Atti sessuali commessi dal genitore ed individuazione del termine “minore” ex art. 609 septies C.p.p. – CASSAZIONE PENALE, Sezione III Sentenza n. 7873 del 02/02/2006

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Utilizzando il termine
“minore” nell’art. 609 septies, comma 4 n. 2, c.p. il legislatore ha inteso
riferirsi al soggetto che non ha raggiunto la maggiore età e non anche al
minore degli anni sedici di cui all’art. 609 quater, comma 1 n. 2.


 

La vicenda ”
la Corte di Appello di
Milano dichiarava il non doversi procedere nei confronti di P.A. in ordine al
reati di cui all’art. 609 bis commi 1 e 2.

La corte ha fondato la sua
pronuncia di proscioglimento ritenendo che, in mancanza di espressa querele, il
reato non fosse perseguibile di ufficio.

In pratica i Giudici di
merito affermavano che la nozione di minorenne indicata nell’art. 609 septies
comma 4 n. 2) ” che stabilisce i casi in cui i reati previsti dagli artt. 609
bis, ter e quater sono perseguibili d’ufficio ” deve farsi coincidere con quella
di soggetto infrasedicenne prevista dall’art 609 quater comma 1 n. 2), dovendosi
ritenere unitario la nozione di minore quale persona che non ha ancora raggiunto
la piena maturità psicologica.

Avverso tale pronuncia
proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso
la Corte di Appello di Milano, denunciando una errata applicazione dell’art. 609
septies comma 4 n. 2).

 

La questione di
diritto sollevata ”

con la seguente sentenza i giudici di legittimità hanno dovuto esprimersi in
merito alla interpretazione dell’art. 609 septies che al comma 4 n. 2)
stabilisce che, per i reati di cui agli artt. 609 bis, ter, e quater, si puo’
procedere di ufficio “se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o
dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è
affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di
custodia”.

In particolare la Corte ha
dovuto specificare cosa di debba intendere con il termine “minore”, che,
adoperato dalla norma senza specificare il suo significato, lasciava spazio ad
eccessive interpretazioni personali.

 


La soluzione adottata dalla
Corte ”
la Corte
ha specificato che la ratio delle due disposizioni noemative in esame deve
essere considerata differente.

L’art. 609 quater,
individuando il limite di età della parte lesa, pare ispirato, esclusivamente,
da considerazioni afferenti alla maturità psicologica e sessuale del minore.

Al contrario la ratio
ispiratrice dell’art. 609 septies ” afferma la Corte ” è finalizzato ad
estendere, quanto possibile, la perseguibilità di ufficio dei reati di abuso,
al fine di impedire che le remore derivanti dal rapporto di dipendenza del
minore nei confronti dell’autore del reato possano ostacolare la punizione degli
abusi sessuali commessi da quest’ultimo.

Tale differenza trova
riscontro ” continua la Corte ” anche nella diversa individuazione dei possibili
soggetti attivi dell’abuso sessuale operata dalle due norme.

La Corte, infatti, ritiene
che i soggetti menzionati dall’art. 609 septies possano esercitare un più
intenso grado di coazione psicologica sul libero esercizio del diritto di
querela da parte del minore, in ragione del rapporto di dipendenza, anche
economico, della parte lesa nei confronti dell’autore del reato.

Si tratta di una importante
sentenza attraverso quale sarebbe possibile operare  una estensione delle
ipotesi di perseguibilità d’ufficio dei reati di abuso sessuale in danno dei
minori.

Il legislatore, infatti,
fissando ai sedi anni l’età in cui si presume che il minore abbia sviluppato
una sufficiente maturità sessuale e psicologica, che gli consente di poter
valutare la portata dell’attività sessuale, ha stabilito che oltre tale limite
di età il fatto puo’ divenire penalmente irrilevante, in ragione della
capacità del minore di prestare o meno il proprio consenso all’attività
sessuale; in ragione della presente sentenza, tuttavia, la Corte ha ritenuto, in
pratica, di dover considerare “minore” il soggetto che non ha ancora raggiunto
la maggiore età, secondo le previsioni del codice civile (18 anni), per tutti
quei casi in cui autori dell’abuso siano i soggetti menzionati nel comma 4 n. 2)
dell’art. 609 septies, per i quali, quindi si puo’ procedere d’ufficio, in
ragione della più intensa coazione psicologica che gli stessi possono
esercitare sul minore e sul suo diritto di querela.

La Corte ha, pertanto,
concluso stabilendo che la configurazione della fattispecie di cui all’art. 609
quater comma 1 n. 2) e la perseguibilità d’ufficio degli atti sessuali commessi
dalle persone indicate nell’art. 609 septies comma 4 n. 4), non vanno ricondotte
ad un unico principio afferente all’età della vittima, ma hanno differenti
principi ispiratori che portano a considerare che il termine “minore” adoperato
dall’art. 609 septies comma 4 n. 2) vada riferito a soggetti che non hanno
ancora raggiunto la maggiore età secondo i principi del codice civile (18
anni).

 

(Lorenzo Sica, © Litis.it,
14 Giugno 2006)

 


CASSAZIONE PENALE, Sezione III Sentenza n. 7873 del
02/02/2006

(Presidente A. Postiglione, Relatore A. M. Lombardi)

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con la sentenza impugnata
la Corte di Appello di Milano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti
di P. A. in ordine al reato di’ cui agli art. 609 bis, co. 1 e 2 n. 1, 61 n. 5 e
1 1 c.p., per mancanza di querela.

Premesso che il predetto
reato era stato ascritto al P. per avere costretto, anch.e quale affidatario, W.
B. Z, di poco minore degli anni diciotto, a subire atti sessuali, consistiti nel
palpeggiarle il seno, baciarla ed infilarle un dito nella vagina, la Corte
territoriale ha fondato la pronuncia di proscioglimento sul rilievo che
l’imputato era stato assolto definitivamente dai reati di cui agli art. 326 e
378 c.p., che avevano giustificato la perseguibilità di ufficio degli atti di
abuso sessuale, a nulla rilevando la circostanza che la parte lesa non aveva
ancora compiuto gli anni diciotto.

Su tale punto la sentenza
ha affermato che la nozione di minorenne indicata dall’art. 609 septies,
co. 4 n. 2) c.p., ai fini della perseguibilità di ufficio del fatto, deve farsi
coincidere con quella di soggetto infrasedicenne prevista dall’art. 609 quater,
co. 1 n. 2) c.p., ai fini della configurazione della fattispecie criminosa
prevista da detta norma, dovendosi ritenere che il legislatore abbia inteso
attribuire un significato unitario alla nozione di minore, quale persona che non
ha ancora raggiunto la piena maturità psicologica, e che, pertanto, oltre tale
limite di età sussiste piena libertà sessuale, sicchè non è giustificata la
perseguibilità di ufficio dell’atto sessuale commesso in danno di tale
soggetto.

Avverso la sentenza ha
proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte
territoriale, che la denuncia per violazione ed errata applicazione dell’art.
609
septies, co. 4 n. 2), c.p..


 


MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Con un unico mezzo di
annullamento la pubblica accusa ricorrente deduce che la disposizione citata ha
stabilito la perseguibilità di ufficio dell’atto sessuale commesso da uno dei
soggetti legati alla parte lesa dal particolare rapporto precisato dalla norma,
allorchè la stessa parte lesa sia minorenne, senza alcuna altra indicazione in
ordine all’età, a differenza di quanto precisato nell’art. 609 quater, co. 1 n.
2, c.p. che specifica l’età del soggetto nei cui confronti è configurabile la
fattispecie criminosa, sicchè con il termine minore adoperato dall’art. 609
septies, co. 4 n. 2) c.p, deve identificarsi il soggetto che non ha ancora
compiuto i diciotto anni. Il ricorso è fondato.

Questa Corte non ritiene
condivisibile l’interpretazione dei giudici di merito, secondo la quale la
configurazione della fattispecie criminosa prevista dall’art. 609 quater, co. 1
n. 2, c.p. e la perseguibilità di ufficio degli atti sessuali commessi dalle
persone indicate nell’art. 609 septies, co. 4 n. 2) c.p. nei confronti dei
soggetti minori legati ad esse dal particolare rapporto che ne determina la
qualità, devono essere ricondotte ad un principio ispiratore unitario afferente
all’età della vittima. La tesi prospettata in sentenza in punto di maturità
psicologica del minore partecipe del rapporto sessuale si palesa indubbiamente
esatta con riferimento alla fattispecie criminosa di cui all’art_ 609 quater,
co. 1 n. 2) c.p..

Risulta, infatti, evidente
che il legislatore ha ritenuto di dover elevare il limite dei quattordici anni,
stabilito in generale quale età in cui si presume che il minore abbia raggiunto
una sufficiente maturità sessuale e psicologica, che gli consente di valutare
la portata dell’attività sessuale (art. 609 quater, co. 1 n. 1, c.p.), a sedici
anni in considerazione della maggiore capacità di induzione e di influenza che
puo’ esercitare sul minore uno dei soggetti indicati dalla norma a causa del
rapporto affettivo o, più in generale, di dipendenza psicologica che lega ad
esso il minore, sicchè si è ritenuto necessario un più elevato grado di
maturità da parte del minore stesso, per considerare valido il consenso da
questi prestato all’attività sessuale, che oltre il detto limite di età
diviene penalmente irrilevante.

Ben diversa, invece, è la
ratio ispiratrice dell’art. 609 septies c.p., finalizzato ad estendere, per
quanto possibile, la perseguibilità di ufficio dei fatti di abuso sessuale, in
tutti i casi in cui il legislatore ha ritenuto non meritevoli di considerazione
le ragioni di tutela della parte lesa che giustificano la perseguibilità a
querela.

Rientra, pertanto, nella
previsione della norma l’ipotesi in cui l’attività giudiziaria sia comunque
resa necessaria dalla perseguibilità di ufficio di altri reati (art. 609
septies, co. 4 n. 4, c.p.), sicchè diventa inconferente la considerazione che
la pubblicità della vicenda derivante dal processo possa costituire ulteriore
fonte di danno per la vittima dell’abuso; l’ipotesi in cui possa ritenersi che
la libera determinazione della vittima in ordine all’esercizio del diritto di
querela venga condizionato dalla particolare qualità dell’autore del fatto o
dal rapporto di questi con la stessa vittima (art. 609 septies, co. 4 n. 2 e 3,
c.p.); l’ipotesi, infine, in cui la perseguibilità di ufficio si palesi
giustificata dalla gravità dell’azione delittuosa (art. 609 septies, co. 4 n. 1
e 5, c.p.). Cosi’ individu

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