DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO E LE OPERAZIONI CORRELATE – DECRETO LEGISLATIVO 25/07/2007 n.151

DECRETO
LEGISLATIVO 25 luglio 2007, n. 151


(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2007)


DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO
(CE) N. 1/2005 SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO E LE
OPERAZIONI CORRELATE

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla
protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che
modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, ed il
Regolamento (CE) n. 1255/1977;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare l’articolo 5;

Ritenuto necessario fornire disposizioni applicative del suddetto Regolamento
(CE) n. 1/2005 per quanto concerne in particolare le modalità per l’esecuzione
dei controlli nonchè le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni
del citato Regolamento e l’individuazione delle misure necessarie affinchè esse
siano attuate in applicazione degli articoli 25 e 26 del Regolamento medesimo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 gennaio 2007;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del
15 marzo 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
20 luglio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro della salute e delle politiche agricole
alimentari e forestali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre
2004, di seguito denominato: "Regolamento", recante disposizioni sulla
protezione degli animali durante il trasporto e sulle operazioni correlate.

2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all’articolo
2 del Regolamento nonchè le seguenti ulteriori definizioni: "conducente", la
persona che guida un veicolo che sta effettuando il trasporto di animali;
"allevatore": il soggetto che esercita professionalmente l’attività di
allevamento di animali; "autorizzazione", l’autorizzazione rilasciata ai sensi
degli articoli 10 ed 11 del Regolamento; "certificato di idoneità", il
certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento;
"certificato di omologazione per veicoli", il certificato di cui all’articolo 18
del Regolamento.

Art. 2.

Autorità competente

1. Le Autorità competenti ai sensi dell’articolo 2, lettera f), del Regolamento
sono il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome negli ambiti di
rispettiva competenza.

2. Per gli atti di accertamento delle violazioni sono, in ogni caso, competenti
tutti gli organi di cui all’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 3.

Violazioni delle norme concernenti l’autorizzazione del trasportatore

1. Chiunque effettua un trasporto senza essere munito della prescritta
autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 10 ed 11 del regolamento,
ovvero quando la stessa sia scaduta di validità, sospesa o revocata, è
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000. La
stessa sanzione si applica a chiunque effettui il trasporto violando le
prescrizioni dell’autorizzazione ovvero le prescrizioni particolari di cui
all’articolo 23, paragrafo 3, del Regolamento, nonchè all’organizzatore e al
detentore che si avvalgono, per il trasporto degli animali, di un trasportatore
sprovvisto di autorizzazione, ovvero con autorizzazione scaduta di validità,
sospesa o revocata.

2. Il conducente che effettua un trasporto senza essere provvisto
dell’autorizzazione o di copia conforme rilasciata dalla stessa autorità
competente al rilascio dell’autorizzazione del trasportatore, è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200 a Euro 600. Il trasportatore è
obbligato in solido con l’autore della violazione per il pagamento della
relativa sanzione.

Art. 4.

Violazioni delle norme concernenti il certificato di idoneità del conducente o
guardiano

1. Chiunque, sprovvisto del certificato di idoneità di cui all’articolo 17,
paragrafo 2, del Regolamento ovvero con certificato scaduto di validità,
sospeso o revocato, effettua l’attività di conducente o di guardiano su di un
veicolo che trasporta equidi domestici o animali domestici della specie bovina,
ovina, caprina o suina o pollame, è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 1.500 a Euro 4.500.

2. Alla stessa sanzione soggiace il trasportatore, l’organizzatore o il
detentore che affida gli animali ad un conducente o ad un guardiano sprovvisto
del certificato di idoneità ovvero scaduto di validità, sospeso o revocato.

Art. 5.

Irregolarità o mancanza della documentazione

1. Il trasportatore che, durante il trasporto, commette irregolarità
documentali di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 3.000.

2 . Costituiscono irregolarità documentali:

a) la mancanza sul mezzo di trasporto di un documento contenente le informazioni
richieste dall’articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento;

b) la mancanza sul mezzo di trasporto del Documento veterinario comune di
entrata (DVCE) per gli animali provenienti da Paesi terzi per il tratto di
percorso successivo al controllo presso il Posto di ispezione frontaliera
(P.I.F.) di entrata;

c) per i lunghi viaggi di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento, la
mancanza sul mezzo di trasporto del giornale di viaggio ovvero l’utilizzazione
di un giornale di viaggio non conforme al modello previsto dal Regolamento o
mancante della precisazione dei punti di riposo o di trasferimento, secondo le
disposizioni dell’Allegato II del Regolamento;

d) l’irregolare compilazione dei certificati sanitari o dei documenti di
trasporto riguardo a:

1. origine e proprietà degli animali;

2. luogo, data ed ora di partenza;

3. luogo di destinazione e destinatario;

4. numero dei capi;

5. durata prevista del viaggio;

e) l’irregolare compilazione, nel giornale di viaggio, dei dati relativi a:

1. luogo data ed ora di partenza;

2. luogo di destinazione e ora di arrivo prevista;

3. percorso, posti di controllo e luoghi di riposo o trasferimento individuati;

4. durata prevista del viaggio;

f) compilazione del giornale di viaggio da parte di persone a cio’ non
legittimate;

g) la mancata indicazione del numero del certificato veterinario sul giornale di
viaggio;

h) il mancato possesso del certificato veterinario all’interno del mezzo per
tutta la durata del trasporto.

3 . Fuori dai casi di concorso nella violazione, 1’organizzatore ed il detentore
degli animali del luogo di carico sono obbligati in solido con il trasportatore
per il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni di cui al
presente articolo.

Art. 6.

Violazioni delle norme concernenti il certificato di omologazione del mezzo di
trasporto

1. Il trasportatore, il conducente o l’organizzatore che effettua o fa
effettuare un trasporto stradale per lunghi viaggi con un veicolo non munito di
certificato di omologazione conforme al modello di cui all’articolo 18 del
Regolamento ovvero scaduto di validità, sospeso o revocato, è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 3.000.

2. Fuori dai casi di concorso nella violazione, l’organizzatore e il
trasportatore, se persona diversa dal trasgressore, sono obbligati in solido con
il responsabile per il pagamento delle sanzioni previste per le violazioni di
cui al comma 1.

3. Il trasportatore per via d’acqua, anche se armatore o noleggiatore o soltanto
vettore, che effettua un trasporto di bestiame su di un mezzo nautico sprovvisto
di certificato di omologazione conforme al modello di cui all’articolo 19 del
Regolamento ovvero con certificato scaduto di validità, ovvero sospeso o
revocato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a
Euro 10.000.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche quando il trasporto su
strada o per via navigabile viene effettuato utilizzando contenitori non muniti
di certificato di omologazione ovvero con certificato scaduto di validità,
sospeso o revocato.

5. Fuori dai casi di concorso nella violazione, l’organizzatore è obbligato in
solido con il responsabile per il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste
per le violazioni di cui al comma 4.

Art. 7.

Violazioni delle disposizioni relative al benessere degli animali

1. Il trasportatore che trasporta animali in violazione dei requisiti di
idoneità di cui all’Allegato 1 al presente decreto è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000.

2. Il trasportatore che utilizza mezzi di trasporto che non rispettano i
requisiti di cui all’Allegato 2 al presente decreto è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 ad Euro 4.000.

3. Il trasportatore che non osserva le pratiche di trasporto di cui all’Allegato
3 del presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
Euro 1.000 ad Euro 3.000.

4. Il trasportatore che nell’eseguire trasporti per lunghi viaggi di equidi
domestici e di animali domestici di specie bovina, ovina, caprina e suina viola
una delle prescrizioni di cui all’Allegato 4 del presente decreto è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 ad Euro 6.000.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale che accudisce gli animali
utilizzando, per l’espletamento dei propri compiti, violenza sull’animale,
ovvero il personale che causa all’animale sofferenze inutili o lesioni, è
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 15.000.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, durante le operazioni di
trasporto, usa violenza sull’animale ovvero causa all’animale sofferenze inutili
o lesioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a
Euro 15.000.

7. Fuori dai casi di concorso nelle violazioni delle prescrizioni di cui agli
Allegati 1 e 3 al presente decreto, il detentore ed il responsabile dei centri
di raccolta sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle
sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.

8. L’allevatore, che nell’operare il trasporto di animali di sua proprietà con
veicoli agricoli o con mezzi propri per una distanza inferiore a 50 chilometri o
per transumanza stagionale non osserva quanto disposto dall’articolo 3 del
Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a
Euro 4.000.
 
Art. 8.

Violazioni varie

1. Gli operatori dei centri di raccolta che omettono di osservare gli obblighi
di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del Regolamento sono
soggetti alla sanzione amministrativa da Euro 400 ad Euro 1.600.

2. Il titolare dell’autorizzazione di cui agli articoli 10, paragrafo 1 od 11,
paragrafo 1, del Regolamento, che opera un trasporto eccedendone i limiti è
soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 5.000 ad Euro 20.000.
 
Art. 9.

Sanzioni accessorie

1. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette due
violazioni, accertate in modo definitivo, previste dall’articolo 7, comma 1, nel
periodo di tre anni, è soggetto alla sospensione dell’autorizzazione per un
periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è
inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.

2. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette tre
violazioni, accertate in modo definitivo, previste dall’articolo 7, comma 2 nel
periodo di tre anni, è soggetto alla sospensione dell’autorizzazione per un
periodo da quindici giorni a due mesi. Se il periodo intercorrente tra due delle
tre violazioni è inferiore a sei mesi, è applicata la durata massima della
sospensione.

3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni
previste dall’articolo 7, commi 1 e 2, accertate in modo definitivo, è soggetto
alla revoca della autorizzazione.

4. In caso di accertamento della violazione di cui all’articolo 7, comma 6, è
disposta la sospensione dell’autorizzazione del trasportatore per un periodo da
quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione, il trasportatore è
soggetto alla revoca della stessa.

5. Il trasportatore nei cui confronti è stata disposta la revoca
dell’autorizzazione non puo’ conseguire altra autorizzazione prima di dodici
mesi.

6. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, nel periodo di tre
anni, commette due violazioni tra quelle previste dall’articolo 5, comma 2,
accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione del certificato di
omologazione del mezzo di trasporto per un periodo da uno a tre mesi. Se il
periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è
applicata la durata massima della sospensione.

7. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, nel periodo di tre
anni, commette tre violazioni previste dall’articolo 5, comma 2, accertate in
modo definitivo, è soggetto alla sospensione del certificato di omologazione
del mezzo di trasporto per un periodo da quindici giorni a due mesi. Se il
periodo intercorrente tra due delle tre violazioni è inferiore a sei mesi, è
applicata la durata massima della sospensione.

8. Il trasportatore che, nell’arco di tre anni, commette cinque violazioni tra
quelle previste dall’articolo 5, comma 2, accertate in modo definitivo, è
soggetto alla revoca del certificato di omologazione del mezzo di trasporto.

9. Il trasportatore che è stato sottoposto alla misura della revoca del
certificato di omologazione del mezzo di trasporto non puo’ conseguire altro
certificato di omologazione prima di dodici mesi.

10. Quando è prevista la sospensione o la revoca dell’autorizzazione del
trasportatore o del certificato di omologazione del mezzo di trasporto e le
violazioni indicate n

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