Incentivo alle famiglie per l’acquisto di un personal computer – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DECRETO 7 marzo 2006
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
DECRETO 7 marzo 2006
(GU n. 134 del 12 giugno
2006)
PC ALLE FAMIGLIE
Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 ed, in particolare, l’art. 27, comma 1, che
affida al Ministro per l’innovazione e le tecnologie il compito di sostenere
iniziative di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di
preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di
carattere intersettoriale, nonchè di finanziare i progetti del Dipartimento per
l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le
medesime caratteristiche;
Visto il medesimo art. 27 che, al comma 2, istituisce un fondo denominato «Fondo
di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico» affidando al
Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato dei Ministri per
la Società dell’informazione, il compito di individuare i progetti di cui al
comma 1;
Visto il comma 4 del citato art. 27, in base al quale confluiscono nel Fondo le
risorse di cui all’art. 29, comma 7, lettera b), della legge 28 dicembre 2001,
n. 448;
Vista la deliberazione del Comitato dei Ministri per la Società
dell’informazione (di seguito: «CMSI») del 22 dicembre 2005, con la quale è
stato approvato il progetto denominato «PC alle famiglie» (di seguito:
«Progetto»), promosso dal Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie per
incentivare l’acquisizione e l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali
tra le famiglie con reddito inferiore a 15.000 euro, mediante l’erogazione di un
contributo di 200,00 euro IVA inclusa per l’acquisto di un personal computer;
Rilevato che nella predetta deliberazione il CMSI ha destinato al progetto 9,5
milioni di euro a valere sul fondo di cui all’art. 27, comma della legge 16
gennaio 2003, n. 3, come finanziato dall’art. 29, comma 7, lettera b), della
legge 28 dicembre 2001, n. 488;
Visto il decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 10 gennaio 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2006, n. 45, che, sulla base di
quanto deciso dal CMSI del 22 dicembre 2005, individua tra i progetti di
rilevanza e di preminente interesse nazionale, da finanziare con il Fondo di
finanziamento dei progetti nel settore informatico di cui al citato art. 27
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il progetto nell’ambito della linea
strategica diretta alla alfabetizzazione degli italiani;
Rilevato che per l’anno in corso non è stato possibile sostenere il Progetto
con risorse direttamente destinate dal legislatore e si è reso necessario
utilizzare i finanziamenti di cui al citato Fondo della legge n. 3 del 2003;
Ritenuto di dover provvedere a disciplinare le modalità di attuazione del
Progetto per l’anno 2006;
Constatato che il Progetto, già attuato dall’anno 2004, ha trovato un ampio e
positivo riscontro da parte dei destinatari cosi’ come le modalità attuative
adottate per la sua realizzazione;
Ritenuto opportuno che l’attuazione del Progetto avvenga con le stesse modalità
con le quali è stato disciplinato il precedente progetto;
Considerato che nelle precedenti edizioni del Progetto, per l’erogazione del
contributo, il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie si è avvalso
della Società generale d’informatica S.p.a. – SOGEI, quale soggetto
istituzionalmente in possesso dei necessari requisiti per l’accesso alla banca
dati dei beneficiari in base alla condizione reddituale risultante all’Agenzia
delle entrate del Ministero dell’economia e delle finanze, nonchè dotato delle
tecnologie, dei mezzi e delle competenze necessarie per conseguire in maniera
ottimale, sia sotto il profilo dell’efficienza delle procedure, sia dei costi
finanziari da sostenere, lo scopo prefissato dal legislatore;
Considerata la competenza dimostrata della SOGEI S.p.a., nonchè l’efficienza e
l’efficacia del servizio reso dalla medesima società per l’attuazione del
progetto suddetto;
Ritenuto, pertanto, di continuare ad avvalersi della SOGEI S.p.a.;
Considerato che nelle precedenti edizioni del Progetto, per il rimborso ai
rivenditori dei crediti maturati il Dipartimento per l’innovazione e le
tecnologie si è avvalso della Poste italiane S.p.a., quale soggetto
istituzionalmente preposto all’erogazione del servizio postale universale e che,
per la sua capillare presenza sul territorio, è in condizione di garantire il
servizio e l’accesso alla rete postale in tutti i punti del territorio
nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone
rurali montane;
Ravvisata, pertanto, la necessità di continuare ad avvalersi di Poste italiane
S.p.a.;
Ravvisata, altresi’, la necessità di destinare apposite risorse per provvedere
alle attività relative alla comunicazione, informazione e finalizzate ad
assicurare la massima conoscenza del Progetto;
Decreta:
Art. 1.
Beneficiari, ammontare, oggetto e validità temporale dell’incentivo
1. Ai contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un reddito
complessivo, al netto della deduzione prevista per il reddito derivante
dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze,
non superiore a 15.000 euro, relativo all’anno d’imposta 2004, i quali per lo
stesso anno d’imposta risultano non essere fiscalmente a carico di altro
contribuente (di seguito: «beneficiari»), che acquistano un personal computer
(di seguito: «PC») nuovo di fabbrica, di qualsiasi prezzo, marca e tipo, avente
la configurazione di cui al comma 3, è riconosciuto, all’atto dell’acquisto, un
incentivo pari ad euro 200,00 IVA inclusa, al netto di ogni eventuale sconto
commerciale, fino ad esaurimento dei fondi.
2. Possono altresi’ beneficiare dell’incentivo coloro i quali, per lo stesso
anno d’imposta, appartengono a categorie esonerate dalla dichiarazione dei
redditi e risultino non essere fiscalmente a carico di altro contribuente.
3. Al fine di ottenere le agevolazioni di cui al presente decreto, per «PC» si
intende un insieme di componenti elettroniche, dotato di certificato di garanzia
e di assistenza tecnica e costituito da:
a) unità centrale e unità disco rigido interno;
b) scheda di gestione dell’audio e del video;
c) dispositivo di connessione e periferiche (video, tastiera, mouse);
d) lettore CD Rom o DVD o di entrambi;
e) sistema operativo adatto ad ospitare software applicativi di produttività
e/o gestionali;
f) predisposizione per l’accesso ad Internet.
4. Il PC deve essere dotato della certificazione di qualità ISO 9001.2.
5. Il contributo è concesso anche in caso di acquisto di una parte del sistema,
purchè comprendente almeno le componenti di cui alle lettere a), e) ed f) del
comma 3.
6. Il contributo di cui il comma 1 è corrisposto per acquisti effettuati entro
e non oltre un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale.
Art. 2.
Modalità di conseguimento dell’incentivo
1. L’incentivo è conseguito all’atto dell’acquisto del PC presso un qualsiasi
rivenditore che aderisce al Progetto, identificato da un apposito simbolo
riportato nel sito www.innovazione.gov.it (di seguito: «sito dell’iniziativa»),
esposto in modo visibile all’esterno dell’esercizio commerciale.
2. I soggetti che intendono usufruire dell’agevolazione, verificato che
l’ammontare del reddito complessivo riferito all’anno di imposta 2004 e
riportato sulla dichiarazione dei redditi modello 703-3/2005 (importo indicato
al rigo 6, diminuito dell’importo indicato al rigo 7), ovvero sul modello UNICO
persone fisiche 2005 (importo indicato al rigo RN1, quadro RN, diminuito
dell’importo indicato al rigo RN2), ovvero, nei casi di esonero dalla
dichiarazione, sulla certificazione dei redditi di lavoro dipendente e
assimilati (modello CUD 2005 sommatoria dei punti 1 e 2) o sulle altre
certificazioni di cui all’art. 4, commi 6-ter e 6-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,
sia non superiore a 15.000 euro, usufruiscono dell’incentivo all’atto
dell’acquisto del PC presso un qualsiasi rivenditore che aderisce al progetto. I
soggetti esonerati dalla dichiarazione dei redditi che hanno avuto nel 2004 più
rapporti di lavoro, ricevendo per ognuno di essi un modello CUD, dovranno
verificare l’ammontare del reddito complessivo come somma dei redditi relativi a
ciascun CUD ricevuto.
3. I beneficiari sono tenuti a fornire al rivenditore il proprio numero di
codice fiscale, esibendo la carta di identità o altro valido documento di
riconoscimento ai fini della identificazione personale.
4. I beneficiari che rientrano nella fattispecie di cui all’art. 1, comma 2, per
ottenere l’incentivo, oltre che adempiere a quanto prescritto al comma 2 del
presente articolo, sottoscrivono, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, una dichiarazione avente effetto di autocertificazione
relativa alla propria posizione di esonero dalla dichiarazione dei redditi e di
non essere fiscalmente a carico di altro contribuente, utilizzando allo scopo il
modulo presente sul sito dell’iniziativa.
Art. 3.
Adempimenti a carico del rivenditore
1. Il rivenditore che intende aderire al Progetto compila il foglio elettronico
riportato all’interno del sito dell’iniziativa, indicando gli estremi
identificativi del proprio esercizio commerciale, il relativo indirizzo, il
numero di partita IVA, gli estremi di iscrizione alla Camera di commercio,
manifestando la volontà di accettare le condizioni che lo riguardano riportate
nel sito medesimo. Nel caso di rivenditori già iscritti al progetto per l’anno
2004 è sufficiente l’eventuale aggiornamento dei dati già comunicati,
utilizzando allo scopo l’apposito foglio elettronico predisposto sullo stesso
sito dell’iniziativa.
2. Pattuita la vendita, il rivenditore, dopo aver verificato sotto la propria
responsabilità l’identità del beneficiano, accede alla propria posizione sul
sito dell’iniziativa e compila l’apposito foglio elettronico inserendo i dati
relativi all’operazione e, specificatamente, le generalità dell’acquirente, gli
estremi del documento di identificazione, il numero di codice fiscale. Ricevuto
l’assenso alla vendita, il rivenditore inserisce il numero di serie del PC
oggetto della transazione ed il numero identificativo dello scontrino fiscale
emesso.
3. L’operazione di cui al comma 2 è automaticamente inibita nel caso in cui il
beneficiario abbia già fruito dei benefici previsti da analoghe iniziative del
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, nonchè in caso di esaurimento
dei fondi destinati al Progetto di cui all’art. 8, comma 1.
4. Nell’ipotesi di beneficiari che rientrano nella fattispecie di cui all’art.
1, comma 2, il rivenditore riceve l’autocertificazione di esonero dalla
dichiarazione dei redditi nonchè di non essere fiscalmente a carico di altro
contribuente, sottoscritta dal beneficiario medesimo ed inserisce le relative
informazioni nel campo appositamente predisposto sul foglio elettronico di
prenotazione vendita presente sul sito dell’iniziativa, attendendo il riscontro
in tempo reale per l’assenso alla vendita e la conseguente registrazione.
5. Il rivenditore è tenuto a conservare l’autocertificazione sottoscritta dal
beneficiario unitamente ad una fotocopia del documento di riconoscimento ed allo
scontrino emesso per la vendita dei PC, per ventiquattro mesi a decorrere dalla
data di emissione dello scontrino. Tale documentazione deve essere disponibile
presso la rivendita e deve essere esibita a richiesta di verifica disposta da
Dipartimento o effettuata dagli organi di polizia giudiziaria.
Il mancato adempimento di quanto previsto nel presente articolo non consente la
corresponsione al rivenditore del rimborso, da parte del Dipartimento per
l’innovazione e le tecnologie, della detrazione effettuata in favore del
beneficiario.
6. A fronte di ogni operazione effettuata è riconosciuto al rivenditore un
rimborso pari a 200,00 euro IVA inclusa, sulla base dell’elenco mensile degli
acquisti di PC effettuati di cui all’art. 4, comma 1, lettera c). Il relativo
importo è corrisposto mensilmente al rivenditore, secondo le indicazioni da
esso fornite all’atto dell’adesione al Progetto, mediante bonifico su conto
corrente bancario o accreditamento su conto corrente postale i cui costi sono a
carico dei rivenditori.
Art. 4.
Attività del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie e degli organismi
esterni di collaborazione
1. Per la realizzazione del Progetto secondo le modalità stabilite dal presente
decreto, il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie si avvale, previa
stipula di apposite convenzioni, della Società generale d’informatica S.p.a. –
SOGEI per quanto concerne:
a) la predisposizione della banca dati dei beneficiari in base alla condizione
reddituale;
b) il riconoscimento della posizione comprovante la tipologia dell’attività
commerciale del rivenditore;
c) la predisposizione dell’elenco mensile degli acquisti di PC effettuati e dei
relativi rimborsi da corrispondere ai rivenditori;
d) il supporto al Dipartimento per le attività di controllo e monitoraggio del
Progetto;
e) assistenza ai rivenditori che hanno aderito all’iniziativa per informazioni
sintetiche sul Progetto.
2. Il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie assicura, tramite stipula
di atto convenzionale con Poste Italiane S.p.a., i seguenti adempimenti:
a) rimborso ai rivenditori dei crediti maturati ai sensi dell’art. 3, comma 4;
b) organizzazione e gestione di un centro di servizi (contact center) al fine di
soddisfare le esigenze di informazione da parte dei beneficiari.
3. Il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie provvede, inoltre:
a) all’attivazione di un piano di comunicazione ed informazione finalizzato ad
assicurare la massima conoscenza dell’iniziativa;
b) al controllo sistematico ed al monitoraggio dell’andamento del Progetto, in
relazione agli obiettivi da raggiungere.
Art. 5.
Modalità di erogazione dei contributi
1. Al fine di consentire al Dipartimento di corrispondere il rimborso ai
rivenditori del contributo di 200,00 euro IVA inclusa per gli acquisti di PC di
cui all’art. 1:
a) la SOGEI predispone l’e



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