Il danno morale può essere liquidato sulla base di criteri standardizzati – CASSAZIONE CIVILE, Sezione III, Sentenza n. 19493 del 21/09/2007

Il danno morale puo

La liquidazione equitativa
del danno morale puo’ essere legittimamente effettuata dal giudice sulla base di
criteri standardizzati e predeterminati, assumendo come parametro il valore
medio per punto calcolato sulla media dei precedenti in virtù delle c.d.
“tabelle” presso l’ufficio giudiziario, purchè il risultato, in tal modo
raggiunto, venga poi "personalizzato", tenendo conto della particolarità del
caso concreto e della reale entità del danno, cio’ ad evitare che possa
giungersi a liquidazioni puramente simboliche o irrisorie.

 

La deduzione di un vizio di
motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al
giudice di legittimità la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della
correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni
svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di
individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove,
di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le
complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a
dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, cosi’, liberamente
prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi
tassativamente previsti dalla legge).

 

Secondo il principio di
diritto, del tutto pacifico nella giurisprudenza (ex plurimis: Cass., n.
3282/2006; Cass., n. 11444/98; Cass., n. 8917/95; Cass., n. 5672/90; Cass., n.
3343/90), il disposto dell’art. 149, primo comma, del vigente codice della
strada (T.U. del d.l. 30 aprile 1992, n. 285), il conducente di un veicolo deve
essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, per
cui l’avvenuta collisione col mezzo che precede pone a carico del conducente
medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza.

 

 

 


CASSAZIONE CIVILE, Sezione III, Sentenza n. 19493 del 21/09/2007

 


Svolgimento del processo


 

Il giorno 28 luglio 1995 M.
F., mentre percorreva alla guida della sua autovettura la strada statale in
località Roteglia di Castellarano, veniva tamponata da un autotreno condotto da
C.G.L.; era spinta nella carreggiata di sinistra; in essa era investita
dall’autoarticolato proveniente in senso opposto guidato da A.C. e, in
conseguenza dell’impatto, perdeva la vita.

Il
marito I. R., i figli minori A. ed E. R. (rappresentati dal padre), i genitori
A. B. e L. F. nonchè le sorelle S. e M. F. convenivano in giudizio C.G.L., A.C.
nonchè la società Lavoro e Sicurtà spa e la società Universo spa, compagnie
assicuratrici r.c.a. dei veicoli da essi rispettivamente condotti, per ottenerne
la condanna solidale al risarcimento dei danni conseguenti alla morte della
congiunta.

Assumevano che lo scontro
si era verificato quando la vittima aveva arrestato la marcia dell’autovettura
che guidava in attesa di immettersi in un’area privata alla sua sinistra.

Il convenuto C.G.L. ed il
suo assicuratore società Lavoro e Sicurtà spa contrastavano la domanda e
chiedevano che il sinistro fosse attribuito alla responsabilità concorrente
della vittima e di A.C..

A.C. e la società Universo
spa deducevano l’assenza assoluta di fatti imputabili ad esso convenuto, al
massimo potendo configurarsi a suo carico la responsabilità presunta di cui
all’art. 2054, secondo comma, c.c.

L’adito tribunale di Reggio
Emilia accoglieva le domande di risarcimento, ritenuto che la responsabilità
dell’incidente andava attribuita ai convenuti Lugari e C. nella misura del 45%
ciascuno ed alla vittima in ragione del 10%.

Avverso la sentenza
proponevano separate impugnazioni la società Universo spa ed A.C. nonchè la
società Ras spa (quale incorporante per fusione della società Lavoro &
Sicurtà spa) e C.G.L..

In entrambi i giudizi
proponevano appello incidentale anche gli attori in primo grado.

Sulle impugnazioni, riunite
in simultaneo processo, provvedeva la Corte d’appello di Bologna con la sentenza
pubblicata il giorno 8 agosto 2003, la quale, in riforma delle statuizioni del
tribunale, stabiliva che l’incidente era da attribuire alla colpa concorrente di
C.G.L., in ragione del 90%, e della vittima, in ragione del restante 10% e, di
conseguenza, annullava la pronuncia di condanna a carico di A.C. e della
società Universo Assicurazioni spa; in accoglimento parziale dell’appello di
C.G.L. e della società Ras spa determinava in diversa misura le somme dovute ad
I. R. ed ai minori A. ed E. R.; condannava, in solido, gli attori in primo grado
unitamente a C.G.L. ed alla società Ras spa alle spese del doppio grado del
giudizio a favore di A.C. e della società Universo Assicurazione spa;
condannava gli stessi attori in primo grado a pagare alla società Ras spa e a
C.G.L. le spese del giudizio d’appello.

Per quel che ancora rileva
in questa sede, i giudici d’appello consideravano che:

-sulla scorta delle tracce
di frenata dell’autoarticolato e delle risultanze della perizia dinamica del
consulente tecnico d’ufficio, l’unico addebito emerso a carico di A.C. (quello,
cioè, di procedere ad una velocità superiore di 14 chilometri orari al limite
massimo consentito) non era sufficiente a fare ritenere provato il nesso di
causalità tra la suddetta infrazione ed il decesso della vittima, dato che
l’evento si era verificato per effetto dell’avvenuto tamponamento, di intensità
tale da provocare alla vittima danni di portata devastante;

-anche se non avevano
trovato conferma le affermazioni dei convenuti in giudizio circa una irregolare
condotta di colpa della vittima, la responsabilità della stessa nella misura
del 10% era da confermare nell’ambito della responsabilità presunta
riconosciuta dal giudice di primo grado;

-in ordine alla richiesta
del danno patrimoniale connesso alla perdita delle attività domestiche svolte
dalla defunta, andavano scisse quelle relative allo svolgimento degli ordinari
lavori casalinghi dalle altre relative alla direzione ed alla programmazione di
tali attività esecutive e delle esigenze familiari in genere, e per nessuna di
esse poteva riconoscersi un danno risarcibile ai familiari superstiti;

-il danno morale andava
calcolato in base al parametro delle c.d. tabelle in uso presso il tribunale di
Bologna e tenuto conto del fatto che le certificazioni mediche prodotte
dimostravano una sofferenza particolarmente intensa dei vari familiari della
defunta.

Per la cassazione della
sentenza hanno proposto ricorso principale I. R., A. ed E. R. (la seconda
rappresentata dal padre), A. B., L. F. nonchè S. e M. F., i quali hanno
affidato l’accoglimento dell’impugnazione a cinque motivi.

Hanno resistito con
controricorso la Società Italiana Assicurazioni spa (nella quale si è
trasformata la società Universo Assicurazioni spa) e la società Riunione
Adriatica di Sicurtà spa, le quali hanno proposto impugnazione incidentale.

L’impugnazione incidentale
della società Riunione Adriatica di Sicurtà spa si basa su due motivi.

Il ricorso incidentale
della Società Italiana Assicurazioni spa contiene due motivi e l’esame del
secondo motivo è stato subordinato all’accoglimento del ricorso principale.

Non hanno svolto difese gli
intimati Guido L. ed A.C., dovendosi per quest’ultimo rilevare che lo stesso,
pure essendo indicato come resistente nel controricorso della Società Italiana
Assicurazioni spa, non ha rilasciato in detto controricorso al difensore
Avvocato E.C., che, peraltro, ha autenticato la sola sottoscrizione del legale
rappresentante della società.

Le
parti hanno presentato memorie.

 

Motivi della decisione

 

I ricorsi, impugnazioni
distinte della medesima sentenza, sono riuniti (art. 335 cod. proc. civ.).

Con il primo motivo
d’impugnazione – deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di
cui agli art. 2054, 2043, 2727 e 2729 c.c. nonchè l’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione sul punto decisivo della sentenza relativo
all’affermazione della responsabilità concorrente della vittima M. F. – i
ricorrenti principali criticano la decisione di secondo grado nella parte in cui
i giudici dell’appello hanno ritenuto di potere affermare la responsabilità
concorrente della vittima in base alla presunzione di cui al secondo comma
dell’art. 2054 c.c. pure a fronte dell’accertamento in concreto di gravissime
responsabilità a carico di Guido L. ed A.C. e della specifica modalità del
sinistro consistente nel tamponamento e nella mancata dimostrazione che esso si
fosse verificato perchè la vittima avrebbe frenato all’improvviso per eseguire
repentinamente la manovra di svolta.

Con il secondo motivo –
deducendo l’omessa, insufficiente ed illogica motivazione su un punto decisivo
della controversia – i ricorrenti principali si dolgono del fatto che il giudice
di secondo grado ha escluso la responsabilità concorrente di A.C. per mancanza
del nesso causale tra il decesso della vittima e l’impatto dell’autovettura
dalla stessa guidata con l’automezzo condotto dal C. sopraggiungente in senso
inverso.

Con il terzo motivo –
deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art.
2056, 1223 e 1226 c.c. nonchè l’illogica e contraddittoria motivazione su un
punto decisivo della controversia – i ricorrenti principali lamentano che dal
danno risarcibile ai congiunti il giudice del merito aveva escluso quello
relativo al fatto che erano venute meno le attività domestiche svolte dalla
vittima in seno alla famiglia e sostengono che le argomentazioni al riguardo
adottate dalla Corte territoriale non sarebbero coerenti ai principi affermati
dal giudice di legittimità secondo cui i danni suddetti vanno ravvisati nella
perdita o nella diminuzione di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità
economiche che il soggetto venuto meno prematuramente avrebbe apportato.

Con il quarto mezzo
d’impugnazione – deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di
cui agli art. 2059, 2056, 1223 e 1226 c.c. nonchè l’illogica e contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia – i ricorrenti principali
assumono che il danno morale sarebbe stato liquidato in maniera insufficiente in
base al semplice riferimento al dato tabellare, senza procedere alla necessaria
valutazione personalizzata delle medesime e senza apprezzare in modo adeguato le
effettive sofferenze patite dai danneggiati in misura particolarmente intensa,
secondo quello che aveva evidenziato la relazione di consulenza tecnica
d’ufficio, ed aggiungono che le tabelle applicate, riferite all’anno 1999, erano
state variate a far tempo dal primo gennaio 2000, onde la Corte felsinea avrebbe
dovuto o devalutare le tabelle dell’anno 2000 alla data della sentenza di primo
grado del 20 ottobre 1999 ovvero rivalutare, alla stessa data, le tabelle
dell’anno 1999.

Con il quinto mezzo
d’impugnazione – deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di
cui all’art. 92 c.p.c. nonchè l’omessa e insufficiente motivazione su un punto
dec

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