Violenza sessuale. L’ignoranza sulla minore età della vittima non è una esimente -; CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 322 del 01/08/2007

E’ inammissibile,
in riferimento all’art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 609-sexies del codice penale
” inserito dall’art. 7 della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la
violenza sessuale) ” il quale stabilisce che quando i delitti previsti negli
articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di
persona minore degli anni quattordici, nonchè nel caso del delitto di cui
all’articolo 609-quinquies, il colpevole non puo’ invocare, a propria scusa,
l’ignoranza dell’età della persona offesa.

La Corte afferma
che l’ignoranza e l’errore inevitabile quale coefficiente minimo indispensabile
e limite estremo di rimproverabilità, e quindi di compatibilità con il
principio di personalità della responsabilità penale, di cui all’art. 27,
primo comma, Cost. ” non possono fondarsi soltanto, od essenzialmente, sulla
dichiarazione della vittima di avere un’età superiore a quella effettiva.
Il giudizio di inevitabilità postula, infatti, in chi si accinga al compimento
di atti sessuali con un soggetto che appare di giovane età, un “impegno”
conoscitivo proporzionale alla pregnanza dei valori in giuoco, il quale non puo’
certo esaurirsi nel mero affidamento nelle dichiarazioni del minore:
dichiarazioni che, secondo la comune esperienza, possono bene risultare mendaci,
specie nel particolare contesto considerato. E cio’ fermo restando, ovviamente,
che qualora gli strumenti conoscitivi e di apprezzamento di cui il soggetto
attivo dispone lascino residuare il dubbio circa l’effettiva età ” maggiore o
minore dei quattordici anni ” del partner, detto soggetto, al fine di non
incorrere in responsabilità penali, deve necessariamente astenersi dal rapporto
sessuale: giacchè operare in situazione di dubbio circa un elemento costitutivo
dell’illecito (o un presupposto del fatto) ” lungi dall’integrare una ipotesi di
ignoranza inevitabile ” equivale ad un atteggiamento psicologico di colpa, se
non, addirittura, di cosiddetto dolo eventuale.

 


CORTE
COSTITUZIONALE, Sentenza n. 322 del 01/08/2007
((Presidente F. Bile, Relatore G. M. Flick)


 

Ritenuto in fatto

1. ” Con l’ordinanza indicata in epigrafe ” emessa nell’ambito di un processo
penale nei confronti di persona imputata del delitto di cui all’art. 609-quater
del codice penale (atti sessuali con minorenne) ” il Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Modena ha sollevato, in riferimento all’art. 27,
primo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 609-sexies del codice penale, inserito dall’art. 7
della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), in
forza del quale “quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter,
609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore degli anni
quattordici, nonchè nel caso del delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il
colpevole non puo’ invocare, a propria scusa, l’ignoranza dell’età della
persona offesa”.

Il giudice a quo premette che, nel corso dell’udienza preliminare, il difensore
dell’imputato aveva eccepito l’illegittimità costituzionale della norma de qua,
assumendo che, nel caso di specie, l’imputato era stato indotto in errore dalla
persona offesa, dichiaratasi, contro il vero, maggiore degli anni quattordici al
momento del fatto: circostanza, questa, confermata dallo stesso minore in sede
di assunzione di informazioni testimoniali.

Al riguardo, il rimettente osserva come la disposizione denunciata ”
riproducendo “quasi tralatiziamente” il previgente art. 539 cod. pen. ”
introduca, a fini di più stringente protezione dei minori, una evidente deroga
ai principi generali in materia di dolo. Essa sancisce, infatti, una sorta di
presunzione iuris et de iure di conoscenza dell’età della persona offesa da
parte dell’agente, impedendo conseguentemente a quest’ultimo di provare
l’incolpevole ignoranza di detta età o l’erroneo convincimento di una età
superiore.

Il giudice a quo ricorda, altresi’, come questa Corte sia stata chiamata a
verificare in più occasioni la legittimità costituzionale del citato art. 539
cod. pen., negando tuttavia fondamento alle censure. In particolare, la sentenza
n. 107 del 1957 ” confermata dall’ordinanza n. 22 del 1962 e dalla sentenza n.
20 del 1973 (recte: n. 20 del 1971) ” ha escluso che la disposizione ledesse il
principio di personalità della responsabilità penale, sancito dall’art. 27,
primo comma, Cost.: e cio’ in base al duplice rilievo che detto principio
vieterebbe unicamente la responsabilità per fatto altrui, nella specie non
riscontrabile, essendo richiesto, per la punibilità dell’agente, un nesso di
causalità materiale tra la sua condotta e l’evento; e che, comunque, anche
qualora si ritenesse necessario un concorrente nesso psichico, la conclusione
non muterebbe, in quanto l’età del soggetto passivo non atterrebbe all’evento
del reato ” rappresentato dal “congiungimento carnale abusivo”, che deve essere
investito “dalla coscienza e dalla volontà intenzionale” ” ma costituirebbe “un
presupposto del reato e più propriamente una condizione (non obiettiva) di
punibilità la cui consapevolezza è estranea al nesso tra azione ed evento”.

La sentenza n. 209 del 1983 (l’ultima sul tema) ” ricorda ancora il rimettente ”
oltre a ribadire la pregressa interpretazione dell’art. 27, primo comma, Cost.,
ha escluso anche la configurabilità di una lesione del principio di
eguaglianza, di cui all’art. 3 Cost. (ventilata sotto vari profili), rimarcando
come l’art. 539 cod. pen. mirasse a realizzare “un’accentuata tutela del minore
degli anni quattordici, ritenuto incapace di consenso valido alla congiunzione
carnale”.

Posteriormente a tali decisioni ” prosegue il giudice a quo ” si è tuttavia
affermata e consolidata, nella giurisprudenza costituzionale, una diversa
lettura del principio di personalità della responsabilità penale. Alla stregua
della “fondamentale” sentenza n. 364 del 1988, infatti, per “fatto proprio” ”
del quale soltanto si è chiamati a rispondere ” “non si intende il fatto
collegato al soggetto, all’azione dell’autore, dal mero nesso di causalità
materiale [ ] ma anche, e soprattutto, dal momento subiettivo, il quale deve
investire ” almeno nella forma della colpa ” gli elementi più significativi
della fattispecie tipica”.

Ancora più esplicito risulterebbe, peraltro, il dictum della successiva
sentenza n. 1085 del 1988, secondo la quale “perchè l’art. 27, primo comma,
Cost. sia pienamente rispettato e la responsabilità penale sia autenticamente
personale, è indispensabile che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono
a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati
all’agente (siano cioè investiti dal dolo o dalla colpa) ed è altresi’
indispensabile che tutti e ciascuno dei predetti elementi siano allo stesso
agente rimproverabili e cioè anche soggettivamente disapprovati”. Alla “regola
della rimproverabilità” si sottrarrebbero “soltanto gli elementi estranei alla
materia del divieto (come le condizioni estrinseche di punibilità che,
restringendo l’area del divieto, condizionano, appunto, quest’ultimo o la
sanzione alla presenza di determinati elementi oggettivi)”.

In sostanza, alla luce di tali sentenze, il principio di personalità della
responsabilità penale potrebbe ritenersi rispettato solo quando il precetto
penale sia formulato in termini tali da garantire il collegamento psichico tra
l’agente e il “nucleo significativo o fondante della fattispecie”, nel quale si
risolve il disvalore del fatto incriminato, giustificando cosi’ la funzione
rieducativa della pena, che ne consegue.

In tale nuova prospettiva, sarebbe peraltro indubbio ” con riguardo ai reati che
offendono la libertà sessuale dei minori; e in particolare a quello di cui
all’art. 609-quater cod. pen., che punisce il compimento di atti sessuali con un
minore degli anni quattordici ” che l’età del soggetto passivo non possa essere
imputata in via oggettiva all’autore del fatto, senza compromettere il parametro
costituzionale evocato.

Al riguardo, non potrebbe essere infatti condivisa la soluzione prospettata
nella remota sentenza n. 107 del 1957, stando alla quale l’età della vittima
integrerebbe una “condizione non obiettiva di punibilità”: istituto, questo,
ignoto all’ordinamento penale italiano, che contempla solo le condizioni
obiettive di punibilità (art. 44 cod. pen.), le quali ” accedendo ad un fatto
tipico completo nei suoi elementi costitutivi ” delimitano l’area della
punibilità, rimanendo soggette, proprio in tale ottica, ad una regola di
imputazione oggettiva.

Nell’ipotesi prevista dall’art. 609-quater cod. pen., per contro, il dato
anagrafico risulterebbe decisivo al fine di attrarre nell’area di rilevanza
penalistica un atto ” quello sessuale ” altrimenti lecito: onde il predetto dato
andrebbe qualificato come presupposto della condotta, o addirittura ”
conformemente alle indicazioni contenute nella stessa relazione del Ministro
guardasigilli al progetto definitivo del codice penale ” come elemento
costitutivo del reato, che incentra su di sè “la ratio essendi
dell’incriminazione”. Con l’ulteriore conseguenza che, ai fini del rispetto
dell’art. 27, primo comma, Cost., l’età del soggetto passivo dovrebbe risultare
riferibile soggettivamente all’autore del fatto, “quanto meno sotto il profilo
della rappresentazione”.

E’ ben vero, d’altro canto ” soggiunge il rimettente ” che la norma sottoposta a
scrutinio è volta ad assicurare una più energica protezione di soggetti, quali
i minori infraquattordicenni, non solo considerati incapaci di prestare un
valido consenso all’atto sessuale, ma altresi’ esposti in modo crescente ad
abusi: trovando, quindi, “un solido radicamento in interessi costituzionalmente
protetti”. Il bilanciamento degli interessi in potenziale conflitto non
dovrebbe, tuttavia, necessariamente risolversi con il sacrificio del principio
di colpevolezza. L’esigenza di rafforzamento della tutela del minore non
varrebbe difatti a giustificare, di per sè, una deroga a tale principio:
giacchè, al contrario, quanto maggiore è il disvalore del fatto nella
valutazione del legislatore e più severo il relativo trattamento sanzionatorio,
tanto più effettivo dovrebbe risultare il giudizio di “rimproverabilità”
dell’agente; giudizio che implica la prova della piena conoscenza di tutti gli
elementi della fattispecie.

Lo stesso legislatore ordinario ” ad avviso del giudice a quo ” avrebbe fornito,
del resto, una puntuale dimostrazione di come una politica criminale ispirata
alla rigorosa tutela dell’infanzia contro ogni forma di abuso possa percorrere
strade “rispettose dell’ortodossia dei principi in materia di imputazione
soggettiva”. Nessuna disposizione analoga a quella censurata è infatti
contenuta nella legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali
nuove forme di riduzione in schiavitù): legge che pure disciplina una materia
sotto più profili affine a quella regolata dalla legge n. 66 del 1996,
introducendo norme incriminatrici addirittura più severe di quella dell’art.
609-quater cod. pen.

Cio’ comporta che rispetto ai delitti di cui agli artt. 600-bis, primo comma, e
600-ter, primo comma, cod. pen. (aggiunti dagli artt. 2 e 3 della citata legge
n. 269 del 1998) ” i quali puniscono con la reclusione da sei a dodici anni
(oltre la multa), rispettivamente, l’induzione o il favoreggiamento della
prostituzione di minori degli anni diciotto e l’utilizzazione di questi ultimi
per realizzare esibizioni pornografiche o per produrre materiale pornografico ”
la minore età della vittima, secondo il rimettente, deve necessariamente
rientrare “nello spettro del dolo”: con conseguente non punibilità dell’autore
del fatto, il quale dimostri l’ignoranza o l’errore su tale elemento, ancorchè
colposo (non essendo dette fattispecie punibili a titolo di colpa). L’errore
incolpevole sull’età potrebbe rilevare, d’altro canto ” alla stregua della
regola generale in tema di imputazione soggettiva delle circostanze, dettata
dall’art. 59, secondo comma, cod. pen. ” anche nell’ipotesi circostanziata di
cui all’art. 600-sexies cod. pen. (inserito dall’art. 6 della medesima legge),
il quale prevede un aumento di pena da un terzo alla metà qualora i fatti di
cui agli artt. 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies cod.
pen. siano commessi in danno di minori degli anni quattordici.

La questione risulterebbe infine rilevante nel giudizio a quo, giacchè ” una
volta rimossa la presunzione iuris et de iure di conoscenza dell’età della
vittima ” l’imputato “potrebbe essere ammesso a provare l’ignoranza della
stessa, argomentando dalle dichiarazioni rese dalla stessa parte offesa, che ha
ammesso di aver riferito al proprio partner di essere ultraquattordicenne”.

2. ” Nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Rimarcato come analoga questione di legittimità costituzionale, relativa al
previgente art. 539 cod. pen., sia stata dichiarata più volte infondata, o
manifestamente infondata, tanto da questa Corte che dalla Corte di cassazione; e
sottolineato, altresi’, come ” alla stregua delle indicazioni di questa Corte ”
l’art. 27 Cost. non contenga “un tassativo divieto di responsabilità oggettiva”
(sentenza n. 364 del 1988), la difesa erariale assume che l’art. 609-sexies cod.
pen. contemplerebbe un caso di responsabilità oggettiva costituzionalmente
legittimo.

Al riguardo, basterebbe infatti osservare come, ai fini della configurabilità
del reato di cui all’art. 609-quater cod. pen., il nucleo centrale della
condotta tipica ” ossia l’atto di natura sessuale ” debba essere realizzato
volontariamente: circostanza, questa, che ” secondo quanto rilevato dalla stessa
sentenza n. 364 del 1988 ” varrebbe a rendere l’atto “proprio” dell’agente.

L’irrilevanza dell’ignoranza o dell’errore sull’età del soggetto passivo,
d’altro canto, risponderebbe all’esigenza ” radicata nella cultura giuridica
italiana ” di rendere più energica la tutela di persone che si trovano in
determinate condizioni di immaturità dai pericoli derivanti da rapporti
se

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