Stadio vietato anche ai calciatori rissosi – CASSAZIONE PENALE, Sezione III, Sentenza n. 33864/2007

Stadio sbarrato anche per i
calciatori e i dirigenti violenti e non solo per i tifosi. Il questore, secondo
quanto stabilito dalla Cassazione, può infatti vietare l’ingresso allo stadio
anche ai tesserati di federazioni sportive che si rendono protagonisti di risse
in campo “indipendentemente da ogni altro provvedimento di competenza degli
organi della disciplina sportiva”. La linea dura dei magistrati della suprema
corte arriva con la sentenza 33864 della terza sezione penale, che ha in
sostanza stabilito che lo Stato può intervenire anche nei confronti dei
tesserati rissosi allo stadio, e non solo dei tifosi, indipendentemente dai
provvedimenti presi dalla giustizia sportiva.
I giudici della Cassazione hanno accolto il ricorso della procura di Santa Maria
Capua Vetere che si era opposta a una ordinanza del gip del Tribunale della
stessa città  con la quale il giudice si era rifiutato di convalidare il
provvedimento del questore che aveva inibito per 18 mesi l’accesso allo stadio a
un dirigente e a un calciatore della società  sportiva "Calvi risorta", entrambi
tesserati della Figc, perchè protagonisti di una rissa sul campo da gioco poi
proseguita negli spogliatoi.
Il gip, nel giugno 2006, non convalidando il divieto imposto dal questore aveva
sostenuto che i provvedimenti previsti dall’articolo 6 della legge 401/89 “non
si applicano alle condotte poste in essere nei campi da giochi o nelle immediate
vicinanze da tesserati di federazioni sportive” e questo perchè “esistono
possibilità  di sanzioni specifiche da parte dei competenti organi federali”. Di
diverso avviso la Cassazione che, applicando la linea dura, ha sottolineato come
“le misure adottabili ai sensi della legge 401 dell’89, con riferimento a
turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, si applicano” anche nei
confronti di “tesserati di federazioni sportive e indipendentemente da ogni
altro provvedimento di competenza degli organi della disciplina sportiva”. La
Corte ha accolto quindi la tesi della procura di Santa Maria Capua Vetere,
secondo la quale “non può ipotizzarsi una rinuncia di giurisdizione da parte
dello Stato in favore delle federazioni sportive, data la diversità  tra tutela
dell’ordine pubblico e repressione di condotte contrarie alla regolamentazione
sportiva”.
Ad Antonio V. e a Giuseppe B., un dirigente e un calciatore della società 
sportiva "Calvi risorta" il questore di Caserta, con provvedimento del 6 giugno
2006, aveva imposto il divieto di accesso ai campi di calcio per 18 mesi,
prescrivendo inoltre l’obbligo di presentarsi ai carabinieri in concomitanza con
gli incontri di calcio disputati dalla società  di appartenenza. A bloccare il
provvedimento del questore era stato il gip del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere che, nel giugno del 2006, oltre a sostenere la carenza di elementi
probatori sulla rissa, aveva rilevato che i provvedimenti previsti dalla legge
dell’89 non si possono applicare ai tesserati di federazioni sportive in quanto
“esistono possibilità  di sanzioni specifiche da parte dei competenti organi
federali”.
Contro questa decisione ha fatto ricorso con successo in Cassazione la Procura
di Santa Maria Capua Vetere. La suprema Corte ha accolto il ricorso, scrive il
relatore Aldo Fiale, sostenendo che “la tesi” del gip del Tribunale “è errata”.
Una condotta “non rispettosa delle regole del gioco – annota infatti piazza
Cavour – ma comunque finalisticamente inserita nel contesto di un’attività 
sportiva ed intimamente connessa alla pratica dello sport, è ben diversa da
quella tenuta nell’ipotesi in cui la gara agonistica costituisca soltanto
l’occasione dell’azione violenta”. Da qui l’applicazione della linea dura da
parte della Cassazione che sottolinea ancora come “il decreto del questore è
stato emesso a tutela dell’ordine pubblico, posto in pericolo dalle condotte”
del dirigente sportivo e del calciatore, “la cui materialità  è del tutto avulsa
dall’esplicazione di attività  agonistica e trae dal contesto sportivo mera
occasione all’origine del comportamento illecito”.
Ora il gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dovrà  ripronunciarsi sul
caso, tenendo conto del verdetto della Cassazione.

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