Indagini sul sequestro di Nasr Osama Mustafa Hassan e segreto di Stato – CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 337 del 26/09/2007
CORTE
COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 337 del 26/09/2007
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai
signori:
–
Franco BILE Presidente
– Giovanni
Maria FLICK Giudice
–
Francesco AMIRANTE "
–
Ugo DE SIERVO "
–
Paolo MADDALENA "
–
Alfio FINOCCHIARO "
–
Alfonso QUARANTA "
–
Luigi MAZZELLA "
–
Gaetano SILVESTRI "
– Maria
Rita SAULLE "
–
Giuseppe TESAURO "
– Paolo
Maria NAPOLITANO "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato
dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti del
Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla nota (prot. n.
USG/2.SP/813/50/347) del 26 luglio 2006 a firma del Presidente del Consiglio dei
ministri, on. Romano Prodi; alla nota (prot. n. USG/2.SP/1318/50/347) dell’11
novembre 2005 a firma del Presidente del Consiglio dei ministri, on. Silvio
Berlusconi; alla nota per la stampa del 5 giugno 2007 dell’Ufficio Stampa e del
Portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri, on. Romano Prodi, ed alla
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 1985, n.
2001.5/707, in materia di tutela del segreto di Stato nel settore degli
Organismi di informazione e di sicurezza, promosso con ricorso depositato in
cancelleria il 12 giugno 2007 ed iscritto al n. 6 del registro conflitti tra
poteri dello Stato 2007, fase di ammissibilità.
Udito
nella camera di consiglio del 26 settembre 2007 il Giudice relatore Giovanni
Maria Flick.
Ritenuto
che, con ricorso depositato il 12 giugno 2007, la “Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Milano, in persona del Procuratore della Repubblica”, ha
sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del
“Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore“, in relazione alla
nota n. USG/2.SP/813/50/347 del 26 luglio 2006, con la quale ” con riferimento
alla vicenda del sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias
Abu Omar, avvenuto in Milano il 17 febbraio 2003 ” l’attuale Presidente del
Consiglio dei ministri, on. Romano Prodi, comunicava alla Procura della
Repubblica di Milano che su tutti i “fatti concernenti il sequestro”, sulle
vicende “che lo hanno preceduto” e “in generale [su] tutti i documenti,
informative o atti relativi alla pratica delle c.d. “renditions“” era
stato apposto il segreto di Stato da parte del precedente Presidente del
Consiglio, on. Silvio Berlusconi, e che tale segreto era stato “successivamente
confermato dallo scrivente”; nonchè in relazione alla nota n.
USG/2.SP/1318/50/347 dell’11 novembre 2005 del Presidente del Consiglio dei
ministri, on. Silvio Berlusconi; ed in relazione alla Nota per la stampa del 5
giugno 2007 dell’Ufficio Stampa e del Portavoce del Presidente del Consiglio,
on. Romano Prodi, e, “per quanto possa occorrere”, alla direttiva del Presidente
del Consiglio dei ministri 30 luglio 1985 n. 2001.5/707;
che il
ricorrente ricostruisce le circostanze di fatto da cui origina il conflitto
evidenziando, in particolare, che la Procura della Repubblica di Milano ” nel
corso delle indagini preliminari svolte in relazione al citato sequestro di
persona ” aveva richiesto ai Direttori del Servizio per le informazioni e la
sicurezza militare (SISMI) e del Servizio per le informazioni e la sicurezza
democratica (SISDE) di comunicare se, in base ad accordi con la CIA, questa
fosse tenuta a comunicare ai servizi italiani la presenza nel territorio
nazionale di personale dipendente e se i Servizi stessi avessero intrattenuto
rapporti, con riferimento al suddetto sequestro, con personale dipendente della
CIA presente in Italia;
che, con
la citata nota dell’11 novembre 2005, l’allora Presidente del Consiglio, on.
Silvio Berlusconi, aveva affermato, tra l’altro, di voler accogliere la
richiesta di “fornire gli elementi di informazione richiesti nella misura in cui
gli stessi risultavano partecipabili all’Autorità Giudiziaria”, ribadendo,
tuttavia, l'”indefettibile dovere istituzionale [di] salvaguardare, nei modi e
nelle forme normativamente previsti, la riservatezza di atti, documenti, notizie
e ogni altra cosa sia idonea a recar danno agli interessi protetti” dall’art. 12
della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per
le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato);
che nello
svolgimento di ulteriori attività di indagine ” quali l’esame di persone
informate dei fatti e le intercettazioni telefoniche ” non era stato mai opposto
il segreto di Stato;
che la
Procura milanese aveva disposto una perquisizione negli uffici del SISMI, siti
nella via Nazionale, n. 230, di Roma, in uso ad un funzionario di tale Servizio
” eseguita il 5 luglio 2006 e conclusasi con il sequestro di materiale
informatico e di documentazione ” e che neppure in questo caso era stato opposto
alcun segreto di Stato: ed anzi, con missiva dell’11 luglio 2006, il Direttore
del SISMI aveva confermato l’inesistenza dell’apposizione del segreto di Stato
ai fatti relativi al sequestro di persona di Abu Omar;
che,
tuttavia, il medesimo Direttore del SISMI, successivamente sottoposto ad
interrogatorio in qualità di indagato, aveva confermato che la vicenda de
qua non era coperta da segreto di Stato, ma che, cio’ nonostante, gli
risultava impossibile fornire la prova della propria estraneità ai fatti
oggetto della contestazione senza il riferimento a documenti, non ulteriormente
precisati, coperti da segreto di Stato;
che, in
esito a tale dichiarazione, la Procura della Repubblica di Milano aveva quindi
richiesto al Ministro della difesa, con missiva del 18 luglio 2006, la
trasmissione di tutti i documenti, informative o atti relativi al sequestro di
persona in oggetto e, più in generale, alla pratica delle cosiddette
renditions, vale a dire dei sequestri e trasferimenti di sospetti
terroristi al di fuori delle procedure legali, e, con altra missiva in pari
data, aveva richiesto al Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione
all’effettiva esistenza di tali atti e alla loro secretazione, di “valutare
l’opportunità” di revocare l’apposizione del segreto medesimo;
che, con
nota del 26 luglio 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva rilevato
che, in ordine alla documentazione richiesta, “risulta effettivamente apposto il
segreto di Stato dal precedente Presidente del Consiglio dei ministri”; che il
segreto stesso “è stato successivamente confermato dallo scrivente”; e che non
“sussistono, nell’attuale contesto, le condizioni per rimuovere il segreto di
Stato da detta documentazione”;
che, a
sua volta, il Ministro della difesa, con missiva del 27 luglio 2006, si era
adeguato alla risposta del Presidente del Consiglio, dichiarandosi vincolato al
segreto di Stato;
che il
ricorrente afferma ancora che la Procura della Repubblica di Milano, a fronte
delle citate comunicazioni, “non formulava alcun interpello ai sensi dell’art.
202 del codice di procedura penale o dell’art. 256 dello stesso codice,
ritenendo gli elementi eventualmente acquisibili non essenziali per la
definizione del processo, ed avendo già raccolto elementi di prova ritenuti
sufficienti per esercitare l’azione penale”; tale azione era stata esercitata
con la richiesta di rinvio a giudizio, cui era seguito, in esito all’udienza
preliminare, il decreto che disponeva il giudizio per tutti gli imputati, in
data 16 febbra

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