STUPEFACENTI, USO PERSONALE E LIMITI QUANTITATIVI MASSIMI – DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 4 agosto 2006
MODIFICAZIONE
DEL DECRETO MINISTERIALE 11 APRILE 2006, INDICANTE I LIMITI QUANTITATIVI
MASSIMI, RIFERIBILI AD UN USO ESCLUSIVAMENTE PERSONALE, DELLE SOSTANZE ELENCATE
NELLA TABELLA I DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI
STUPEFACENTI E DELLE SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI
RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 9 OTTOBRE 1990, N. 309, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 21 FEBBRAIO 2006,
N. 49.
Il Ministro
della Salute
di concerto con
Il Ministro della Giustizia
Visto l’art. 73, comma 1-bis del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge
21 febbraio 2006, n. 49, il quale prevede che, con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga,
siano indicati i limiti quantitativi massimi riferibili ad un uso esclusivamente
personale delle sostanze elencate nella tabella I dello stesso Testo unico;
Visto il decreto ministeriale 11 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2006, che, in attuazione della richiamata
disposizione legislativa, ha indicato i limiti quantitativi massimi delle
sostanze stupefacenti e psicotrope, riferibili ad un uso esclusivamente
personale;
Rilevato che i predetti limiti quantitativi massimi sono il risultato di una
moltiplicazione fra il valore in mg della «dose media singola», intesa come la
quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un
soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente e psicotropo,
individuata dalla Commissione di esperti sulla base di evidenze scientifiche, e
un fattore moltiplicativo variabile in relazione alle caratteristiche di
ciascuna sostanza;
Considerate le caratteristiche differenziali dei principi attivi
delta-8-tetraidrocannabinolo e del delta-9-tetraidrocannabinolo rispetto alle
altre sostanze stupefacenti, anche per quanto attiene al minor potere di indurre
alterazioni comportamentali e scadimento delle capacità psicomotorie;
Ritenuto, pertanto congruo stabilire, per le due citate sostanze, un fattore
moltiplicativo pari a «40», anzichè a «20», come previsto dal decreto
ministeriale 11 aprile 2006;
Rilevato che, per effetto del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, le
competenze del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga presso la
presidenza del Consiglio dei Ministri sono trasferite al Ministero della
solidarietà sociale;
Sentito il Ministro della solidarietà sociale;
Decreta:
Art. 1.
1. Nell’allegato al decreto ministeriale 11 aprile 2006, richiamato nelle
premesse, in corrispondenza dei numeri 40 e 41 dell’elenco, concernenti
rispettivamente le sostanze «Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)» e
«Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC)», il valore «20» riportato alla colonna
«moltiplicatore» è sostituito dal valore «40»; conseguentemente, alla colonna
«quantitativi massimi in mg (soglia)», il valore «500» è sostituito dal valore
«1000».
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Commento all'articolo