ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/114/CE, RELATIVA ALLE CONDIZIONI DI AMMISSIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI PER MOTIVI DI STUDIO, SCAMBIO DI ALUNNI, TIROCINIO NON RETRIBUITO O VOLONTARIATO.- DECRETO LEGISLATIVO 10/08/2007 n.154


DECRETO
LEGISLATIVO 10 agosto 2007 n. 154


(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2007)



ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/114/CE, RELATIVA ALLE CONDIZIONI DI AMMISSIONE
DEI CITTADINI DI PAESI TERZI PER MOTIVI DI STUDIO, SCAMBIO DI ALUNNI, TIROCINIO
NON RETRIBUITO O VOLONTARIATO.

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa
alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio,
scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge
comunitaria 2005, ed in particolare l’articolo 1 e l’allegato A;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante
norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell’articolo
1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
27 luglio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell’economia e delle finanze, della solidarietà sociale, della pubblica
istruzione, dell’università e della ricerca, dei beni e delle attività
culturali e per gli affari regionali e le autonomie locali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:

a) dopo l’articolo 27 è inserito il seguente:

"Art. 27-bis (Ingresso e soggiorno per volontariato). – 1. Con decreto del
Ministero della solidarietà sociale, di concerto con il Ministero dell’interno
e degli affari esteri, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, è
determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a
programmi di volontariato ai sensi del presente testo unico.

2. Nell’ambito del contingente di cui al comma 1 è consentito l’ingresso e il
soggiorno di cittadini stranieri di età compresa tra i 20 e i 30 anni per la
partecipazione ad un programma di volontariato, previo rilascio di apposito
nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti requisiti:

a) appartenenza dell’organizzazione promotrice del programma di volontariato ad
una delle seguenti categorie:

1) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio
1985, n. 222, nonchè enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di
approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell’articolo 8,
terzo comma, della Costituzione;

2) organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio
1987, n. 49;

3) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;

b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l’organizzazione
promotrice del programma di volontariato, in cui siano specificate le funzioni
del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficerà per espletare
tali funzioni, l’orario cui sarà tenuto, le risorse stanziate per provvedere
alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per
tutta la durata del soggiorno, nonchè, ove necessario, l’indicazione del
percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua
italiana;

c) sottoscrizione da parte dell’organizzazione promotrice del programma di
volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative all’assistenza
sanitaria e alla responsabilità civile verso terzi e assunzione della piena
responsabilità per la copertura delle spese relative al soggiorno del
volontario, per l’intero periodo di durata del programma, e per il viaggio di
ingresso e ritorno. La sottoscrizione della polizza è obbligatoria anche per le
associazioni di cui al n. 3) della lettera a) del comma 2, che abbiano stipulato
convenzioni ai sensi dell’articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in
deroga a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

3. La domanda di nulla osta è presentata dalla organizzazione promotrice del
programma di volontariato allo Sportello unico per l’immigrazione presso la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si
svolge il medesimo programma di volontariato. Lo Sportello, acquisito dalla
Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all’ingresso dello
straniero nel territorio nazionale e verificata l’esistenza dei requisiti di cui
al comma 1, rilascia il nulla osta.

4. Il nulla osta è trasmesso, in via telematica, dallo sportello unico per
l’immigrazione, alle rappresentanze consolari all’estero, alle quali è
richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal rilascio del nulla
osta.

5. Il permesso di soggiorno è richiesto e rilasciato ai sensi delle
disposizioni vigenti, per la durata del programma di volontariato e di norma per
un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali, specificamente
individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla base di apposite
direttive che saranno emanate dalle Amministrazioni interessate, il permesso
puo’ avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma. In
nessun caso il permesso di soggiorno, che non è rinnovabile nè convertibile in
altra tipologia di permesso di soggiorno, puo’ avere durata superiore a diciotto
mesi.

6. Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della
presente disposizione non è computabile ai fini del rilascio del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9-bis.";

b) all’articolo 39 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

"b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai
fini della prosecuzione del corso di studi con l’iscrizione ad un corso di
laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa
autorizzazione dell’università, e l’esercizio di attività di lavoro
subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare di tale permesso;";

2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l’Italia
aderisce, lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno per studio
rilasciato da uno Stato appartenente all’Unione europea, in quanto iscritto ad
un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore, puo’ fare
ingresso in Italia per soggiorni superiori a tre mesi senza necessità del visto
per proseguire gli studi già iniziati nell’altro Stato o per integrarli con un
programma di studi ad esso connessi, purchè abbia i requisiti richiesti per il
soggiorno ai sensi del presente testo unico e qualora congiuntamente:

a) partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato di
origine ovvero sia stato autorizzato a soggiornare per motivi di studio in uno
Stato appartenente all’Unione europea per almeno due anni;

b) corredi la richiesta di soggiorno con una documentazione, proveniente dalle
autorità accademiche del Paese dell’Unione nel quale ha svolto il corso di
studi, che attesti che il nuovo programma di studi da svolgere in Italia è
effettivamente complementare al programma di studi già svolto.

4-ter. Le condizioni di cui al comma 4-bis, lettera a) non sono richieste
qualora il programma di studi dello straniero preveda obbligatoriamente che una
parte di esso si svolga in Italia.";

c) dopo l’articolo 39 è inserito il seguente:

"Art. 39-bis (Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio
professionale). – 1. E’ consentito l’ingresso e il soggiorno per motivi di
studio, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione, dei
cittadini stranieri:

a) maggiori di età ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di
istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica
superiore;

b) ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi
nell’ambito del contingente annuale stabilito con decreto del Ministro della
solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell’interno e degli affari
esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29
agosto 1997, n. 281;

c) minori di età non inferiore a quindici anni in presenza di adeguate forme di
tutela;

d) minori di età non inferiore a quattordici anni che partecipano a programmi
di scambio o di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari
esteri, dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero dell’università
e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attività culturali per la
frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali
statali o paritarie o presso istituzioni accademiche.".

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, nè minori entrate. Gli uffici interessati
utilizzano le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base
della legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo delle Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione
legislativa non puo’ essere delegato al Governo, se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.

– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.

– La direttiva l3 dicembre 2004, n. 2004/114/CE "Direttiva del Consiglio
relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi
di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato" è
pubblicata nella G.U.U.E. 23 dicembre 2004, n. L 375 ed è entrata in vigore il
12 gennaio 2005.

– Il testo dell’art. 1 e l’allegato "A" della legge 25 gennaio 2006, n. 29,
recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2005), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, 2005, n. 9, è il seguente:

"Art. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie). – 1. Il
Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli
allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza
istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all’oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell’elenco di cui all’allegato B, nonchè, qualora sia previsto il
ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive
elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva
2003/123/CE, della direttiva 2004/9/CE, della direttiva 2004/36/CE, della
direttiva 2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della direttiva 2004/54/CE,
della direttiva 2004/80/CE, della direttiva 2004/81/CE, della direttiva
2004/83/CE, della direttiva 2004/113/CE della direttiva 2005/14/CE, della
direttiva 2005/19/CE, della direttiva 2005/28/CE, della direttiva 2005/36/CE e
della direttiva 2005/60/CE sono corredati dalla relazione tecnica di cui
all’art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire
il rispetto dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle
Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione,
per i

https://www.litis.it

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