Oltraggia l’onore ed il prestigio del magistrato chi applaude il giudice in udienza – CASSAZIONE PENALE, Sezione VII, Sentenza n. 3844 del 07/02/2007

Commette
oltraggio l’imputato che, al termine dell’udienza, si sfoghi in aula con un
applauso diretto al giudice.


CASSAZIONE
PENALE, Sezione VII, Sentenza n. 3844 del 07/02/2007 (Presidente: G. Pioletti;
Relatore: B. Rossi)


LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE


SEZIONE VII
PENALE


ORDINANZA

P.A. ricorre
avverso la sentenza sopra indicata che ha accertato la sua responsabilità in
ordine al reato di oltraggio a magistrato in udienza (artt.81, 343 cod. pen.).

Deduce
mancanza e manifesta illogicità della motivazione per essere la prova di
responsabilità fondata su un’interpretazione soggettiva dell’applauso rivolto
al tribunale, applauso costituente una manifestazione di sfogo, una personale
ricezione nervosa o anche il mal celato senso di liberazione da parte di un
imputato alla conclusione di una vicenda processuale.

Con altro
motivo deduce violazione di legge non sussistendo la continuazione, trattandosi
di unico fatto.

Il ricorso è
manifestamente infondato.

Con
riferimento al vizio di motivazione, in cui sostanzialmente si esaurisce il
ricorso, si ricorda che le S.U. della corte (SU 24/9/03, Putrella) hanno
confermato che l’illogicità della motivazione censurabile a norma dell’art.
606, co. 1 lett. e) cod. proc. pen. è quella evidente, cioè di spessore tale
da risultare percepibile icto oculi, in quanto l’indagine di legittimità sul
discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il
sindacato demandato alla corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà
del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo,
senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle
acquisizioni processuali.

Esula infatti
dai poteri della corte di cassazione quello di una diversa lettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è
riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare il
vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle
risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. SU 2/7/97 n.
6402, ud. 30/4/97, rv. 207944, Dessimone).

Nella
concreta fattispecie il giudice del merito non ha illogicamente valutata la
fattispecie accertando che l’applauso per il momento e le modalità con cui fu
posto in essere ebbe unicamente il valore di scherno direttamente rivolto alle
persone dei magistrati.

Anche il
secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto nel delitto di
cui all’art. 343 cod. pen. il magistrato non è la persona offesa dal reato, per
tale intendendosi il titolare del bene costituente l’oggetto giuridico del
reato, (detta titolarità va riconosciuta allo stato, essendo l’esercizio della
funzione giudiziaria il bene protetto), mentre il magistrato, aggredito
nell’onore e nel prestigio, riveste la qualifica di soggetto danneggiato.

Correttamente
quindi il giudice di merito ha accertato sussistere la continuazione in quanto
l’unica azione si è rivolta contro più soggetti passivi (concorso formale
omogeneo).


L’impugnazione è pertanto inammissibile a norma dell’art. 606 co. 3, cod. proc.
pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.
proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonchè al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di cola emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in euro 1000,00.


P.Q.M.

Dichiara
inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende.

9 nov. 2006.

Depositata in
Cancelleria il 7 febbraio 2007.

 

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