Concorso notarile rinviato? Il ministero della giustizia paga i danni – CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 12147 del 23/05/2006

Il
Ministero della giustizia è tenuto a risarcire i danni subiti del candidato che
vede rinviato, senza un giustificato motivo, il concorso notarile cui si era
regolarmente presentato per partecipare sostenendo spese per raggiungere la sede
di concorso e per la sistemazione in albergo 


CASSAZIONE
CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 12147 del 23/05/2006

(Presidente:
G. Lo Savio; Relatore: U. Vitrone)


SVOLGIMENTO DL
PROCESSO

Con atto di
citazione notificato il 27 marzo 2001 S. R. conveniva in giudizio dinanzi al
Giudice di pace di Roma il Ministero di Giustizia per sentirlo condannare al
risarcimento dei danni derivanti dal mancato espletamento delle prove scritte
dal concorso notarile indette per il 29 novembre 2000.

A sostegno della
sua domanda l’attrice deduceva che si era recata a Roma il 28 novembre, data
fissata per la consegna dei codici, e che il giorno successivo era rimasta per
nove ore nella sala dell’hotel Ergife, sede prescelta per il concorso, poichè
solo alle ore 17 le era stato comunicato che lo svolgimento delle prove di esame
era stato rinviato a data da destinarsi.

Con sentenza del
24- 28 magg. 2002 il giudice di pace condannava l’amministrazione convenuta al
pagamento della somma, equitativamente stabilita, di Euro 619,75, in base alla
considerazione che il Ministero della Giustizia non aveva fornito alcuna prova
in ordine alla circostanza che l’evento dannoso non fosse prevedibile e potesse
essere evitato senza costringere la candidata a sopportare il disagio di un
trasferimento dal luogo di residenza a Roma e di una inutile permanenza nella
città sede degli esami.Contro la sentenza ricorre per cassazione il Ministero
della Giustizia, con un solo motivo.

Resiste con
controricorso S.R..


MOTIVI DELLA
DECISIONE

Il ricorrente
denuncia la violazione dei principi generali dell’ordinamento e sostiene che l’equità
formativa, in base alla quale il giudice è tenuto a formulare sia la
qualificazione del fatto sia la regola da applicare al caso concreto, avrebbe
comportato l’individuazione in via preventiva di un interesse meritevole di
tutela attraverso un giudizio di comparazione degli interessi in conflitto la
cui lesione, in assenza di cause di giustificazione, comporterebbe il
risarcimento del danno.

Inoltre la
sentenza impugnata non avrebbe individuato un interesse all’espletamento delle
prove concorsuali nel giorno e nell’ora indicata, ne avrebbe accertato
l’elemento della colpa, che costituisce elemento essenziale nell’accertamento
dell’illecito poichè non avrebbe considerato la circostanza, incontroversa tra
le parti, che l’espletamento della prova era stato sospeso a causa di una
decisione cautelare del Consiglio di Stato che avrebbe escluso dal concorso
alcuni candidati a suo tempo ammessi per effetto di una sentenza del giudice
amministrativo di primo grado.

Afferma infine che
mancherebbe qualsiasi motivazione in ordine alla liquidazione equitativa del
danno, tenuto conto del fatto che la domanda originaria comprendeva anche la
liquidazione del danno morale, risarcibile solo se dipendente da reato.

La censura non ha
fondamento poichè il ricorrente, facendo riferimento al rispetto dei principi
regolatori dell’ordinamento, non considera che la legge istitutiva del giudice
di pace ha eliminato ogni riferimento ai principi regolatori della materia,
introdotto dall’art. 3 della legge 30 lug. 1984, n. 399, come limite dell’equità
del conciliatore, e che la giurisprudenza formatasi in materia, e culminata
nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 716 del 1999, è pervenuta alle
conclusioni che l’equità del giudice di pace ha natura sostitutiva, non già
correttiva o integrativa della regola di diritto, sicchè questi non è tenuto a
seguire i principi regolatori della materia ricavandoli in via di
generalizzazione dalle norme specifiche dettate dal legislatore per disciplinare
il rapporto dedotto in giudizio ne ad individuare le norme giuridiche
astrattamente applicabili, ma crea egli stesso la regola della decisione con un
giudizio di tipo intuitivo fondato su valori preesistenti nella realtà sociale.

Tale
interpretazione ha pero’ provocato un intervento della Corte costituzionale la
quale, con sentenza additiva n. 206 del 2004, applicabile al giudizio in corso,
ha dichiarato l’illegittimità del capoverso dell’art. 113 cod. proc. civ.
, cosi’ come interpretato dalla giurisprudenza, nella parte in cui esclude
che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia.

Nell’attuazione
della pronuncia di incostituzionalità i principi informatori della materia sono
stati individuati da questa Corte (sent. 17 gen. 2005, n. 743) nei principi ai
quali il legislatore si ispira nel porre una determinata regola, i quali
differiscono dai principi regolatori della materia che vincolavano il giudice
conciliatore poichè, mentre il conciliatore doveva osservare le regole
fondamentali del rapporto traendoli dal complesso di norme preesistenti con le
quali il legislatore lo aveva disciplinato, il giudice di pace non deve
osservare una regola equitativa tratta dalla disciplina dettata in concreto, ma
deve solo curare che essa non contrasti con i principi cui si è ispirato il
legislatore nel dettare una determinata disciplina.

Il rispetto dei
principi informatori non vincola percio’ il giudice di pace all’osservanza di
una regola ricavabile dal sistema, ma costituisce unicamente un limite al
giudizio di equità al fine di evitare qualsiasi sconfinamento dell’arbitrio: n
consegue che il ricorso per cassazione contro la sentenza del giudice di pace
deve essere diretto a denunciare non già l’inosservanza di una regola bensi’ il
superamento di quel limite e pertanto il ricorrente non solo deve indicare
chiaramente il principio informatore che si assume violato ma deve anche
specificare in qual modo la regola equitativa posta a fondamento della pronuncia
impugnata si ponga con esso in contrasto al fine di consentire al giudice la
verifica della sua esistenza e della sua eventuale violazione.

Cio’ premesso, va
rilevato che la regola equitativa posta a fondamento della decisione impugnata
è quella secondo cui non puo’ ritenersi immeritevole di tutela la posizione di
una candidato sia stato costretto a trasferirsi in una città diversa da quella
di residenza, a soggiornarvi e a trattenersi per un tempo considerevole in
un’aula di esami con la privazione della propria libertà di movimento e
sentirsi poi comunicare il rinvio a data da destinarsi delle prove da espletare
senza alcuna valida giustificazione circa la inevitabilità dell’accaduto.

Tale regola non è
stata censurata con l’indicazione della violazione di alcun principio
informatore della materia, violazione che nella specie non è ravvisabile
poichè non sussiste alcun contrasto della decisione del giudice di pace con i
principi informatori cui il legislatore si ispira in materia di risarcimento,
considerata l’evoluzione del concetto di danno ingiusto, individuato nella
lesione di un interesse giuridicamente rilevante che non trovi giustificazione
in un contrapposto interesse prevalente dell’autore della condotta lesiva.

Tale
interpretazione è, del resto, suffragata anche dalla giurisprudenza del giudice
amministrativo che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patito
da un’impresa aggiudicataria di una gara di appalto in dipendenze del diniego di
approvazione dell’aggiudicazione della mancanza dei fondi necessari alla
realizzazione dell’opera, a causa della scorrettezza del comportamento
dell’Amministrazione che non aveva disposto il rinvio della gara (Cons. Stato,
Sez. IV, 19 mar. 2003, n. 1457).

Ne infine puo’
ravvisarsi il vizio di carenza assoluta di motivazione prospettato con
riferimento alla liquidazione equitativa del danno operata dalla sentenza
impugnata poichè la censura del ricorrente non si appunta conto la mancata
giustificazione dell’esercizio di un potere discrezionale del giudice, ma
denuncia piuttosto la violazione del disposto dell’art. 1226 cod. civ., non
vincolante per il giudice di equità, il quale consente la liquidazione
equitativa del danno solo nei casi di motivata impossibilità o di comprovata
difficoltà di un’esatta determinazione del danno risarcibile.

In conclusione,
percio’, il ricorso non puo’ trovare accoglimento e deve essere respinto.

L’intervento del
giudice delle leggi e l’evoluzione della giurisprudenza sopraggiunti alla
notificazione del ricorso costituiscono giusta causa di compensazione delle
spese giudiziali.


P.Q.M.

La Corte rigetta
il ricorso e dispone la compensazione totale delle spese giudiziali.

Roma, 28 mar.
2006.

Depositata in
Cancelleria il 23 maggio 2006.

 

https://www.litis.it

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