Resistenza a pubblico ufficiale per chi non si ferma all’alt delle forze dell’ordine -; CASSAZIONE PENALE, Sezione VI, Sentenza n. 35826 del 01/10/2007
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Puo’ finire
in carcere per resistenza a pubblico ufficiale chi non si ferma a un posto di
blocco dei Carabinieri e, in sella ad un motorino, si dà alla fuga ad alta
velocità per non essere raggiunto dalle Forze dell’ordine. Lo sottolinea la
Cassazione, annullando con rinvio una sentenza pronunciata nel 2005 dal Gip del
Tribunale di Palermo che aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti
di un ragazzo all’epoca ventenne "perchè il fatto non sussiste". L’imputato era
accusato di non aver ottemperato, mentre era alla guida del suo ciclomotore,
all’alt intimatogli dai Carabinieri con la paletta d’ordinanza. Il ragazzo,
secondo l’accusa, era poi fuggito "ad altissima velocità per le strade strette
del centro storico, ponendo cosi’ in pericolo l’incolumità dei militari e degli
utenti della strada". Il giudice per le indagini preliminari aveva invece
ritenuto non ravvisabili in tale condotta gli estremi della resistenza, dato che
l’imputato non aveva messo in atto, a suo parere, alcuna "attività minacciosa o
violenta" nei confronti dei militari. Il reato, secondo il giudice, sarebbe
stato ravvisabile se, invece, il ragazzo "per forzare il posto di blocco, avesse
diretto il veicolo contro i Carabinieri che intendevano fermarlo". Contro tale
decisione aveva proposto ricorso il procuratore della Repubblica del capoluogo
siciliano, secondo il quale il reato di resistenza, per essere configurabile,
non richiede che la violenza o la minaccia sia necessariamente diretta contro il
pubblico ufficiale. Dello stesso parere la Suprema Corte (sesta sezione penale,
sentenza n.35826) che ha ritenuto fondato il ricorso del procuratore. "Ad
integrare l’elemento materiale del delitto in esame – spiegano gli Ermellini –
è sufficiente la violenza o la minaccia cosiddetta impropria, che puo’ essere
esercitata anche su persona diversa dal pubblico ufficiale operante o sulle cose
e che comprende ogni comportamento idoneo ad impedire, a ostacolare o a
frustrare l’esplicazione della pubblica funzione".



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