Non occorre produrre lo statuto per la dimostrazione del potere di rappresentanza della società – CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 19162 del 13/09/2007

In materia di
rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che,
quale organo della persona giuridica, ha conferito il mandato al difensore, non
ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, spettando invece alla parte che ne
contesta la sussistenza l’onere di formulare tempestiva contestazione e fornire
la relativa prova negativa; tale principio conserva la sua validità anche nel
caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di
persona diversa dal legale rappresentante, quando l’organo che abbia conferito
il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall’atto
costitutivo o dallo statuto; qualora tale qualità di rappresentante non venga
tempestivamente contestata, il difetto di rappresentanza non è più
contestabile nel successivo grado di merito nè in sede di legittimità.

 


CASSAZIONE CIVILE, Sezione
I, Sentenza n. 19162 del 13/09/2007

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con la sentenza impugnata
la Corte d’appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto
dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. avverso la decisione di primo grado
dichiarativa dell’inopponibilità al Fallimento Centro Impianti Grafici s.r.l.
della cessione alla banca di un credito vantato dalla società poi fallita nei
confronti della Cartiere Paolo Pigna s.p.a.

Hanno rilevato i giudici del merito che la banca appellante non aveva adempiuto
l’onere di produrre in giudizio il proprio statuto, dal quale si sarebbe dovuta
desumere la contestata legittimazione a rappresentarla del dr. Claudio Pieri,
direttore della filiale di Milano. Infatti l’appellata non aveva posto in
discussione l’effettiva appartenenza al dr. Pieri della allegata qualità di
direttore della filiale di Milano, bensi’ la derivazione da tale qualifica di un
potere di rappresentanza della società. E quindi incombeva alla Banca Monte dei
Paschi di Siena s.p.a. provare la legittimazione del dr. Pieri mediante la
produzione dello statuto. Contro questa decisione ricorre ora per cassazione la
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., che propone un unico motivo
d’impugnazione, chiedendo altresi’ la decisione della causa nel merito, mentre
nessuna difesa hanno spiegato gli intimati.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Con l’unico motivo
d’impugnazione la ricorrente deduce violazione dell’art. 75 c.p.c. e dei
principi in tema di onere della prova.

Il motivo è fondato.

Come hanno ben rilevato i giudici del merito, invero, secondo una giurisprudenza
indiscussa di questa Corte "in materia di rappresentanza processuale delle
persone giuridiche, la persona fisica che, quale organo della persona giuridica,
ha conferito il mandato al difensore, non ha l’onere di dimostrare tale sua
qualità, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l’onere di
formulare tempestiva contestazione e fornire la relativa prova negativa; tale
principio conserva la sua validità anche nel caso in cui la persona giuridica
si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale
rappresentante, quando l’organo che abbia conferito il potere di rappresentanza
processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto; qualora
tale qualità di rappresentante non venga tempestivamente contestata, il difetto
di rappresentanza non è più contestabile nel successivo grado di merito nè in
sede di legittimità" (Cass., sez. I, 13 giugno 2006, n. 13669, m. 591006).

La Corte bresciana ha tuttavia ritenuto che questo principio non sia applicabile
nel caso in esame, perchè l’appellata non aveva posto in dubbio l’effettiva
qualità di direttore di filiale allegata dal dr. Pieri, ma aveva contestato che
da tale qualifica derivasse il potere di rappresentanza della società, in
quanto non previsto dalla legge. E in realtà, secondo una parte della
giurisprudenza di questa Corte, è nulla la procura rilasciata al difensore da
un organo al quale la legge non ricollega poteri rappresentativi, quando non sia
dimostrata "la fonte dei poteri rappresentativi, pur contestata da controparte"
(Cass., sez. lav., 3 ottobre 2003, n. 14813, m. 567333).

Senonchè deve ritenersi che la ratio dell’inversione dell’onere della prova
riconosciuta dalla giurisprudenza in tema di rappresentanza delle persone
giuridiche stia nel regime di pubblicità degli atti organizzativi degli enti e
in particolare della società di capitali. Sicchè quel che rileva ai fini di
tale inversione è la previsione del potere di rappresentanza da parte dello
statuto, piuttosto che della legge. E quindi l’inversione non opera solo quando
il potere di rappresentanza non derivi da generali previsioni statutarie, bensi’
da singoli atti di delega provenienti dagli amministratori o dagli altri
soggetti cui tale potere sia riconosciuto nello statuto (Cass., sez. III, 9
dicembre 1992, n. 13014, m. 479946, Cass., sez. lav., 15 dicembre 2000, n.
15820, m. 542666, Cass., sez. lav., 18 maggio 2006, n. 11661, m. 589048).

Nel caso in esame dunque incombeva a parte appellata dimostrare che lo statuto
della banca non conferiva potere di rappresentanza ai direttori di filiale. E
pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata; ma con
rinvio, richiedendo la decisione nel merito accertamenti di fatto incompatibili
con il giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

La Corte cassa la sentenza
impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte d’appello di
Brescia.

 

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