Il Ministero della Giustizia deve risarcire i danni in caso di rnvio immotivato di un concorso – CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 12147 del 23/05/2006
Nella sentenza in esame (già anticipata da
Litis, Cfr.
Concorso notarile rinviato? Il ministero della giustizia paga i danni)
la Corte configura la
responsabilità della P.A. nel caso in cui si dovesse verificare che un
candidato a partecipare ad un concorso pubblico si trasferisce in una città
diversa da quella di residenza, vi soggiorna e vi si trattiene per un tempo
considerevole in un’aula di esami con la privazione della propria libertà di
movimento per vedersi poi comunicato il rinvio a data da destinarsi delle prove
da espletare senza alcuna valida giustificazione circa la inevitabilità
dell’accaduto.
Secondo la Cassazione, infatti, cio’ puo’
basarsi sul fatto che il presupposto per il risarcimento è individuato nella
lesione di un interesse giuridicamente rilevante che non trova giustificazione
in un contrapposto interesse prevalente dell’autore della condotta lesiva.
La vicenda –
La sentenza in esame ha
ad oggetto il regolare e corretto espletamento delle procedure di concorso
pubblico.
Un candidato, chiede che sia condannato il
Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni derivanti dal mancato
espletamento delle prove scritte del concorso notarile.
In prima istanza il giudice di pace condannava il
Ministero sulla base del fatto che non era stata data prova ai candidati ne in
giudizio in ordine alla circostanza che l’evento dannoso non fosse prevedibile e
potesse essere evitato senza costringere la candidata a sopportare il disagio di
un trasferimento dal luogo di residenza a Roma e di una inutile permanenza nella
città sede degli esami.
Da cio’ il Ministero ricorre in Cassazione.
La questione di diritto sollevata e la
soluzione adottata dalla Corte –
Secondo quanto affermato dalla parte ricorrente il giudice di pace non avrebbe
considerato che l’espletamento della prova era stato sospeso a causa di una
decisione cautelare del Consiglio di Stato che aveva escluso dal concorso alcuni
candidati a suo tempo ammessi per effetto di una sentenza del giudice
amministrativo di primo grado.
Inoltre non sussisterebbero i presupposti per una
liquidazione equitativa del danno, tenuto conto del fatto che la domanda
originaria comprendeva anche la liquidazione del danno morale, risarcibile solo
se dipendente da reato.
Tuttavia, la Corte respinge il ricorso facendo
notare che la legge istitutiva del giudice di pace ha eliminato ogni riferimento
ai principi regolatori della materia — introdotto dall’art. 3 della legge 30
luglio 1984, n. 399, come limite dell’equità del conciliatore – e che la
giurisprudenza formatasi in materia, e culminata nella pronuncia delle Sezioni
Unite n. 716 del 1999, è pervenuta alle conclusioni che l’equità del
giudice di pace ha natura sostitutiva, non già correttiva o integrativa della
regola di diritto, sicchè questi non è tenuto a seguire i principi regolatori
della materia ricavandoli in via di generalizzazione dalla norme specifiche
dettate dal legislatore per disciplinare il rapporto dedotto in giudizio nè ad
individuare le norme giuridiche astrattamene applicabili, ma crea egli stesso
la regola della decisione con un giudizio di tipo intuitivo fondato su valori
preesistenti nella realtà sociale.
Il giudice di pace, pero’, anche se non è
vincolato all’osservanza di una regola ricavabile dal sistema, deve uniformare
il suo giudizio di equità ai principi informatori al fine di evitare qualsiasi
sconfinamento nell’arbitrio.
Secondo la Cassazione, dunque, un eventuale
ricorso contro le sentenza del giudice di pace deve essere diretto a
denunciare non già l’inosservanza di una regola bensi’ il superamento di quel
limite e pertanto il ricorrente non solo deve indicare chiaramente il principio
informatore che si assume violato ma deve anche specificare in qual modo la
regola equitativa posta a fondamento della pronuncia impugnata si ponga con esso
in contrasto al fine di consentire al giudice la verifica della sua esistenza e
della suaeventuale violazione.
Nel caso specifico, la regola equitativa su
cui si poggia la decisione è quella secondo cui non puo’ ritenersi immeritevole
di tutela la posizione di un candidato che si trasferisce in una città diversa
da quella di residenza, vi soggiorna e vi si trattiene per un tempo
considerevole in un’aula di esami con la privazione della propria libertà di
movimento per vedersi poi comunicato il rinvio a data da destinarsi delle prove
da espletare senza alcuna valida giustificazione circa la inevitabilità
dell’accaduto.
Il principio non è in contrasto con la
decisone del giudice di pace ed i su menzionati principi informatori cui il
legislatore si ispira in materia di risarcimento considerando poi, che il
presupposto per il risarcimento individuato nella lesione di un interesse
giuridicamente rilevante che non trovi giustificazione in un contrapposto
interesse prevalente dell’autore della condotta lesiva.
(Annaflora Sica, © Litis.it, 3 Luglio 2006)
CASSAZIONE
CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 12147 del 23/05/2006
(Presidente: G.
Lo Savio; Relatore: U. Vitrone)
SVOLGIMENTO DL
PROCESSO
Con atto di
citazione notificato il 27 marzo 2001 S. R. conveniva in giudizio dinanzi al
Giudice di pace di Roma il Ministero di Giustizia per sentirlo condannare al
risarcimento dei danni derivanti dal mancato espletamento delle prove scritte
dal concorso notarile indette per il 29 novembre 2000.
A sostegno
della sua domanda l’attrice deduceva che si era recata a Roma il 28 novembre,
data fissata per la consegna dei codici, e che il giorno successivo era rimasta
per nove ore nella sala dell’hotel Ergife, sede prescelta per il concorso,
poichè solo alle ore 17 le era stato comunicato che lo svolgimento delle prove
di esame era stato rinviato a data da destinarsi.
Con sentenza
del 24- 28 magg. 2002 il giudice di pace condannava l’amministrazione convenuta
al pagamento della somma, equitativamente stabilita, di Euro 619,75, in base
alla considerazione che il Ministero della Giustizia non aveva fornito alcuna
prova in ordine alla circostanza che l’evento dannoso non fosse prevedibile e
potesse essere evitato senza costringere la candidata a sopportare il disagio di
un trasferimento dal luogo di residenza a Roma e di una inutile permanenza nella
città sede degli esami.Contro la sentenza ricorre per cassazione il Ministero
della Giustizia, con un solo motivo.
Resiste con
controricorso S.R..
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Il ricorrente
denuncia la violazione dei principi generali dell’ordinamento e sostiene che l’equità
formativa, in base alla quale il giudice è tenuto a formulare sia la
qualificazione del fatto sia la regola da applicare al caso concreto, avrebbe
comportato l’individuazione in via preventiva di un interesse meritevole di
tutela attraverso un giudizio di comparazione degli interessi in conflitto la
cui lesione, in assenza di cause di giustificazione, comporterebbe il
risarcimento del danno.
Inoltre la
sentenza impugnata non avrebbe individuato un interesse all’espletamento delle
prove concorsuali nel giorno e nell’ora indicata, ne avrebbe accertato
l’elemento della colpa, che costituisce elemento essenziale nell’accertamento
dell’illecito poichè non avrebbe considerato la circostanza, incontroversa tra
le parti, che l’espletamento della prova era stato sospeso a causa di una
decisione cautelare del Consiglio di Stato che avrebbe escluso dal concorso
alcuni candidati a suo tempo ammessi per effetto di una sentenza del giudice
amministrativo di primo grado.
Afferma infine
che mancherebbe qualsiasi motivazione in ordine alla liquidazione equitativa del
danno, tenuto conto del fatto che la domanda originaria comprendeva anche la
liquidazione del danno morale, risarcibile solo se dipendente da reato.
La censura non
ha fondamento poichè il ricorrente, facendo riferimento al rispetto dei
principi regolatori dell’ordinamento, non considera che la legge istitutiva del
giudice di pace ha eliminato ogni riferimento ai principi regolatori della
materia, introdotto dall’art. 3 della legge 30 lug. 1984, n. 399, come limite
dell’equità del conciliatore, e che la giurisprudenza formatasi in materia, e
culminata nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 716 del 1999, è pervenuta alle
conclusioni che l’equità del giudice di pace ha natura sostitutiva, non già
correttiva o integrativa della regola di diritto, sicchè questi non è tenuto a
seguire i principi regolatori della materia ricavandoli in via di
generalizzazione dalle norme specifiche dettate dal legislatore per disciplinare
il rapporto dedotto in giudizio ne ad individuare le norme giuridiche
astrattamente applicabili, ma crea egli stesso la regola della decisione con un
giudizio di tipo intuitivo fondato su valori preesistenti nella realtà sociale.
Tale
interpretazione ha pero’ provocato un intervento della Corte costituzionale la
quale, con sentenza additiva n. 206 del 2004, applicabile al giudizio in corso,
ha dichiarato l’illegittimità del capoverso dell’art. 113 cod. proc. civ.
, cosi’ come interpretato dalla giurisprudenza, nella parte in cui esclude
che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia.
Nell’attuazione
della pronuncia di incostituzionalità i principi informatori della materia sono
stati individuati da questa Corte (sent. 17 gen. 2005, n. 743) nei principi ai
quali il legislatore si ispira nel porre una determinata regola, i quali
differiscono dai principi regolatori della materia che vincolavano il giudice
conciliatore poichè, mentre il conciliatore doveva osservare le regole
fondamentali del rapporto traendoli dal complesso di norme preesistenti con le
quali il legislatore lo aveva disciplinato, il giudice di pace non deve
osservare una regola equitativa tratta dalla disciplina dettata in concreto, ma
deve solo curare che essa non contrasti con i principi cui si è ispirato il
legislatore nel dettare una determinata disciplina.
Il rispetto dei
principi informatori non vincola percio’ il giudice di pace all’osservanza di
una regola ricavabile dal sistema, ma costituisce unicamente un limite al
giudizio di equità al fine di evitare qualsiasi scon



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