Attuazione della fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo – DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2006, n. 211
DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2006, n. 211
(GU n. 135
del 13 giugno 2006)
REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 AGOSTO 1999, N. 320, COME MODIFICATO DAL DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 LUGLIO 2000, N. 226, CONCERNENTE
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 27 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N.
448, SULLA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed, in particolare, l’articolo 27
relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore
degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n.
320, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4
luglio 2000, n. 226, recante disposizioni di attuazione dell’articolo 27 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visti il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive integrazioni e
modifiche, concernente i criteri unificati di valutazione della situazione
economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate ed il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, con il quale sono
stati approvati i modelli tipo della dichiarazione sostitutiva unica e
dell’attestazione, con relative istruzioni;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53;
Preso atto della sentenza 21 dicembre 2001, n. 419, con la quale la Corte
Costituzionale annullava, per quanto di ragione, l’articolo 3, comma 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 320 del 1999, con le
tabelle ad esso allegate e l’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 226 del 2000, laddove escludevano dal beneficio le
Province autonome di Trento e Bolzano;
Ritenuto di recepire, con il presente regolamento, i contenuti della sentenza
della Corte Costituzionale n. 419 del 2001;
Visti la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che ha approvato lo
Statuto speciale della Regione Valle d’Aosta e il Titolo III, Capo V del decreto
del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, in materia di
assistenza scolastica;
Visti la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e il Titolo IV del decreto del
Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, in materia di assistenza
scolastica;
Visti i decreti del Capo del Dipartimento per i servizi nel territorio del
Ministero della pubblica istruzione prot. n. 2341 del 30 agosto 2002 e prot. n.
1932 del 16 luglio 2003 e i decreti del Capo del Dipartimento per l’istruzione
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca prot. n. 1242
del 7 giugno 2004 e prot. n. 571 del 22 marzo 2005 con i quali, nelle more della
definizione del presente provvedimento, si disponeva d’urgenza, in esecuzione
del giudicato, inserendo nelle ripartizioni relative agli esercizi finanziari
2002, 2003, 2004 e 2005 anche le suindicate Province, previo accantonamento
cautelare delle somme eventualmente assegnabili, rispettivamente, alle Regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta egualmente preterite nei provvedimenti
originari, ancorchè non ricorrenti;
Preso atto delle richieste d’inserimento nel piano di riparto, pervenute, nel
contempo, anche dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e della
permanenza delle medesime basi di calcolo adottate nelle precedenti
ripartizioni, confermata dall’ISTAT;
Ritenuta l’opportunità, a fronte delle considerazioni addotte nel giudicato, di
estenderne gli effetti alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta;
Considerata, altresi’, la necessità di non assegnare, in un’unica soluzione,
importi ultronei rispetto alle obiettive esigenze e tali da sottrarre
contestualmente, alle restanti Regioni, somme eccessive ostacolando, cosi’,
l’adeguato soddisfacimento dei bisogni dell’utenza del servizio scolastico,
facente capo, peraltro, alla fascia più debole delle rispettive realtà
territoriali;
Acquisito il parere espresso dalla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome
nella seduta del 16 giugno 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell’adunanza del 29 agosto 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica, espressi rispettivamente nelle sedute del 10 novembre
2005 e 19 ottobre 2005;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
di concerto con il Ministro dell’interno;
Adotta il seguente decreto:
Art. 1.
1. All’articolo 3, comma 1-bis, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226, è aggiunto, alla fine, il
seguente periodo: «I relativi provvedimenti sono adottati con decreto del
dirigente preposto al competente Ufficio di livello dirigenziale generale del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca».
Art. 2.
1. Le tabelle A[1] ed A[2] allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226, sono sostituite, rispettivamente,
dalle unite tabelle A[1] ed A[2] che fanno parte integrante del presente
decreto.
Art. 3.
1. Sono confermate le ripartizioni effettuate con i decreti del Capo del
Dipartimento per i servizi nel territorio del Ministero della pubblica
istruzione prot. n. 2341 del 30 agosto 2002 e prot. n. 1932 del 16 luglio 2003 e
i decreti del Capo del Dipartimento per l’istruzione del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca prot. n. 1242 del 7 giugno
2004 e prot. n. 571 del 22 marzo 2005, e relative tabelle, citati in premessa.
2. Alla data d’entrata in vigore del presente decreto – a valere sugli
accantonamenti all’uopo disposti dai decreti di cui al comma 1 e con
riferimento, rispettivamente, alle tabelle A[1] ed A[2] – alla Regione
Friuli-Venezia Giulia sono assegnate le somme complessive di Euro 3.859.336 ed
Euro 1.434.224 ed alla Regione Valle d’Aosta quelle di Euro 430.388 ed Euro
126.852.
Art. 4.
1. Gli importi relativi alle singole annualità 1999, 2000 e 2001 spettanti,
rispettivamente, alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta ed alle
Province autonome di Trento e Bolzano, indicati, per ognuna di esse, nelle
allegate tabelle A[1] ed A[2], saranno corrisposti, compatibilmente con i
finanziamenti annualmente appostati in bilancio per le finalità di riferimento
ed in proporzione agli stessi, con corrispondenti assegnazioni aggiuntive nel
corso di ciascuna delle ripartizioni inerenti agli anni finanziari 2006, 2007 e
2008, utilizzando le risorse rivenienti dall’abbattimento proporzionale delle
quote spettanti, nelle medesime annualità, alle altre Regioni. I relativi
importi sono determinati con il decreto dirigenziale di cui all’articolo 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed è fatto
obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall’amministrazione competente in materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– Il testo dell’art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 «Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», è il seguente:
«Art. 27 (Fornitura gratuita dei libri di testo). – 1. Nell’anno scolastico
1999-2000 i comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei
libri di testo in favore degli alunni che adempiono l’obbligo scolastico in
possesso dei requisiti richiesti, nonchè alla fornitura di libri di testo da
dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in
possesso dei requisiti richiesti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari,
sono individuate le categorie degli aventi diritto al beneficio, applicando, per
la valutazione della situazione economica dei beneficiari, i criteri di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in quanto compatibili, con le
necessarie semplificazioni ed integrazioni.
2. Le regioni, nel quadro dei principi dettati dal comma 1, disciplinano le
modalità di ripartizione ai comuni dei finanziamenti previsti che sono comunque
aggiuntivi rispetto a quelli già destinati a tal fine alla data di entrata in
vigore della presente legge. In caso di inadempienza delle regioni, le somme
sono direttamente ripartite tra i comuni con decreto del Ministro dell’interno,
di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro il 30 giugno 1999, sono
emanate, nel rispetto della libera concorrenza tra gli editori, le norme e le
avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella
scuola dell’obbligo a decorrere dall’anno scolastico 2000-2001 nonchè per
l’individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo
complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumere
quale limite all’interno del quale i docenti debbono operare le proprie scelte.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e 631, commi 3, 4 e 5, del
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, seguitano
ad applicarsi alla materia dei libri di testo fino a tutto l’anno scolastico
1999-2000, al termine del quale sono abrogate.
L’art. 156, comma 2, e l’art. 631, comma 2, dello stesso testo unico si
intendono riferiti a tutta la scuola dell’obbligo.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa non
superiore a lire 200 miliardi per l’anno l999.».
– Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320,
reca: «Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art. 27 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di
testo».
– Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226,
reca: «Regolamento recante conferma con modificazioni del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, concernente disposizioni di
attuazione dell’art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura
gratuita o semigratuita di libri di testo».
– Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, reca: «Definizioni di criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell’art. 59, comma 51, della legge 27
dicembre 1997, n. 449».
– Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, reca:
«Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e
dell’attestazione, nonchè delle relative istruzioni per la compilazione, a
norma dell’art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come
modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130».
– La legge 10 marzo 2000, n. 62, reca: «Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione».
– La legge 28 marzo 2003, n. 53, reca: «Delega al Governo per la definizione
delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e formazione professionale».
– La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, reca: «Statuto speciale per la
Valle d’Aosta».
– Il testo del Titolo III, Capo V del decreto del Presidente della Repubblica 22
febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Valle d’Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa
agli enti soppressi con l’art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481,
convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), è il seguente:
«Capo V – Assistenza scolastica.
Art. 23 (Assistenza scolastica). – Le funzioni amministrative nella materia
relativa all’assistenza scolastica, comprese nelle attribuzioni della regione
previste dall’art. 3, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 4, concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a
facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi
individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche
pubbliche o private, anche se adulti, l’assolvimento dell’obbligo scolastico
nonchè, per gli studenti capaci e meritevoli ancorchè privi di mezzi, la
prosecuzione degli studi.
Le funzioni suddette concernono tra l’altro: gli interventi di assistenza
medico-psichica; l’assistenza ai minorati psico-fisici; l’erogazione gratuita
dei libri di testo per la scuola d’obbligo; l’assistenza scolastica a favore
degli studenti universitari.».
– La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, reca: «Statuto speciale della
regione Friuli-Venezia Giulia.».
– Il testo del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre
1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello
statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), è il seguente:
«Titolo IV – Assistenza scolastica.
Art. 7. – Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al
suo territorio, tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza
scolastica, previste dagli articoli 1, 2, 3 e 5, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.
Si applica anche alla regione Friuli-Venezi



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