DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN TEMA DI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE – LEGGE 20 novembre 2006, n. 281
LEGGE 20
novembre 2006, n. 281
(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2006)
La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, recante disposizioni urgenti per
il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Allegato
MODIFICAZIONI
APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 22 SETTEMBRE 2006, N. 259
All’articolo 1, comma 1, i capoversi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il pubblico ministero dispone l’immediata secretazione e la custodia in
luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e
contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e
telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i
documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è
vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento
ed il loro contenuto non puo’ essere utilizzato.
3. Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli atti di cui al
comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini preliminari di
disporne la distruzione.
4. Il giudice per le indagini preliminari entro le successive quarantotto ore
fissa l’udienza da tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell’articolo 127, dando
avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore di
fiducia, almeno tre giorni prima della data dell’udienza.
5. Sentite le parti comparse, il giudice per le indagini preliminari legge il
provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussistenti i presupposti di cui al
comma 2, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui
al medesimo comma 2 e vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico
ministero e dei difensori delle parti.
6. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà
atto dell’avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei
documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2 nonchè delle modalità e
dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al
contenuto degli stessi documenti, supporti e atti».
All’articolo 2, comma 1, capoverso 1-bis, le parole: «, comma 2» sono soppresse.
L’art. 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – 1. Chiunque consapevolmente detiene gli atti, i supporti o i
documenti di cui sia stata disposta la distruzione ai sensi dell’articolo 240
del codice di procedura penale è punito con la pena della reclusione da sei
mesi a quattro anni.
2. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni se il fatto di cui
al comma 1 è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico
servizio.».
L’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. – 1. A titolo di riparazione puo’ essere richiesta all’autore della
pubblicazione degli atti o dei documenti di cui al comma 2 dell’articolo 240 del
codice di procedura penale, al direttore responsabile e all’editore, in solido
fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per
ogni copia stampata, ovvero da 50.000 a 1.000.000 di euro secondo l’entità del
bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico,
televisivo o telematico. In ogni caso, l’entità della riparazione non puo’
essere inferiore a 10.000 euro.
2. L’azione puo’ essere proposta da parte di coloro a cui i detti atti o
documenti fanno riferimento. L’azione si prescrive nel termine di cinque anni
dalla data della pubblicazione. Agli effetti della prova della corrispondenza
degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui al comma 2 dell’articolo
240 del codice di procedura penale fa fede il verbale di cui al comma 6 dello
stesso articolo. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo
III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile.
3. L’azione è esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la
protezione dei dati personali possa disporre ove accerti o inibisca l’illecita
diffusione di dati o di documenti, anche a seguito dell’esercizio di diritti da
parte dell’interessato.
4. Qualora sia promossa per i medesimi fatti di cui al comma 1 anche l’azione
per il risarcimento del danno, il giudice tiene conto, in sede di determinazione
e liquidazione dello stesso, della somma corrisposta ai sensi del comma 1».
Testo del
decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259
(
in G. U. n. 221 del 22 settembre 2006)
coordinato con la legge di conversione
20 novembre 2006 n. 281
(Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono riportate con
caratteri corsivi)
Art. 1.
1. L’articolo 240 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 240 (Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali). – 1.
I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti
nè in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o
provengano comunque dall’imputato.
2. Il pubblico ministero dispone l’immediata secretazione e la custodia in
luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e
contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e
telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i
documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è
vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento
ed il loro contenuto non puo’ essere utilizzato.
3. Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli atti di cui
al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini preliminari
di disporne la distruzione.
4. Il giudice per le indagini preliminari entro le successive quarantotto ore
fissa l’udienza da tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell’articolo 127, dando
avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore di
fiducia, almeno tre giorni prima della data dell’udienza.
5. Sentite le parti comparse, il giudice per le indagini preliminari legge il
provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussistenti i presupposti di cui al
comma 2, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui
al medesimo comma 2 e vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico
ministero e dei difensori delle parti.
6. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si
dà atto dell’avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei
documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2 nonchè delle modalità e
dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al
contenuto degli stessi documenti, supporti e atti.».
Riferimenti normativi:
– Si riporta il testo dell’art. 127 del codice di procedura penale:
«Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio). – 1. Quando si deve procedere
in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data
dell’udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai
difensori. L’avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della
data predetta.
Se l’imputato è privo di difensore, l’avviso è dato a quello di ufficio.
2. Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere presentate memorie in
cancelleria.
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell’avviso nonchè i difensori
sono sentiti se compaiono.
Se l’interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della
circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del
giorno dell’udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo.
4. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato o
del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia
detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.
5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a pena di nullità.
6. L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai
soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.
8. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno che il giudice
che l’ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.
9. L’inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal
giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia
altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma
dell’art. 140 comma 2.».
Art. 2.
1. All’articolo 512 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto
il seguente:
«1-bis. è sempre consentita la lettura dei verbali relativi all’acquisizione ed
alle operazioni di distruzione degli atti di cui all’articolo 240».
Riferimenti normativi:
– Si riporta il testo dell’art. 512 del codice di procedura penale, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 512 (Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione). – 1.
Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti
assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle
parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare quando, per
fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione.
1-bis. è sempre consentita la lettura dei verbali relativi all’acquisizione ed
alle operazioni di distruzione degli atti di cui all’art. 240».
Art. 3.
1. Chiunque consapevolmente detiene gli atti, i supporti o i documenti di cui
sia stata disposta la distruzione ai sensi dell’articolo 240 del codice di
procedura penale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro
anni.
2. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni se il fatto di
cui al comma 1 è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di
pubblico servizio.
Art. 4.
1. A titolo di riparazione puo’ essere richiesta all’autore della
pubblicazione degli atti o dei documenti di cui al comma 2 dell’articolo 240 del
codice di procedura penale, al direttore responsabile e all’editore, in solido
fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per
ogni copia stampata, ovvero da 50.000 a 1.000.000 di euro secondo l’entità del
bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico,
televisivo o telematico. In ogni caso, l’entità della riparazione non puo’
essere inferiore a 10.000 euro.
2. L’azione puo’ essere proposta da parte di coloro a cui i detti atti o
documenti fanno riferimento. L’azione si prescrive nel termine di cinque anni
dalla data della pubblicazione. Agli effetti della prova della corrispondenza
degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui al comma 2 dell’articolo
240 del codice di procedura penale fa fede il verbale di cui al comma 6 dello
stesso articolo. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo
III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile.
3. L’azione è esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la
protezione dei dati personali possa disporre ove accerti o inibisca l’illecita
diffusione di dati o di documenti, anche a seguito dell’esercizio di diritti da
parte dell’interessato.
4. Qualora sia promossa per i medesimi fatti di cui al comma 1 anche l’azione
per il risarcimento del danno, il giudice tiene conto, in sede di determinazione
e liquidazione dello stesso, della somma corrisposta ai sensi del comma 1.
Riferimenti normativi:
– Il capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile tratta
dei procedimenti cautelari.
Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.



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