Questioni di giurisdizione per gli atti amministrativi emanati dal Consiglio Regionale – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Ordinanza n. 11623 del 18/05/2006


ATTI AMMINISTRATIVI EMANATI
DAL CONSIGLIO REGIONALE – I
l
difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed amministrativo puo’ sorgere
solo nei confronti di atti del Consiglio Regionale che non rivestano carattere
amministrativo, ma siano espressione diretta di autonomia politica.

 

Nell’ordinanza in esame la
Corte si ricollega ad un orientamento più volte ribadito in dottrina al fine di
risolvere la questione relativa all’attribuzione o meno della competenza al
giudice amministrativo per gli atti amministrativi emanati dal Consiglio
Regionale.

Afferma che "spetta allo Stato, e per esso
ai competenti organi giurisdizionali, giudicare in sede giurisdizionale sulla
sussistenza di cause sopravvenute di incompatibilità con la carica di membro
del consiglio regionale sardo e sulla conseguente decadenza del consigliere"
(negando la applicabilità ai Consigli regionali dell’art. 66 Cost.)
L’assoggettamento degli atti amministrativi del Consiglio regionale al sindacato
giurisdizionale "non si radica, infatti, in una ipotetica differenza di “natura”
o di funzioni fra assemblee elettive nazionali e regionali – espressione
entrambe della sovranità popolare- che precluda di per sè l’estensione alle
seconde di norme e principi validi per le prime: ma deriva, più semplicemente e
decisivamente, dal principio secondo il quale “la tutela giurisdizionale è a
tutti garantita (art. 24 Cost.) ed è affidata agli organi previsti dagli art.
101 ss. Cost.” ( sentenza 29/2003 cit.).

In conclusione, il difetto di giurisdizione
del giudice ordinario ed amministrativo puo’ sorgere solo nei confronti di atti
del Consiglio Regionale che non rivestano carattere amministrativo; ma siano
espressione diretta di autonomia politica.

 

La vicenda –
Il fatto che è alla base della questione e
dello stesso orientamento della Corte è molto semplice e puo’ cosi’ essere
riassunto.

 Nell’ambito di un
procedimento introdotto avanti al TAR della Lombardia contro un provvedimento di
nomina dei componenti dell’A.R.P.A. (Agenzia Regionale  per la Protezione
dell’Ambiente), viene proposto regolamento preventivo di giurisdizione dal
Consiglio Regionale della Lombardia. 

 

La questione
di diritto sollevata e la soluzione adottata dalla Corte –
La questione riguarda l’attribuzione o meno
della competenza al giudice amministrativo per gli atti amministrativi emanati
dal Consiglio Regionale.

Infatti, la legge Costituzionale n. 3 del 2001
ha sancito la totale equiparazione fra Parlamento nazionale e Consigli
regionali.

Da cio’ deriva un’estensione ai Consigli
regionali di quella insindacabilità degli atti anche amministrativi che viene
pacificamente riconosciuta al Parlamento.

Ma la Corte di Cassazione non appare concorde
con tale teoria.

Secondo quanto sancito già in passato da
altri orientamenti giurisprudenziali, il principio della tutela
giurisdizionale contro gli atti della Amministrazione pubblica (artt. 113 Cast.
) ha portata generale e coinvolge, in linea di principio tutte le
Amministrazioni anche di rango elevato e di rilievo costituzionale.

Eventuali deroghe a tale
criterio debbono essere sempre ed in ogni caso ricondotte a norme di carattere
costituzionale.

Secondo la Corte, del resto, nel nostro
attuale sistema di garanzie, persino gli atti legislativi del Parlamento
nazionale e delle Regioni sono soggetti ad un sindacato giurisdizionale; sia
pure circoscritto e riservato ad un giudice di particolare natura quale la Corte
Costituzionale.

Sarebbero, percio’, sottratti al controllo
giurisdizionale solo un numero ristretto di atti in cui si realizzano scelte di
specifico rilievo costituzionale e politico.

Si tratta di atti non amministrativi
riconducibili nella categoria degli atti politici previsti dall’art. 31 del Lu.
26.6.1924 n. 1054; la dottrina è concorde nel ritenere che questi atti, emanati
da organi appartenenti al Governo dello Stato, non sono inquadrabili tra gli
atti materialmente amministrativi (Cass., sez. un., 25 giugno 1993, n. 7075).

La Corte finisce con l’affermare al riguardo
che la insindacabilità degli atti del Parlamento non discende, se non per un
limitato numero di casi, dalla natura non amministrativa (ma legislativa e di
alto indirizzo politico) dell’atto; mentre nella generalità dei casi trova
fondamento in norme contenute in quella particolare fonte di diritto che è il
regolamento parlamentare.

Detto cio’ dobbiamo per forza poter dire che
la legge costituzionale n. 3 del 2001 ha fatto venir meno la struttura verticale
delle autonomie, con al vertice lo Stato, che era proprio della costituzione del
1948; come affermato dalla stessa giurisprudenza E’ stato cosi’ creato "un
sistema istituzionale costituito da una pluralità di ordinamenti giuridici
integrati, ma autonomi, nel quale le esigenze unitarie si coordinano con il
riconoscimento e la valorizzazione delle istituzioni locali" (Cass. s. u.
sentenza n. 12868 del 16 giugno 2005).

Tutto cio’, pero’, non consente una totale
estensione ai consigli regionali dell’autodichi’a conferita dai regolamenti
parlamentari alle Camere legislative nazionali; in assenza di specifiche
disposizioni che equiparino -anche sotto questo profilo- l’organo legislativo
regionale a quello nazionale.

E’ stato più volte ribadito che "spetta
allo Stato, e per esso ai competenti organi giurisdizionali, giudicare in sede
giurisdizionale sulla sussistenza di cause sopravvenute di incompatibilità con
la carica di membro del consiglio regionale sardo e sulla conseguente decadenza
del consigliere" (negando la applicabilità ai Consigli regionali dell’art. 66
Cost.) L’assoggettamento degli atti amministrativi del Consiglio regionale al
sindacato giurisdizionale "non si radica, infatti, in una ipotetica differenza
di “natura” o di funzioni fra assemblee elettive nazionali e regionali –
espressione entrambe della sovranità popolare- che precluda di per sè
l’estensione alle seconde di norme e principi validi per le prime: ma deriva,
più semplicemente e decisivamente, dal principio secondo il quale “la tutela
giurisdizionale è a tutti garantita (art. 24 Cost.) ed è affidata agli organi
previsti dagli art. 101 ss. Cost.” ( sentenza 29/2003 cit.).

In conclusione, il difetto di giurisdizione
del giudice ordinario ed amministrativo puo’ sorgere solo nei confronti di atti
del Consiglio Regionale che non rivestano carattere amministrativo; ma siano
espressione diretta di autonomia politica.

 

(Annaflora Sica, © Litis.it, 26 Giugno 2006)

 


CASSAZIONE CIVILE, Sezioni
Unite, Ordinanza n. 11623 del
18/05/2006  
(Presidente
V. Carbone, Relatore M. Cicala)

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Il Consiglio Regionale della Lombardia
propone regolamento preventivo di giurisdizione nel procedimento introdotto
avanti al TAR della Lombardia dal dott. Edoardo Croci avverso il provvedimento
di nomina dei componenti dell’A.R.P.A. (Agenzia Regionale  per la Protezione
dell’Ambiente) assunta dal Consiglio Regionale con delibera VII/792 del 2 aprile
2003 in base alla legge regionale 6 marzo 2002 n. 4. Il dott. Croci ha
notificato il ricorso alla Regione Lombardia, ma il Consiglio Regionale ha
proposto intervento ad opponendum.

Il Procuratore Generale ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Il Consiglio Regionale della Lombardia ha
replicato alle conclusione del P.G. con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Consiglio Regionale della Lombardia ha – in
primo luogo- ampiamente argomentato circa la propria legittimazione ad
intervenire nel giudizio. Si tratta per altro di questione che non assume
rilievo in questa sede, essendo il Consiglio costituito nel giudizio di merito e
non essendo stato estromesso da tale giudizio.

Il Consiglio Regionale deduce difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo per gli atti amministrativi emanati dal
Consiglio Regionale.

Sostiene cioè che il ruolo riconosciuto dalla
legge Costituzionale n. 3 del 2001 alle Regioni comporta una totale
equiparazione fra Parlamento nazionale e Consigli regionali; e quindi la
estensione ai Consigli regionali di quella insindacabilità degli atti anche
amministrativi che viene pacificamente riconosciuta al Parlamento.

Ritiene il Collegio che simile tesi deve
essere respinta.

Si rivelano in proposito non conferenti le
ampie argomentazioni sviluppate dal Consiglio Regionale, nel ricorso ed in sede
di memorie di replica.

Questa Corte ha avuto modo già in passato di
affermare, ricalcando la giurisprudenza della Corte Costituzionale, che il
principio della tutela giurisdizionale contro gli atti della Amministrazione
pubblica (artt. 113 Cast. ) ha portata generale e coinvolge, in linea di
principio tutte le Amministrazioni anche di rango elevato e di rilievo
costituzionale. E le deroghe a simile principio debbono essere ancorate in norme
di carattere costituzionale. Del resto, nel nostro attuale sistema di garanzie,
persino gli atti legislativi del Parlamento nazionale e delle Regioni sono
soggetti ad un sind

https://www.litis.it

Commento all'articolo

You May Have Missed