Acquisto di supporti illecitamente prodotti. Va sempre disposta la trasmissione degli atti all’Autorità Amministrativa – CASSAZIONE PENALE, Sezione II, Sentenza n. 7180 del 25/01/2006
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Nel caso di acquisto di
supporti illecitamente prodotti va sempre disposta la trasmissione degli atti
dall’Autorità gudiziaria a quella Amministrativa ai fini della irrogazione
della sanzione prevista dall’art. 16 della L. 633/2000
La vicenda ”
con sentenza dell’11.11.2004, il Tribunale dell’Aquila, nel
confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Pescara nei
confronti di S.C.K., lo condannava perchè ritenuto responsabile del reato di
cui all’art. 648 c.p. e 171 ter della L. 22 aprile 1941.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo
la non configurabilità dell’art. 648 c.p. perchè la norma dell’art. 171 ter
della L. 633 del 1941 sarebbe una norma speciale, che assorbe il primo delitto,
nonchè la manifesta illogicità della motivazione.
La seconda sezione della Corte di Cassazione, investita del
caso, dopo aver constatato ” nel caso di specie – l’inesistenza del rato di cui
all’art. 648 c.p. sull’assunto che la ricettazione ” che alla luce del D.Lgs. n.
68 del 9.4.03 puo’ concorrere con la fattispecie di cui alla L. 633/41 – puo’
configurarsi soltanto qualora l’acquisto di supporti audiovisivi, fonografici o
informatici sia finalizzato ad una successiva messa in commercio degli stessi e
non serva solo ad uso personale (ipotesi che configura il semplice illecito
amministrativo di cui all’art. 16 della L. 248/00), ha dovuto stabilire se fosse
necessario o meno trasmettere gli atti all’Autorità amministrativa competente.
La questione di diritto sollevata ”
la questione coinvolge i
principi di carattere generale relativi alla trasformazione di un illecito
penale in un illecito amministrativo che, a loro volta, richiamano il fenomeno
della successione delle leggi penali.
Il fenomeno – come è noto ” viene disciplinato all’art. 2
del c.p., intitolato, appunto, alla successione di leggi penali.
In senso lato puo’ dirsi che si ha successioni di leggi non
solo quando una nuova legge, ferma restando l’illiceità penale del fatto, ne
modifica soltanto il trattamento sanzionatorio, ma anche nel caso in cui una
nuova legge incrimina un fatto che prima no era considerato reato, nonchè nella
ipotesi inversa quando un fatto cessi di essere considerato reato.
Di vera e propria successione di leggi si parla anche nel
caso di modificazione di una legge anteriore da parte di una successiva che,
lasciando permanere l’illiceità penale del fatto, lo assoggetti ad un
trattamento sanzionatorio diverso.
Can la seguente sentenza la Corte ha dovuto stabilire ” nel
caso di acquisto di supporti illecitamente prodotti – la necessità o meno ” ai
fini della irrogazione della sanzione prevista dall’art. 16 della L. 633/00 ”
della trasmissione degli atti alla competente Autorità amministrativa.
Con un lungo excursus sulla evoluzione giurisprudenziale e
con richiami anche alla giurisprudenza della Cassazione civile, la Corte
conclude per la necessaria trasmissione degli atti alla Autorità
amministrativa, ai fini della irrogazione della relativa sanzione.
La soluzione adottata dalla Corte ”
la Corte ha evidenziato come
nel tempo vi sia stato un contrasto giurisprudenziale tra coloro che, alla luce
del disposto dell’art. 2 c. 3 c.p. ” relativo al principio del favor rei –
inquadravano l’ipotesi della trasformazione delle fattispecie punite come reati
in illeciti amministrativi e coloro che escludevano il richiamo all’art. 2 c. 3
c.p..
Con la L. 689 del 1981,poi, venne attuata una vasta
depenalizzazione e venne stabilito che qualora il procedimento penale non sia
stato ancora definito dovevano trovare applicazione le sanzioni amministrative.
Tale disciplina – continua la Corte ” ha trovato nel tempo
vari consensi, anche attraverso successive leggi.
La Corte ha evidenziato, comunque, come di recente la tesi
maggiormente accolta è quella opposta secondo cui in caso di trasformazione di
illeciti penali in illeciti amministrativi, i fatti commessi nel vigore della
precedente disciplina non restano sottratti a sanzione e trova comunque
applicazione quella amministrativa e cio’ in forza della disposizione di
carattere generale di cui all’art. 41 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che
è applicabile non solo ai reati depenalizzati da tale legge, ma anche ad ogni
ipotesi di depenalizzazione, ancorchè disposta dopo l’entrata in vigore della
legge del 1981.
In tal modo – spiega la Corte ” si evita anche un eventuale
contrasto con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione:
sembra, infatti, contrastare con il principio di uguaglianza una disciplina
giuridica che preveda la totale impunità di coloro che hanno commesso un
illecito penale, successivamente depenalizzato, e la responsabilità di coloro
che hanno commesso la stessa violazione dopo la depenalizzazione.
In ogni caso ” specifica la Corte ” la competenza a decidere
spetta al Prefetto, il quale puo’ esercitarla anche qualora venga a conoscenza
della vicenda grazie a canali diversi e la legittimità della decisione
prefettizia puo’ essere censurata solo dal Giudice civile.
(Lorenzo Sica, © Litis.it, 16 Giugno 2006)
CASSAZIONE PENALE, Sezione II, Sentenza n. 7180 del
25/01/2006
(Presidente A. S. Rizzo, Relatore P. A. Sirena)
Svolgimento del processo
Con sentenza del 15 maggio
2002, il Tribunale di Pescara, sezione distaccata di Penne, dichiaro’ S. C. K.
responsabile dei reati di cui agli articoli 648 C.P. (ricettazione di
videocassette e di musicassette abusivamente riprodotte ) e 171 ter della legge
22 aprile 1941, numero 633, unificati dal vincolo della continuazione, e lo
condanno’ alla pena di venti giorni di reclusione e di euro 100 di multa.
Avverso tale provvedimento
l’imputato propose impugnazione, e la Corte di appello dell’Aquila, con sentenza
dell’11 novembre 2004, in parziale accoglimento del gravame sostitui’ la pena
detentiva con al pena pecuniaria corrispondente di euro 760 di multa,
determinando cosi’ la pena complessiva da infliggere al S. in euro 860 di multa.
Ricorre per cassazione il
difensore dell’imputato deducendo che, nella fattispecie, il reato di
ricettazione non sarebbe configurabile perchè la norma dell’articolo 171 ter
della legge numero 633 del 1941, citata, sarebbe una norma speciale, che
assorbirebbe il primo delitto.
Secondo il ricorrente,
inoltre, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe manifestamente illogica
nella parte in cui aveva affermato che le musicassette erano esposte per la
vendita, mentre i carabinieri verbalizzanti avevano affermato che l’imputato
"deteneva per la vendita" quella merce.
motivi della
decisione
Il ricorso è fondato nei
termini appresso descritti.
1. Anzitutto, si osserva
che deve escludersi il reato di ricettazione.
E infatti, le Sezioni unite
di questa Corte, risolvendo un contrasto insorto tra alcune decisioni, hanno
stabilito che "nel vigore della legge numero 248 del 2000 la condotta di
acquisto di supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non
conformi alle prescrizioni legali, ove non costituisse concorso ex articolo 110
C.P. in uno dei reati previsti dagli articoli 171 – 171 octies legge 22
aprile 1941, numero 633, integrava l’illecito amministrativo di cui all’articolo
16 della stessa legge, che in virtù del principio di specialità previsto
dall’articolo 9 legge 24 novembre 1981, numero 689, prevaleva in ogni caso
sull’articolo 648 C.P., che punisce lo stesso fatto, anche se l’acquisto fosse
destinato al commercio. Sopravvenuto il d.lgs. 9 aprile 2003, numero 68, che ha
abrogato l’articolo 16 della legge numero 248 del 2000 (articolo 41) e lo ha
sostituito con il nuovo testo dell’articolo 174 ter legge numero 633 del
1941 (articolo 28), è possibile il concorso tra il reato di ricettazione e
quello di cui all’articolo 171 ter della legge 22 aprile 1941, numero
633, e successive modificazioni,
quando l’agente, oltre ad
acquistare supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non
conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione;
configurandosi l’illecito meramente amministrativo previsto dall’articolo 174
ter legge numero 633 del 1941 soltanto quando l’acquisto o la ricezione siano
destinati a uso esclusivamente personale"(Cass. pen., Sez. un., 20 dicembre
2005, numero 47164, Marino).
Ebbene, in applicazione del
principio giurisprudenziale su indicato, poichè i fatti attribuiti al S. furono
commessi anteriormente all’aprile 2003, è applicabile l’articolo 16 della legge
numero 248 del 2000: percio’ la sentenza impugnata deve essere annullata senza
rinvio relativamente al reato di cui all’articolo 648 C.P. perchè il fatto n



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