Emittenti televisive e tutela dei minori, interviene il Garante

Le emittenti
pubbliche e private dovranno uniformarsi all’Atto di indirizzo sul rispetto dei
diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto
sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento
messo a punto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: correttezza
del linguaggio e del comportamento dei partecipanti, evitando il ricorso a
volgarità gratuite, turpiloquio, rappresentazione di violenza fisica e verbale,
allusioni o rappresentazioni di natura sessuale tali da offendere la dignità
umana o la sensibilità dei minori.

 


AUTORITA’
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI – DELIBERAZIONE 22 novembre 2006 – Atto di
indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità
personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei
programmi di intrattenimento. (Deliberazione n. 165/06/CSP).

 


L’AUTORITA’
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 22 novembre
2006;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n.
154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio
1997, ed in particolare l’art. 1, comma 6,
lettera b), n. 6;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della
radiotelevisione", pubblicato nel supplemento ordinario n. 150/L alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006, ed in
particolare gli articoli 3, 4 e 34;
Visto il "Codice di autoregolamentazione Tv e minori", approvato dalla
Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e
sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni
firmatarie il 29 novembre 2002;
Viste la delibera n. 481/06/CONS del 2 agosto 2006, recante "Approvazione delle
linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico
generale radiotelevisivo ai sensi dell’art. 17, comma 4, della legge 3 maggio
2004, n. 112 e dell’art. 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione", e
la delibera n. 540/06/CONS, recante "Emanazione delle linee-guida di cui alla
delibera n. 481/06/CONS", pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 240 del 14 ottobre 2006;
Visti i codici di autoregolamentazione applicabili alla comunicazione
radiotelevisiva, e in particolare la "Carta di Treviso sul rapporto
Informazione-Minori" del 5 ottobre 1990 e il suo addendum del 25 novembre 1995,
e la "Carta dell’informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e
degli operatori del servizio pubblico – RAI" del dicembre 1995;
Considerato che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti,
i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo rappresentati dalla libertà
di espressione, di opinione e di ricevere e comunicare informazioni –
comprensivi anche dei diritti di cronaca, di critica e di satira – devono
conciliarsi con il rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della
dignità della persona, dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del
minore (art. 3, testo unico della radiotelevisione), nonchè con i diritti
fondamentali della persona, tra i quali è ricompreso il rispetto dei sentimenti
religiosi, essendo esplicitamente stabilito che i programmi trasmessi rispettino
i diritti fondamentali della persona e non integrino potenziale nocumento allo
sviluppo dei minori (art. 4, comma 1, lettera b), testo unico della
radiotelevisione);
Considerato, conseguentemente, che sulla base dei menzionati referenti
normativi, le previsioni contenute nelle linee-guida sul contenuto degli
obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, di cui alla citata
delibera n. 481/06/CONS, in particolare agli articoli 2, comma 1, lettere b)
("rispettare i principi di obiettività, completezza, imparzialità, lealtà
dell’informazione, di apertura alle diverse opinioni e tendenze sociali e
religiose, di salvaguardia delle diversità etniche") ed e) ("assicurare
un’offerta di qualità, improntando la propria complessiva programmazione ai
seguenti criteri: e) rispettare la dignità della persona e l’armonico sviluppo
fisico, psichico e morale del minore, evitando scene ed espressioni volgari o di
cattivo gusto") e 4, comma 2 ("nelle fasce orarie destinate ad una visione
familiare, comprese tra le ore 7 e le ore 22.30, […] deve essere
trasmessa una programmazione che rispetti la dignità dei minori evitando la
messa in onda di programmi che possano creare in loro turbamento"), devono
ritenersi interpretativamente applicabili altresi’ alla programmazione delle
emittenti e dei fornitori di contenuti radiotelevisivi privati;
Considerato che in base all’art. 34 del testo unico della radiotelevisione le
previsioni del Codice di autoregolamentazione "Tv e minori" costituiscono
disposizioni a tutela dei minori munite di
presidio sanzionatorio, e che esse, in particolare per quanto riguarda la fascia
oraria cosiddetta di "televisione per tutti" compresa fra le ore 7 e le ore
22.30, richiedono una esauriente informazione sulla programmazione con
specificazione del suo grado di idoneità alla fruizione familiare o da parte di
telespettatori minori, e prevedono con specifico riferimento ai programmi di
intrattenimento l’impegno delle emittenti a evitare la messa in onda di
spettacoli che per impostazione o modelli proposti possano nuocere allo sviluppo
dei minori, nei quali si faccia ricorso gratuito al
turpiloquio e alla scurrilità;
Ritenuto che il cattivo gusto, il linguaggio triviale e i modelli di relazione
interpersonale improntati all’aggressività verbale e alla scorrettezza
comportamentale, pur se non necessariamente rilevanti sotto il profilo
strettamente giuridico, risultano non conformi al ruolo ed alla responsabilità
sociale del mezzo radiotelevisivo, come sanciti dal Consiglio d’Europa nella
Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera là dove riconosce
"l’importanza della radiodiffusione per lo sviluppo della cultura" e le
"aspettative del pubblico nel settore della politica dell’istruzione e della
cultura";
Rilevato che il Comitato per l’applicazione del Codice di autoregolamentazione
"Tv e minori", nelle deliberazioni del 2 dicembre 2003, 22 giugno 2004 e3
ottobre 2006, ha evidenziato i rischi – contrastanti con lo spirito e le
finalità del Codice -connessi alla programmazione di formati televisivi quali i
"reality show", caratterizzati da "aggressività interpersonale, […]
turpiloquio, rissosità, accoglienze trionfalistiche ai reduci da un soggiorno
parodisticamente periglioso, inserimento di ragazzi in un cast di studio":
"confusione sistematica tra realtà e finzione, tra
cronaca vissuta e recitata, tra realtà (plastificata) e artificio (travestito
di naturalezza), incoraggiamento all’esibizione e al voyeurismo a danno dell’intimità;
assillo dell’eccentricità e della
trasgressione; competitività strisciante o aggressiva", "il miraggio del
guadagno e del successo facili, la proposta di stereotipi e luoghi comuni
talvolta di scadente livello, l’accreditamento di
personaggi discutibili con spinte emulative presso preadolescenti e adolescenti,
l’incoraggiamento di dinamiche individuali e di gruppo protette da una sorta di
zona franca che ammette comportamenti normalmente inibiti e prove spericolate o
disgustose, con punte di volgarità, aggressività o non meno insidiosa
banalizzazione", "in conclusione offese, ora rasentate, ora consumate, alla
dignità della persona", invitando le emittenti "a prevenire, particolarmente in
diretta, situazioni e linguaggi che possono recare nocumento psichico e morale
ai minori" e "ad impegnare i partecipanti a comportamenti non contrastanti col
Codice di autoregolamentazione, fissando tempestivamente opportune clausole
sanzionatorie e dunque dissuasive";
Rilevato come il potenziale nocumento arrecato da tali contenuti non sia
limitato all’orario di programmazione dei singoli spettacoli, ma si caratterizzi
per una "disseminazione" – rilevata dallo stesso Comitato – conseguente alla
ripresa di spezzoni e sequenze da parte di altre trasmissioni, in onda di orario
di televisione per tutti o anche nella "fascia protetta" della televisione per i
minori,
compresa tra le ore 16.00 e le ore 19.00;
Rilevato, altresi’, che la conciliazione del diritto di satira con i diritti
fondamentali della persona richiede – come elaborato dalla giurisprudenza di
merito – l’uso appropriato della forma e del linguaggio in cui la satira stessa
si esprime, in special modo quando essa abbia a oggetto o faccia riferimento a
diffusi valori etico-spirituali o a credenze fondamentali afferenti anche alla
sfera religiosa;
Ritenuta, in linea generale, l’esigenza di garantire effettività alla tutela
dei diritti fondamentali della persona, e in particolare della dignità
personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori,
precisando che per tutte le trasmissioni di intrattenimento valgono i principi
di correttezza, responsabilità sociale, buon gusto, rispetto delle opinioni
degli utenti, della diversità di età, sesso, cultura, credo religioso e
condizioni sociali, che caratterizzano obbligatoriamente le trasmissioni di
informazione, tenuto conto che la riproposizione di modelli verbali e
comportamentali caratterizzati da volgarità, cattivo gusto, trasgressione,
seppure ipoteticamente produttivi di incremento di
audience, alimentano un atteggiamento non conforme del mezzo radiotelevisivo, in
particolare del servizio pubblico;
Ritenuta, pertanto, l’opportunità di richiamare tutte le emittenti
radiotelevisive pubbliche o private nonchè i fornitori di contenuti
radiotelevisivi a garantire nei programmi di intrattenimento
l’effettivo rispetto dei diritti fondamentali a garanzia degli utenti, sub
specie di dignità della persona, armonico sviluppo fisico, psichico e morale
dei minori e rispetto dei sentimenti
religiosi come articolazione del diritto della personalità individuale;
Udita la relazione del commissario Michele Lauria, relatore ai sensi dell’art.
29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Autorità;
Delibera:

1. Le
emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di contenuti
radiotelevisivi sono richiamati a rispettare nell’ambito dei programmi di
intrattenimento i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo posti a
garanzia degli utenti, avuto specifico riguardo alla dignità della persona,
all’armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori e ai diritti
fondamentali della persona ivi compreso il rispetto dei sentimenti religiosi.
2. In particolare, i programmi in questione dovranno rispettare criteri di
correttezza del linguaggio e del comportamento dei partecipanti, evitando il
ricorso a volgarità gratuite, turpiloquio,
rappresentazione di violenza fisica e verbale, allusioni o rappresentazioni di
natura sessuale tali da offendere la dignità umana o la sensibilità dei
minori.
3. Nell’esercizio del diritto di satira nell’ambito di programmi radiotelevisivi
dovrà essere garantito il rispetto dei diritti degli utenti come sopra
individuati sub 1 mediante l’uso appropriato della
forma e del linguaggio.
4. Le emittenti e i fornitori di contenuti sono invitati ad adottare cautele
rafforzate nel corso delle trasmissioni in diretta, e a valutare in ogni caso
nella predisposizione della "scaletta" dei
programmi di intrattenimento e nella scelta degli ospiti i rischi potenziali di
violazione delle regole di correttezza, richiamando i responsabili, i registi e
i conduttori alla vigilanza specificamente
intesa a evitare situazioni suscettibili, per quanto prevedibile, di
degenerazione.
5. L’Autorità uniforma le propria attività di monitoraggio e di vigilanza sul
rispetto della dignità personale e del corretto sviluppo dei minori ai predetti
criteri, che pertanto assumono valore
di indirizzo interpretativo delle relative disposizioni contenute negli articoli
3 e 4, comma 1, lettera b), del testo unico della radiotelevisione.

La presente
delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale e sul sito web
dell’Autorità ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Roma, 22 novembre 2006

Il presidente
Calabro’
Il commissario relatore
Lauria

 

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