DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AMMORTAMENTO DI IMMOBILI STRUMENTALI – DECRETO-LEGGE 3 agosto 2007, n. 118


DECRETO-LEGGE 3 agosto 2007, n. 118


(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2007)

DISPOSIZIONI
URGENTI IN MATERIA DI AMMORTAMENTO DI IMMOBILI STRUMENTALI

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in tema
di ammortamento di immobili strumentali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3
agosto 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell’economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1.
1. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell’articolo 36 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, s’interpreta nel senso che
per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di
imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul
costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell’area e al costo
del fabbricato. 

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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