CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 SETTEMBRE 2006, N. 260, RECANTE MISURE URGENTI PER LA FUNZIONALITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA – LEGGE 10 novembre 2006, n. 280


LEGGE 10
novembre 2006, n. 280


(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2006)

CONVERSIONE
IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 SETTEMBRE 2006, N. 260,
RECANTE MISURE URGENTI PER LA FUNZIONALITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA
SICUREZZA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, recante misure urgenti per la
funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, è convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 

Allegato

MODIFICAZIONI
APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 SETTEMBRE 2006, n. 260.


Dopo
l’articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – 1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 24, comma 6, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, fatte
salve le assunzioni nell’Arma dei carabinieri autorizzate per l’anno 2006 dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2006, per le esigenze connesse alle
missioni internazionali e al fine di garantire la funzionalità e l’operatività
dei comandi, degli enti e delle unità, entro il limite di spesa di 282.740 euro
per l’anno 2006, il Ministro della difesa puo’ autorizzare il trattenimento in
servizio a domanda, senza soluzione di continuità, a decorrere dal 14 ottobre
2006 e fino al 31 dicembre 2006, degli ufficiali in ferma prefissata dell’Arma
dei carabinieri, frequentatori del 1° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico dell’Arma
dei carabinieri, che hanno terminato senza demerito l’ulteriore ferma annuale di
cui alla lettera a) del citato articolo 24, comma 6, del decreto legislativo n.
215 del 2001, e successive modificazioni.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 282.740 euro per
l’anno 2006, si provvede a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti di spesa autorizzati con il
citato decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».



 Testo del
decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260
 (
in G. U. n. 225 del 27 settembre 2006)
coordinato con la legge di conversione
10 novembre 2006 n. 280


(Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono riportate con caratteri
corsivi)


Art. 1.


1. Per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo,
anche internazionale, e della criminalità organizzata e per assicurare la
funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, il Ministro
dell’interno, entro il limite di spesa di 8.650.000 euro, puo’ autorizzare
l’ulteriore trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2006, degli agenti
ausiliari trattenuti frequentatori del 63° e 64° corso di allievo agente
ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 8.650.000 euro per
l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

– Si riporta il testo dell’art. 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n.
266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato; legge finanziaria 2006):

«27. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un Fondo
da ripartire per le esigenze correnti connesse all’acquisizione di beni e
servizi dell’amministrazione, con una dotazione, per l’anno 2006, di 100 milioni
di euro. Con decreti del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite
l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra
le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.».

Art. 1-bis.

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 24, comma 6, del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, fatte salve le
assunzioni nell’Arma dei carabinieri autorizzate per l’anno 2006 dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 117 del 22 maggio 2006, per le esigenze connesse alle missioni internazionali
e al fine di garantire la funzionalità e l’operatività dei comandi, degli enti
e delle unità, entro il limite di spesa di 282.740 euro per l’anno 2006, il
Ministro della difesa puo’ autorizzare il trattenimento in servizio a domanda,
senza soluzione di continuità, a decorrere dal 14 ottobre 2006 e fino al 31
dicembre 2006, degli ufficiali in ferma prefissata dell’Arma dei carabinieri,
frequentatori del 1° corso allievi ufficiali in ferma prefissata ausiliari del
ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri, che
hanno terminato senza demerito l’ulteriore ferma annuale di cui alla lettera a)
del citato articolo 24, comma 6, del decreto legislativo n. 215 del 2001, e
successive modificazioni.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 282.740 euro per
l’anno 2006, si provvede a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti di spesa autorizzati con il
citato decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

– Si riporta l’art. 24, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215
(Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento
militare in professionale, a norma dell’art. 3, comma 1, della legge 14 novembre
2000, n. 331):

«Art. 24 (Stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali in ferma prefissata). –
1.-5. (Omissis).

6. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere:

a) ammessi, a domanda, ad una ulteriore ferma annuale secondo criteri e
modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa o del Ministro
dell’economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze;

b) trattenuti in servizio sino ad un massimo di sei mesi, su proposta dei
rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli
interessati, per consentirne l’impiego ovvero la proroga dell’impiego
nell’ambito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in
concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale o a
bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.».

– Il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, reca:
«Autorizzazione ad assumere personale nelle pubbliche amministrazioni nell’anno
2006, a norma dell’art. 1, commi 95, 96 e 97 della legge 30 dicembre 2004, n.
311 e dell’art. 1, comma 246 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».

– Si riporta l’art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –
legge finanziaria 2005):

«96. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare
rilevanza ed urgenza, in deroga al divieto di cui al comma 95, per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono procedere
ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel
limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa
annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine è costituito un
apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia
e delle finanze con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l’anno 2005,
a 160 milioni di euro per l’anno 2006, a 280 milioni di euro per l’anno 2007 e a
360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007, nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in ciascun anno
iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere vengono
concesse secondo le modalità di cui all’art. 39, comma 3-ter, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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