MODIFICHE ALLA LEGGE 8 LUGLIO 1998, N. 230, IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA – LEGGE 2 agosto 2007, n. 130
LEGGE 2
agosto 2007, n. 130
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2007)
MODIFICHE ALLA LEGGE 8 LUGLIO 1998, N. 230, IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: "ad eccezione
delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonchè al terzo comma
dell’articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito
dall’articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36" sono sostituite
dalle seguenti: "ad eccezione delle armi e dei materiali esplodenti privi di
attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotati di significativa
capacità offensiva, individuati con decreto del Ministro dell’interno, sentita
la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi di cui
all’articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni";
b) all’articolo 15:
1) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero quando essi
abbiano rinunziato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma
7-ter";
2) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: "7-bis. Le disposizioni di cui ai
commi 6 e 7 non si applicano ai cittadini che abbiano rinunziato allo status di
obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter.
7-ter. L’obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla
data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il
servizio di leva, puo’ rinunziare allo status di obiettore di coscienza
presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l’Ufficio nazionale per
il servizio civile, che provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione
generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari
congedati e della leva di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre
2005, n. 216".
2. Il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
a), della legge 8 luglio 1998, n. 230, come modificata dal comma 1, lettera a),
del presente articolo, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. Fino all’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno di cui al
comma 2, si applicano le disposizioni dell’articolo 2, comma 1, lettera a),
primo periodo, della legge 8 luglio 1998, n. 230, nel testo vigente prima della
data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
NOTE
Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e
della quale restano invariati il valore e l’efficacia.
Nota all’art. 1:
– Si riporta il testo degli articoli 2 e 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230
(Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 15 luglio 1998, n. 163, come modificato dalla presente legge:
Art. 2. – 1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non è
esercitabile da parte di coloro che:
a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate
negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed
integrazioni, ad eccezione delle armi e dei materiali esplodenti privi di
attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotati di significativa
capacità offensiva, individuati con decreto del Ministro dell’interno, sentita
la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi di cui all’art. 6
della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni. Ai cittadini
soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto
d’armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che
il conseguimento del rilascio comporta rinunzia ad esercitare il diritto di
obiezione di coscienza;
b) abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del
servizio militare nelle Forze armate, nell’Arma dei carabinieri, nel Corpo della
guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e
nel Corpo forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti
l’uso delle armi;
c) siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso,
porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali
esplodenti;
d) siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi
commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti
l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata .
Art. 15. – 1. L’obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di
prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente quando sopravvengano o siano
accertate le condizioni ostative indicate all’art. 2.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l’obiettore è tenuto a prestare servizio
militare, per la durata prevista per quest’ultimo, se la decadenza interviene
prima dell’inizio del servizio civile, e per un periodo corrispondente al
servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore alla durata della leva,
se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo.
3. La decadenza è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su accertamento e richiesta dell’Ufficio nazionale per il servizio
civile.
4. In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini che abbiano prestato il
servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche i cittadini che
abbiano prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute le
condizioni ostative previste dall’art. 2 ovvero quando essi abbiano rinunziato
allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter.
5. Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo aver prestato
servizio civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di
rappresentante, le armi e le munizioni richiamate all’art. 2, comma 1, lettera
a), e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso enti o
organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla
costruzione di armi e sistemi di armi.
6. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato
detenere ed usare le armi di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), nonchè
assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e
commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle
munizioni e dei materiali esplodenti. I trasgressori sono puniti, qualora il
fatto non costituisca più grave reato, con le pene previste dal testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, per detenzione abusiva di
armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefici previsti dalla presente
legge. è fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o di
rinnovare ai medesimi qualsiasi autorizzazione relativa all’esercizio delle
attività di cui al presente comma.
7. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato
partecipare ai concorsi per l’arruolamento nelle Forze armate, nell’Arma dei
carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel
Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato o per qualsiasi
altro impiego che comporti l’uso delle armi.
7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non si applicano ai cittadini che
abbiano rinunziato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma
7-ter.
7-ter. L’obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla
data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il
servizio di leva, puo’ rinunziare allo status di obiettore di coscienza
presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l’Ufficio nazionale per
il servizio civile, che provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione
generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari
congedati e della leva di cui all’art. 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005,
n. 216 .



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