DISPOSIZIONI URGENTI MODIFICATIVE DEL CODICE DELLA STRADA PER INCREMENTARE I LIVELLI DI SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE – DECRETO-LEGGE 3 agosto 2007, n. 117


DECRETO-LEGGE 3 agosto 2007, n. 117


(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2007)


DISPOSIZIONI URGENTI MODIFICATIVE DEL CODICE DELLA STRADA PER INCREMENTARE I
LIVELLI DI SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE

Il Presidente
della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo Codice della
strada, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre norme modificative
del Codice della strada, al fine di contenere il crescente tasso di
incidentalità sulle strade, sia individuando linee di intervento preventivo,
sia inasprendo il regime sanzionatorio connesso alle violazioni che comportino
maggior incidenza di rischio per la sicurezza stradale, nonchè ulteriori norme
preordinate alla stessa finalità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3
agosto 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei
trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e della
salute;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di guida senza patente

1. All’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive
modificazioni, il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente
di guida è punito con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione
si applica ai conducenti che guidano senza patente perchè revocata o non
rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell’ipotesi
di reiterazione del reato nel biennio si applica altresi’ la pena dell’arresto
fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il
tribunale in composizione monocratica.".

Art. 2.

Disposizioni in materia di limitazioni alla guida

1. All’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito del seguente:

"1. è consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata
alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in
materia di patenti.";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal
rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica,
riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma
non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate
ai sensi dell’articolo 188, purchè la persona invalida sia presente sul
veicolo.";

c) al comma 3, primo periodo, le parole: "ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle
seguenti: "ai commi 1, 2 e 2-bis";

d) al comma 5, primo periodo, le parole: "e comunque prima di aver raggiunto
l’età di venti anni," sono soppresse e le parole: "da euro 74 a euro 296" sono
sostituite dalle seguenti: "da euro 148 a euro 594".

2. Le disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 117 del decreto legislativo n.
285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si
applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data
dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto.

3. All’articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni
quattro.";

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.".

Art. 3.

Disposizioni in materia di velocità dei veicoli

1. All’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo le parole: "le risultanze di apparecchiature debitamente
omologate," sono inserite le seguenti: "anche per il calcolo della velocità
media di percorrenza su tratti determinati,";

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della
velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo
all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente
alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le
modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’interno.";

c) il comma 9 è sostituito dai seguenti:

"9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di
velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei
mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a
euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.";

d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida
di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le
sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono
raddoppiate. L’eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il
limitatore di velocità di cui all’articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati
a montare tale apparecchio, l’applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso
di limitatore non funzionante o alterato. è sempre disposto l’accompagnamento
del mezzo presso un’officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del
citato articolo 179.";

e) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di
due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa
accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi
delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di
una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore
violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca
della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.".

2. Alla tabella dei punteggi allegata all’articolo 126-bis del decreto
legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:


{Norma violata

Punti

Art.
142, comma 8

2

comma
9

10}

 

sono
sostituite dalle seguenti:


{Norma violata

Punti

comma
9

5

commi
9 e 9-bis

10}.

 

3.
All’attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo
si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

Disposizioni in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la
guida

1. Il comma 3 dell’articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e
successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

"3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.

3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00.
Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore
violazione nel corso di un biennio.".

2. Alla tabella dei punteggi allegata all’articolo 126-bis del decreto
legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:


{Norma violata

Punti

Art.
173, comma 3

5

sono
sostituite dalle seguenti:

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{Norma violata | Punti


{Norma violata

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