DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA’ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA E ALTRE NORME IN MATERIA SANITARIA – LEGGE 3 agosto 2007, n. 120

LEGGE 3
agosto 2007, n. 120


(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2007)


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA’ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA E ALTRE
NORME IN MATERIA SANITARIA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Attività libero-professionale intramuraria)

1. Per garantire l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assumono le piu` idonee
iniziative volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia,
presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende
ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico,
necessari per rendere disponibili i locali destinati a tale attività.

2. L’adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovrà essere completata entro
il termine di diciotto mesi a decorrere dalla data del 31 luglio 2007.
Limitatamente a tale periodo e agli ambiti in cui non siano ancora state
adottate le iniziative di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dal comma
2 dell’articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, continuano ad applicarsi i
provvedimenti già adottati per assicurare l’esercizio dell’attività
libero-professionale intramuraria. Nel medesimo periodo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano procedono all’individuazione e
all’attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con le
organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle
vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario
del sistema dell’attività libero-professionale intramuraria della dirigenza
sanitaria, medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale e del personale
universitario di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. La risoluzione degli accordi di programma di cui all’articolo 1, comma 310,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applica anche alla parte degli accordi
di programma relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al
comma 1 per i quali la regione non abbia conseguito il collaudo entro il termine
stabilito dal comma 2, primo periodo.

4. Tra le misure di cui al comma 2 puo’ essere prevista, ove ne sia
adeguatamente dimostrata la necessità e nell’ambito delle risorse disponibili,
l’acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari,
per l’esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera
professione intramuraria, i quali corrispondano ai criteri di congruità e
idoneità per l’esercizio delle attività medesime, tramite l’acquisto, la
locazione, la stipula di convenzioni, previo parere vincolante da parte del
Collegio di direzione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, o, qualora esso non sia costituito, di
una commissione paritetica di sanitari che esercitano l’attività
libero-professionale intramuraria, costituita a livello aziendale. In ogni caso,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono garantire che le
aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere
universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di
diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l’attività
libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio,
in particolare nel rispetto delle seguenti modalità:

a) affidamento a personale aziendale, o comunque dall’azienda a cio’ destinato,
senza ulteriori oneri aggiuntivi, del servizio di prenotazione delle
prestazioni, da eseguire in sede o tempi diversi rispetto a quelli
istituzionali, al fine di permettere il controllo dei volumi delle medesime
prestazioni, che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti
nell’orario di lavoro;

b) garanzia della riscossione degli onorari relativi alle prestazioni erogate
sotto la responsabilità delle aziende, policlinici e istituti di cui al comma
1. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi della lettera c);

c) determinazione, in accordo con i professionisti, di un tariffario idoneo ad
assicurare l’integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente
correlati alla gestione dell’attività libero-professionale intramuraria, ivi
compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli
onorari;

d) monitoraggio aziendale dei tempi di attesa delle prestazioni erogate
nell’ambito dell’attività istituzionale, al fine di assicurare il rispetto dei
tempi medi fissati da specifici provvedimenti; attivazione di meccanismi di
riduzione dei medesimi tempi medi; garanzia che, nell’ambito dell’attività
istituzionale, le prestazioni aventi carattere di urgenza differibile vengano
erogate entro 72 ore dalla richiesta;

e) prevenzione delle situazioni che determinano l’insorgenza di un conflitto di
interessi o di forme di concorrenza sleale e fissazione delle sanzioni
disciplinari e dei rimedi da applicare in caso di inosservanza delle relative
disposizioni, anche con riferimento all’accertamento delle responsabilità dei
direttori generali per omessa vigilanza;

f) adeguamento dei provvedimenti per assicurare che nell’attività
libero-professionale intramuraria, ivi compresa quella esercitata in deroga alle
disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 22-bis del decreto legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
siano rispettate le prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma, anche nel periodo di operatività transitoria delle convenzioni di cui
all’alinea, primo periodo, del presente comma, e fermo restando il termine di
cui al comma 2, primo periodo, e al comma 10;

g) progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni
nell’ambito dell’attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime
di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a
quest’ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza
nell’organizzazione dei servizi resi nell’ambito dell’attività istituzionale. A
tal fine, il Ministro della salute presenta annualmente al Parlamento una
relazione sull’esercizio della libera professione medica intramuraria, ai sensi
dell’articolo 15-quaterdecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle
disparità nell’accesso ai servizi sanitari pubblici.

5. Ogni azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera, azienda ospedaliera
universitaria, policlinico universitario a gestione diretta ed IRCCS di diritto
pubblico predispone un piano aziendale, concernente, con riferimento alle
singole unità operative, i volumi di attività istituzionale e di attività
libero-professionale intramuraria. Le medesime aziende, policlinici ed istituti
assicurano adeguata pubblicità ed informazione relativamente ai piani, con
riferimento, in particolare, alla loro esposizione nell’ambito delle proprie
strutture ospedaliere ed all’informazione nei confronti delle associazioni degli
utenti, sentito il parere del Collegio di direzione di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, o,
qualora esso non sia costituito, della commissione paritetica di sanitari di cui
al comma 4 del presente articolo. Tali informazioni devono in particolare
riguardare le condizioni di esercizio dell’attività istituzionale e di quella
libero-professionale intramuraria, nonchè i criteri che regolano l’erogazione
delle prestazioni e le priorità di accesso.

6. I piani sono presentati alla regione o provincia autonoma competente, in fase
di prima applicazione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge e, successivamente, entro un limite massimo di tre anni
dall’approvazione del piano precedente. La regione o provincia autonoma approva
il piano, o richiede variazioni o chiarimenti, entro sessanta giorni dalla
presentazione. In caso di richiesta di variazioni o chiarimenti, essi sono
presentati entro sessanta giorni dalla richiesta medesima ed esaminati dalla
regione o provincia autonoma entro i successivi sessanta giorni. Subito dopo
l’approvazione, la regione o provincia autonoma trasmette il piano al Ministero
della salute. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione, in assenza di
osservazioni da parte del Ministero della salute, i piani si intendono
operativi.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il
rispetto delle previsioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 anche mediante
l’esercizio di poteri sostitutivi e la destituzione, nell’ipotesi di grave
inadempienza, dei direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti di
cui al comma 5. Qualora la nomina dei direttori generali suddetti competa ad
organi statali, questi ultimi provvedono alla destituzione su richiesta della
regione o della provincia autonoma. In caso di mancato adempimento degli
obblighi a carico delle regioni e delle province autonome di cui al presente
comma, è precluso l’accesso ai finanziamenti a carico dello Stato integrativi
rispetto ai livelli di cui all’accordo sancito l’8 agosto 2001 dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre
2001. Il Governo esercita i poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte
delle regioni o delle province autonome, ai sensi e secondo la procedura di cui
all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con riferimento alla
destituzione di cui al primo periodo del presente comma.

8. Ciascuna regione o provincia autonoma trasmette al Ministro della salute una
relazione sull’attuazione dei commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, con cadenza trimestrale
fino al conseguimento effettivo, da parte della stessa, del definitivo passaggio
al regime ordinario di cui al comma 2, e successivamente con cadenza annuale.

9. Esclusivamente per l’attività clinica e diagnostica ambulatoriale, gli spazi
e le attrezzature dedicati all’attività istituzionale possono essere utilizzati
anche per l’attività libero-professionale intramuraria, garantendo la
separazione delle attività in termini di orari, prenotazioni e modalità di
riscossione dei pagamenti.

10. Le convenzioni di cui al comma 4, primo periodo, sono autorizzate dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per il periodo
necessario al completamento, da parte delle aziende, policlinici o istituti
interessati, degli interventi strutturali necessari ad assicurare l’esercizio
dell’attività libero-professionale intramuraria e comunque non oltre il termine
di cui al comma 2, primo periodo.

11. Al Collegio di direzione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, o, qualora esso non sia
costituito, alla commissione paritetica di sanitari di cui al comma 4 del
presente articolo è anche affidato il compito di dirimere le vertenze dei
dirigenti sanitari in ordine all’attività libero-professionale intramuraria.

12. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno definire
le modalità per garantire l’effettuazione, da parte dei dirigenti veterinari
del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni libero professionali che per
la loro particolare tipologia e modalità di erogazione esigono una specifica
regolamentazione.

13. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è
attivato l’Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di
adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a
livello regionale e aziendale, come previsto dall’articolo 15-quaterdecies del
citato decreto legislativo n. 502 del 1992.

14. Dall’eventuale costituzione e dal funzionamento delle commissioni
paritetiche di cui ai commi 4, 5 e 11, nonchè dall’attuazione del medesimo
comma 11, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

Art. 2.

(Norme in materia di dirigenti del Ministero della salute rientranti nei profili
professionali sanitari)

1. I dirigenti del Ministero della salute rientranti nei profili professionali
sanitari, individuati dall’articolo 2, comma 2, lettere b) e c), del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 1995 ed inquadrati dalle
medesime lettere in attuazione dell’articolo 18, comma 8, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, a decorrere
dalla data di istituzione del ruolo previsto dall’articolo 1 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, sono
inquadrati nel predetto ruolo, in distinta sezione.

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di applicazione dell’istituto del tempo parziale alla
dirigenza sanitaria)

1. In deroga all’articolo 39, comma 18-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, è ammesso il ricorso all’istituto del lavoro a tempo parziale per i
dirigenti sanitari, esclusivamente nei casi in cui risulti comprovata una
particolare esigenza familiare o sociale e fermo restando il rapporto di lavoro
esclusivo, con sospensione, fino al ripristino del rapporto a tempo pieno,
dell’attività libero professionale intramuraria eventualmente in corso di
svolgimento.

2. L’azienda o ente competente del Servizio sanitario nazionale ammette i
dirigenti all’impegno ridotto in misura non superiore al 10 per cento, e
comunque nei limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro
vigenti, della dotazione organica complessiva dell’area dirigenziale sanitaria
di cui ai medesimi contratti, incrementabile, in presenza di idonee situazioni
organizzative o di gravi e documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la
copertura della percentuale di base, fino ad ulteriori due punti percentuali.

3. Le circostanze familiari o sociali per le quali è consentito il ricorso
all’istituto del lavoro a tempo parziale sono stabilite dai contratti collettivi
nazionali di lavoro. Gli effetti sul trattamento economico conseguenti al
ricorso al lavoro a tempo parziale sono definiti in base ai criteri stabiliti
nella contrattazione collettiva.

Art. 4.

(Differimento del termine per le prestazioni aggiuntive da parte degli
infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica)

1. Al fine di consent

https://www.litis.it

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