Per il mobbing configurabile il reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.) – CASSAZIONE PENALE, Sezione V, Sentenza n. 33624 del 29/08/2007
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La Corte di Cassazione
torna ad affrontare il tema della rilevanza penale del c.d. “mobbing” ribadendo,
pur non ritenendone la ricorrenza nella specifica fattispecie eseminata, un
consolidato orientamento secondo cui la figura di reato maggiormente prossima ai
connotati caratterizzanti il cd. mobbing è quella descritta dall’art. 572 c.
p., commessa da persona dotata di autorità per l’esercizio di una professione (Cass.,
sez. VI, 22.1.2001, Erba, CED Cass. 218201. Secondo la Cassazione, ove si
accolga siffatta lettura, risulta evidente che, soltanto per l’ipotesi
dell’aggravante specifica della citata disposizione (Se
dal fatto deriva una lesione personale grave,)
si richieda la individuazione della conseguenza patologica riconducibile agli
atti illeciti.
Secondo i Supremi giudici,
per la sussistenza del reato occorre la prova della reiterazione delle condotte
potenzialmente lesive dell’integrità della vittima.
(M.M., © Litis.it, 10
Settembre 2007)
CASSAZIONE PENALE,
Srzione V, Sentenza 29/08/2007, n. 33624
(Presidente Dr. Giuseppe
Pizzuti; Estensore Dr. Gian Giacomo Sandrelli)
IN FATTO
Ricorrono avverso la
sentenza di non luogo a procedere resa dal GUP presso il Tribunale di S. Maria
Capua Vetere nel proc. a carico di G.D.N. sia il PM. sia la Parte Civile I.C.,
lamentando entrambi sia la erronea applicazione della legge penale sia la
carenza di motivazione. La vicenda attiene ad una annosa querelle tra la prof.
I.C., insegnante di sostegno presso l’Istituto d’arte di S.L., ed il preside
della scuola, G.D.N., sfociata in contenzioso amministrativo e, di poi, penale.
L’accusa dedotta nell’attualeprocedimento è di lesioni personali volontarie
gravi in ragione dell’indebolimento permanente dell’organo della funzione
psichica, in sostanza un comportamento riconducibile, come si esprimono le
parti, nella condotta di mobbing. Il giudice ha reso sentenza liberatoria
sostanzialmente ritenendo "insostenibile" la tesi (espressa da CT.) della
riconducibilità alla nozione di lesione della mera alterazione del tono
dell’umore attesa la natura transeunte ed assai comune e la difficoltà di
individuare un atto a cui collegare eziologicamente la malattia.
IN DIRITTO
1) Sia le parti private sia
il giudicante invocano, per l’attuale vicenda, la condotta di mobbing.
Con la nozione (delineatasi
nella esperienza giudiziale gius/lavoristica) di mobbing si individua la
fattispecie relativa ad una condotta che si protragga nel tempo con le
caratteristiche della persecuzione, finalizzata all’emarginazione del
lavoratore, onde configurare una vera e propria condotta persecutoria posta in
essere dal preposto sul luogo di lavoro. La difficoltà di inquadrare la
fattispecie in una precisa figura incriminatrice, mancando in seno al codice
penale questa tipicizzazione, deriva – nel caso di specie – dalla erronea
contestazione del reato da parte del P.M. Infatti, l’atto di incolpazione è
assolutamente incapace di descrivere i tratti dell’azione censurata. La condotta
di mobbing suppone non tanto un singolo atto lesivo, ma una mirata reiterazione
di una pluralità di atteggiamenti, anche se non singolarmente connotati da
rilevanza penale, convergenti sia nell’esprimere l’ostilità del soggetto attivo
verso la vittima sia nell’efficace capacità di mortificare ed isolare il
dipendente nell’ambiente di lavoro. Pertanto la prova della relativa
responsabilità "deve essere verificata, procedendosi alla valutazione
complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi… che puo’ essere
dimostrata per la sistematicità e durata dell’azione nel tempo, dalle sue
caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti
specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa…" (cfr. Cass. civ.,
Sez. L, 6.2006, Meneghello/Unicredit Spa, CED Cass. 587359).
2) E’ approdo
giurisprudenziale di questa Corte che la figura di reato maggiormente prossima
ai connotati caratterizzanti il cd. mobbing è quella descritta dall’art. 572 c.
p., commessa da persona dotata di autorità per l’esercizio di una professione:
si richiama, in tal senso, per una situazione di fatto giuridicamente
paragonabile – in linea astratta – alla presente Cass., sez. VI, 22.1.2001,
Erba, CED Cass. 218201. Ove si accolga siffatta lettura, risulta evidente che,
soltanto per l’ipotesi dell’aggravante specifica della citata disposizione, si
richieda la individuazione della conseguenza patologica riconducibile agli atti
illeciti.
3) Se questa è la premessa
di diritto (richiamata dalle parti processuali nei loro ricorsi e dal giudice
nella decisione impugnata), non è dato vedere – nella contestazione formulata
dalla pubblica accusa verso il D.N. – quale azione possa ritenersi illecita e
causativa della malattia della C. Non risulta – pertanto – illogica
l’osservazione del giudice che lamenta la mancata individuazione degli atti
lesivi, ciascuno dei quali difficilmente in grado di rapportarsi alla patologia
evidenziata (malattia, a sua volta, non connotata da esiti allocabili
cronologicamente – con sicurezza – quanto al suo insorgere, cosi’ da evidenziare
l’autore del fatto illecito e le circostanze modali dell’azione lesiva). D’altra
parte, in carenza financo di una prospettazione espressamente continuativa (la
condotta è, tuttavia, contestata "sino all’aprile 2003" senza richiamo all’art.
81 cpv. c.p.), è ben ardua la ravvisabilità del rapporto di cui all’art. 40 c.
p. di una singola ingiuria o di una sola propalazione diffamatoria o
intimidativa (i cui contorni restano oscuri, non essendo assolutamente
specificati nell’addebito di accusa). Gli stessi atti di impugnazione richiamano
la pluralità di gesti ostili, senza che – peraltro – degli stessi vi sia
indicazione (se non indebitamente generica) nella formale incolpazione. Non è,
conseguentemente data la ravvisabilità dei parametri di frequenza e di durata
nel tempo delle azioni ostili poste in essere dal soggetto attivo delle lesioni
personali, onde valutare il loro complessivo carattere persecutorio e
discriminatorio.
4) Trascurando quanto
attiene alla già resa valutazione della prova, incompatibile con il giudizio di
legittimità, le censure addotte sono infondate poichè pretendono dal GIP di
considerare una "reiterazione" di condotte, non compiutamente contestata;
inoltre riferita ad azioni in sè prive di potenzialità direttamente lesiva
dell’integrità della vittima (come ingiurie, diffamazioni, ecc.), o prive di
riscontri di esiti obiettivamente dimostrabili. Per questa ragione, non si
rileva nè carenza nè illogicità della motivazione, attesa la radicale
insufficienza della contestazione a contenere possibili sviluppi dibattimentali
dell’accusa (ben avendo potuto, già in sede di udienza preliminare, il PM.
procedere a più confacente contestazione) ed a sviluppare un possibile
compendio probatorio ex art. 422 c.p.p., onere che grava principalmente
sull’organo di accusa. I ricorsi vengono rigettati: da tanto consegue la
condanna della parte civile al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e
condanna la parte Civile al pagamento delle spese del procedimento.



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