REGOLAMENTO RECANTE RIORDINO DELLA COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI PREVISTA DALL’ART. 27 L. 7/8/1990, N. 241 – DPR 02/08/2007 n.157
DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2007, n. 157
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2007)
REGOLAMENTO RECANTE RIORDINO DELLA COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI PREVISTA DALL’ARTICOLO 27 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, A
NORMA DELL’ARTICOLO 1, COMMA 1346, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296
Il Presidente della Repubblica
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l’articolo 1, comma
1346;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ed in
particolare l’articolo 27, che disciplina la Commissione per l’accesso ai
documenti amministrativi;
Ritenuto di dovere provvedere al riordino ed alla razionalizzazione delle
funzioni della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi
del citato articolo 1, comma 1346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell’Adunanza del 4 giugno 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6
luglio 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
Funzioni e compiti
1. All’articolo 18, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, il secondo periodo è soppresso.
2. L’articolo 27, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è abrogato.
Art. 2.
C o m p e n s i
1. L’articolo 27, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è abrogato.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati i compensi spettanti ai
componenti ed agli esperti della Commissione per l’accesso ai documenti
amministrativi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Ai fini del contenimento dei costi di cui all’articolo 1, comma 1346, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall’esercizio finanziario 2007,
rispetto all’esercizio finanziario 2006, i compensi dei componenti della
Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi sono ridotti dell’8,855
per cento ed i compensi degli esperti della medesima Commissione sono ridotti
del 2,456 per cento. Per la medesima finalità, a decorrere dall’esercizio
finanziario 2007, non compete alcun compenso al presidente ed al componente di
diritto della Commissione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
– Il testo del comma 2, dell’art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988,
n. 214, supplemento ordinario, è il seguente: 2. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie,
non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le
quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà
regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell’entrata
in vigore delle norme regolamentari.
– Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 settembre 1999, n. 205,
supplemento ordinario.
– Il testo del comma 1346 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –
legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006,
n. 299, supplemento ordinario, è il seguente:
1346. Con decreto del Presidente della Repubblica di cui all’art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino della
Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi prevista dall’art. 27
della legge 7 agosto 1990, n. 241, in modo da assicurare un contenimento dei
relativi costi non inferiore al 20 per cento delle spese sostenute
nell’esercizio 2006, e prevedendo un riordino e una razionalizzazione delle
relative funzioni, anche mediante soppressione di quelle che possono essere
svolte da altri organi.
– Si riporta il testo dell’art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990,
n. 192, come modificato al presente decreto:
Art. 27 (Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi). – 1. è
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per
l’accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è
composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai
Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla
legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di
autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i
dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. è membro di diritto della
Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri
che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della
Commissione. La Commissione puo’ avvalersi di un numero di esperti non superiore
a cinque unità, nominati ai sensi dell’art. 29 della legge 23 agosto 1988, n.
400.
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si
procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle
Camere nel corso del triennio.
4. (Abrogato).
5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall’art. 25, comma 4;
vigila affinchè sia attuato il principio di piena conoscibilità dell’attività
della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente
legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell’attività della
pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio
dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari
che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di
cui all’art. 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel
termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa
richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. (Abrogato).
Note all’art. 1:
– Si riporta il testo dell’art. 18 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241,
come modificato dal presente decreto:
Art. 18 (Autocertificazione). – 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure
organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di
autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini
a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
successive modificazioni e integrazioni.
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari
per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in
possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti,
istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione
procedente puo’ richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la
ricerca dei documenti.
3. Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti,
gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra
pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
– Per il testo dell’art. 27, stessa legge n. 241 del 1990 si vedano le note alle
premesse.
Nota all’art. 2:
– Per il testo dell’art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del comma 1346,
dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si vedano le note alle
premesse.



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