Al Giudice ordinario le controverise su lesioni da vaccinazioni obbligatorie – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Setenza n. 10418 del 08/05/2006
Con la seguente sentenza la Corte affronta una
questione di giurisdizione relativa a controversie aventi ad oggetto il
risarcimento per
lesioni conseguenti a vaccinazioni obbligatorie ai sensi della
legge 25 febbraio 1992, n. 210 che
attribuisce a chiunque, a causa di vaccinazioni obbligatorie, abbia riportato
lesioni o infermità, con conseguente menomazione permanente della integrità
psico-fisica, il "diritto" ad un indennizzo da parte dello Stato.
Pertanto nella risoluzione del caso conclude
affermando che le cause relative a tutte le prestazioni erogate nell’ambito del
servizio sanitario nazionale, sono devolute alla competenza del giudice
ordinario, ai sensi del criterio generale di riparto delle giurisdizioni
definito dall’art. 2 1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e presupposto dall’art.
442 c.p.c. (vedi Cass. S.u. n. 13548 del 2005).
La vicenda –
In grado di appello
venivano condannati la Regione Liguria, il Ministero
della salute ed un’azienda sanitaria al pagamento dell’indennizzo di cui all’art.1
della legge n. 210 del 1992
(indennizzo da lesioni conseguenti a vaccinazioni obbligatorie).
La Regione Liguria ricorre in Cassazione per
la verifica della giurisdizione ordinaria.
La questione di diritto e la soluzione
adottata dalla Corte –
Di fronte
alla ben nota e ricorrente questione di giurisdizione, la Corte, a Sezioni
unite, è categorica e dichiara l’appartenenza della controversia alla
cognizione del giudice ordinario non configurando nello specifico caso una
competenza del giudice amministrativo.
La Corte, nel pronunciare la sua risoluzione,
fa espresso riferimento alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 che
attribuisce a
chiunque, a causa di vaccinazioni obbligatorie, abbia riportato lesioni o
infermità, con conseguente menomazione permanente della integrità
psico-fisica, il "diritto" ad un indennizzo da parte dello Stato.
Nell’ambito della stessa legge, all’art. 6, si
afferma infatti che avverso il giudizio sanitario della commissione medico
ospedaliera è esperibile l’azione davanti al giudice ordinario competente
(vedi Cass. S.u. n. 9 del 2000).
Si configurerebbe, in base all’opinione della
Corte, un vero diritto soggettivo ed un dovere a carico dell’amministrazione di
effettuare accertamenti e valutazioni di tipo tecnico per garantirlo.
La competenza al giudice amministrativo, nella
materia dei servizi pubblici, è riferita alle "controversie relative a
concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni
ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla P.A. o
dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento disciplinato dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico
servizio ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonchè…"
Percio’, le cause relative a tutte le
prestazioni erogate nell’ambito del servizio sanitario nazionale,
sono
devolute alla competenza del giudice ordinario, ai sensi del criterio generale
di riparto delle giurisdizioni definito dall’art. 2 1. 20 marzo 1865, n. 2248,
all. E, e presupposto dall’art. 442 c.p.c. (vedi Cass. S.u. n. 13548 del 2005).
(Annaflora Sica, © Litis.it, 13 Giugno 2006)
CASSAZIONE CIVILE, Sezioni
Unite, Setenza n. 10418 del 08/05/2006
(Presidente
G. Ianniruberto, Relatore P. Picone)
Ritenuto in fatto
Con la sentenza sopra specificata, la Corte di
appello di Genova ha accolto
l’impugnazione di G. C., e, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale della stessa sede n. 3008 del 20.12.2001, ha condannato il Ministero
della salute, la Regione Liguria e l’Azienda sanitaria locale n. 3 "Genovese"-
il
primo per il periodo fino al 31.12.2000; la seconda per il periodo fino al
19.7.2001; la terza per il periodo successivo — al pagamento dell’indennizzo di
cui all’art. I della legge n. 210 del 1992.
La cassazione della sentenza è stata chiesta,
con ricorso strutturato in tre motivi, dalla Regione Liguria, che ha anche
depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; non hanno svolto attività di
resistenza le parti intimate.
La causa è stata assegnata alle
Sezioni unite per la verifica della giurisdizione ordinaria, a seguito di
ordinanza della Sezione lavoro resa in esito all’udienza pubblica del 21
febbraio 2005.
Considerato in diritto
I motivi di ricorso non sono attinenti alla
giurisdizione, siccome la sentenza impugnata è censurata: per aver erroneamente
dichiarato la contumacia della Regione nel giudizio di appello (primo motivo);
per avere ritenuto la legittimazione passiva della stessa Regione, mentre le
funzioni relative all’erogazione dell’indennizzo le erano state trasferite dallo
Stato solo a far data dal 22 febbraio 2001, facendo tuttavia salva la competenza
statale per le istanze di indennizzo presentate in epoca precedente (secondo e
terzo motivo).
La causa è stata assegnata alle Sezioni unite
a seguito dell’ordinanza della Sezione lavoro della Corte, con la quale,
considerata la richiesta del Pubblico ministero di’ dichiarare il difetto di
giurisdizione ordinaria, è stata ravvisata la competenza delle Sezioni unite,
ai sensi dell’art. 374, comma primo, c.p.c., per la risoluzione della questione
di giurisdizione connessa alle previsioni di cui all’art. 7 della legge n. 205
del 2000, nel testo risultante dalla sentenza costituzionale n. 204 dei 2004,
relativamente alla prestazione richiesta e alla data di proposizione della
domanda giudiziale (18 giugno 2001).
La Corte, a Sezioni unite, dichiara
l’appartenenza della controversia alla cognizione del giudice ordinario.
Va premesso che la legge 25 febbraio 1992, n.
210, all’art. 1, attribuisce a chiunque, a causa di vaccinazioni obbligatorie,
abbia riportato lesioni o infermità, con conseguente menomazione permanente
della integrità psico-fisica, il "diritto" ad un indennizzo da parte dello
Stata; non è consentito, percio’ dubitare della consistenza di diritto
soggettivo della situazione giuridica, confermata dall’essere chiamata
l’amministrazione ad operare accertamenti e valutazioni di tipo tecnico, con
esclusione di qualunque potere discrezionale. La stessa legge, del resto,
all’art. 6, stabilisce che avverso il giudizio sanitario della commissione
medico ospedaliera è esperibile l’azione davanti al giudice ordinario
competente (vedi Cass. S.u. n. 9 del 2000).
Non si configura, inoltre, materia di
giurisdizione esclusiva amministrativa.
A seguito della sentenza costituzionale n. 204
del 2004, risulta caducata la previsione relativa alle "attività e prestazioni
di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici
servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambita del servizio sanitario
nazionale…" (art. 33, comma 2, lett. e), d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel
testo di cui all’art. 7, lett. a), l. 21 luglio 2000, n. 205). Pertanto, nella
materia dei servizi pubblici, sono rimaste devolute al giudice amministrativo in
sede esclusiva solamente le "controversie relative a concessioni di pubblici
servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi,
ovvero relative a provvedimenti adottati dalla P.A. o dal gestore di un pubblico
servizio in un procedimento disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio ed alla vigilanza
e controllo nei confronti del gestore, nonchè…"
Ne consegue che le controversie relative a
tutte le prestazioni erogate nell’ambito del servizio sanitario nazionale, nella
sussistenza di un rapporto obbligatorio tra cittadini e amministrazione, sono
devolute alla competenza del giudice ordinario, ai sensi del criterio generale
di riparto delle giurisdizioni definito dall’art. 2 1. 20 marzo 1865, n. 2248,
all. E, e presupposto dall’art. 442 c.p.c. (vedi Cass. S.u. n. 13548 del 2005).
In base alle considerazioni svolte, deve
essere affermata la giurisdizione ordinaria sulla controversia; a norma
dell’art. 142, disp. att. al cod. proc. civ., la causa è rimessa alla Sezione
lavoro della Corte per l’esame dei motivi di ricorso e l’adozione dei
provvedimenti consequenziali all’esito complessivo del giudizio di cassazione.
P. Q.M.
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