possa desumersi la sua perdurante affiliazione
al sodalizio mafioso; e comunque, secondo la giurisprudenza più recente, la
presunzione di pericolosità puo’ intendersi superata anche in mancanza della
prova del recesso dall’associazione.

Con il secondo motivo il
ricorrente deduce violazione dell’art. 416 bis c.p. e vizi di motivazione
dell’ordinanza impugnata, lamentando che i giudici del merito si siano fondati
su un’erronea definizione della condotta di partecipazione all’associazione
mafiosa e su poche e insignificanti intercettazioni telefoniche.

Con il terzo motivo il
ricorrente deduce violazione dell’art. 629 c.p. e vizio di motivazione
dell’ordinanza impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano desunto
da intercettazioni di conversazioni avvenute tra aprile e maggio del 2002 la
prova del suo concorso in un’estorsione già in atto da anni ai danni della
società F. C., senza neppure considerare se si tratti di reato permanente o
continuato e senza alcun accertamento di un suo effettivo intervento, ma sulla
base di semplici contatti con i protagonisti della vicenda, gravitanti
nell’orbita di suo fratello, per come risultano da dialoghi male interpretati.

Con il quarto motivo il
ricorrente deduce violazione dell’art. 86 del d.p.r. n. 570 del 1960 e vizi di
motivazione dell’ordinanza impugnata, lamentando che i giudici del merito si
siano fondati su mere illazioni, in contraddizione con altra ordinanza che ha
escluso l’aggravante della finalità mafiosa contestata per il medesimo reato a
suo fratello G. M., detto E.

Con il motivo
aggiunto infine il ricorrente eccepisce 1’inutilizzabilità delle
intercettazioni telefoniche poste a fondamento della decisione impugnata, in
quanto ingiustificatamente eseguite mediante impianti diversi da quelli
installati presso la procura della Repubblica.

 

2. Risulta
pregiudiziale la questione di rito dedotta con il motivo aggiunto, che peraltro
è infondato.

I giudici del merito, cui
la questione era stata già proposta, hanno disatteso l’eccezione di
inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali poste a
fondamento dell’ordinanza cautelare, ritenendo, sia pure con una consapevole
esposizione dei dubbi anche giurisprudenziali già espressi al riguardo, che
la motivazione dei provvedimenti autorizzativi dell’impiego di apparecchiature
esterne alla procura della Repubblica fosse stata validamente integrata dalla
successiva nota dell’8 aprile 2005 con la quale la deroga alla regola dettata
dall’art. 268 comma 3 c.p.p. era stata giustificata anche sulla base di
un’attestazione in data 10 marzo 2005 redatta da funzionario di cancelleria per
documentare l’indisponibilità e l’inidoneità degli impianti interni. Secondo i
giudici del merito, infatti, essendo le operazioni di intercettazione coperte
dal segreto, la motivazione dei decreti ex art. 268 comma 3 c.p.p. puo’ essere
completata anche solo nel momento in cui gli interessati siano legittimati ad
averne effettiva conoscenza. Sennonchè questa tesi è stata smentita da una
recente pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte, con la quale si è
appunto escluso che “la motivazione del decreto del pubblico ministero di
autorizzazione all’utilizzazione di impianti di intercettazione diversi da
quelli in dotazione della procura della Repubblica possa essere adottata, o
integrata, con un successivo provvedimento emesso dopo l’inizio delle
operazioni, ma prima dell’utilizzazione dei risultati delle stesse” (Cass., sez.
un., 29 novembre 2005, Campenni’). E in realtà la motivazione richiesta
dall’art. 268 comma 3 c.p.p. è destinata appunto a garantire l’effettiva
anteriorità dell’autorizzazione giudi-ziaria relativa sia all’ammissione sia
alle modalità esecutive dell’intercettazione, perchè un’approvazione ex post
potrebbe valere a legittimare anche operazioni di polizia sottratte alla
garanzia giurisdizionale prevista dall’art. 15 della Costituzione.

Tuttavia questa funzione di
documentazione, più che di giustificazione, della motivazione richiesta
dall’art. 268 comma 3 c.p.p. esclude che ai fini della garanzia costituzionale
(art. 15 Cost.) sia sufficiente una verifica a posteriori di una qualche sua
plausibilità.

Come risulta dal
tenore letterale dell’art. 268 comma 3 c.p.p., infatti, l’insufficienza o l’inidoneità
degli impianti interni e le eccezionali ragioni di urgenza sono condizioni la
cui effettiva esistenza rileva indipendentemente dalla motivazione del decreto
autorizzativo e puo’ essere autonomamente accertata anche ex post, nei limiti
in cui sia desumibile da dati di fatto. E in realtà, secondo la giurisprudenza
di questa Corte, l’esistenza di eccezionali ragioni di urgenza

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