Sequestro di Nasr Osama Mustafa e lamentata compressione delle attribuzioni e dei poteri dell’autorità giudiziaria – CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 338 del 26/09/2007
CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 338 del 26/09/2007
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai
signori:
–
Franco BILE Presidente
– Giovanni
Maria FLICK Giudice
–
Francesco AMIRANTE "
–
Ugo DE SIERVO "
–
Paolo MADDALENA "
–
Alfio FINOCCHIARO "
–
Alfonso QUARANTA "
–
Luigi MAZZELLA "
–
Gaetano SILVESTRI "
– Maria
Rita SAULLE "
–
Giuseppe TESAURO "
– Paolo Maria
NAPOLITANO "
ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sollevato, “nell’interesse della Sezione G.I.P. del Tribunale di Milano, in
persona del Presidente f.f., dott. Filippo Grisolia, e del G.I.P. assegnatario
del procedimento n. 1966/05, dott.ssa Caterina Interlandi”, nei confronti del
Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alla nota (prot. n. USG/2.SP/1318/50/347)
dell’11 novembre 2005 a firma del Presidente del Consiglio dei ministri, on.
Silvio Berlusconi; alla nota (prot. n. USG/2.SP/813/50/347) del 26 luglio 2006 a
firma del Presidente del Consiglio dei ministri, on. Romano Prodi, ed alla
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 1985, n.
2001.5/707, in materia di tutela del segreto di Stato nel settore degli
Organismi di informazione e di sicurezza, promosso con ricorso depositato in
cancelleria il 15 giugno 2007 ed iscritto al n. 7 del registro conflitti tra
poteri dello Stato 2007, fase di ammissibilità.
Udito
nella camera di consiglio del 26 settembre 2007 il Giudice relatore Giovanni
Maria Flick.
Ritenuto
che, con ricorso depositato il 15 giugno 2007, “nell’interesse della Sezione
G.I.P. del Tribunale di Milano, in persona del Presidente f.f., dott. Filippo
Grisolia, e del G.I.P. assegnatario del procedimento n. 1966/05, dott.ssa
Caterina Interlandi”, è stato proposto conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato nei confronti del Presidente del Consiglio, “in relazione alle note
dell’11 novembre 2005 e del 26 luglio 2006, nonchè alla direttiva 30.7.1985 n.
2001.5/07 [recte: 2001.5/707], in quanto comportano un’illegittima
compressione delle attribuzioni e dei poteri propri dell’autorità giudiziaria
garantiti dagli artt. 101 e ss. della Costituzione”;
che, nel
ricostruire, quale antefatto del conflitto, la vicenda del sequestro di persona
di Nasr Osama Mustafa Hassan, detto Abu Omar, avvenuto in Milano il 17 febbraio
2003, i ricorrenti evidenziano, in particolare, che tutti gli atti di indagine
del procedimento in questione erano stati depositati ai sensi dell’art. 415-bis
del codice di procedura penale in data 6 ottobre 2006; che in data 5 dicembre
2006 era stato richiesto il rinvio a giudizio degli imputati e in data 9 gennaio
2007 era stata iniziata l’udienza preliminare, senza che in tale sede venisse
“manifestata una qualsiasi opposizione rispetto all’allegazione agli atti dei
documenti sequestrati il 5 luglio 2006 nell’ufficio del SISMi e delle
registrazioni telefoniche”; che, infine, in data 16 febbraio 2007, il Giudice
dell’udienza preliminare aveva emesso il decreto che dispone il giudizio nei
confronti degli imputati, ivi compresi tutti gli appartenenti al SISMI;
che i
ricorrenti riassumono il contenuto del ricorso per conflitto di attribuzione
proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Giudice per
le indagini preliminari in funzione di Giudice dell’udienza preliminare (dopo
analogo ricorso proposto nei confronti della Procura della Repubblica di
Milano), in relazione al decreto che dispone il giudizio, sottolineando come, in
quel giudizio, il Giudice dell’udienza preliminare ” costituendosi e sollevando
a sua volta, con ricorso incidentale, conflitto di attribuzione nei confronti
del Presidente del Consiglio ” avesse ribadito che, nel corso del procedimento
penale in questione, non era mai stata eccepita, nelle forme e nei modi previsti
dal codice di procedura penale, l’esistenza di un segreto di Stato sui documenti
e sulle notizie acquisiti nel corso delle indagini e utilizzati dal giudice
dell’udienza preliminare;
che, per
quanto concerne l’ammissibilità del ricorso, i ricorrenti ricordano, quanto al
profilo soggettivo, la “pacifica giurisprudenza” della Corte che riconosce la
legittimazione del giudice per le indagini preliminari in funzione di giudice
dell’udienza preliminare ” quale organo competente a dichiarare definitivamente
la volontà del potere cui appartiene ” ad essere parte di conflitti di
attribuzione; e deducono, quanto al profilo oggettivo, la circostanza che
oggetto del conflitto risulta essere l’illegittima compressione dei poteri
propri dell’autorità giudiziaria, derivante da atti e comportamenti di altro
potere dello Stato;
che, nel
merito, il ricorso per conflitto è articolato in una serie di motivi, a
premessa dei quali i ricorrenti richiamano princi’pi e direttive cui la materia
del segreto di Stato dovrebbe ispirarsi, desumibili tanto dalla giurisprudenza
costituzionale (segnatamente dalla sentenza n. 86 del 1977), quanto dalla
normativa vigente (legge 24 ottobre 1977, n. 801); e si sofferma, in
particolare, sull’affermazione secondo la quale il potere di secretazione
risulta circoscritto, sotto il profilo oggettivo, ai soli casi in cui sia
strettamente funzionale alla salvaguardia di supremi ed imprescindibili
interessi dello Stato: sicchè il segreto non potrebbe in nessun caso essere
apposto “per impedire l’accertamento di fatti eversivi dell’ordine democratico”;
che, del
resto, il legislatore ha individuato negli artt. 202 e 256 cod. proc. pen. “il
meccanismo processuale” del segreto, formalizzando le modalità di eccezione di
esso e le relative conseguenze processuali: e cio’ al fine di garantire che
l’esercizio del potere di secretazione avvenga non soltanto nel rispetto dei
limiti imposti dalla Costituzione, ma in forza di princi’pi di legalità,
correttezza e lealtà, secondo forme ed atti tipici;
che per
contro ” si dolgono i ricorrenti ” il Presidente del Consiglio “ha preteso di
“sbarrare” l’esercizio della funzione giurisdizionale con atti del tutto
“atipici” [ ], cosi’ determinando un’illegittima compressione delle attribuzioni
costituzionali dell’Autorità giudiziaria”;
che, in
proposito, viene dedotta innanzitutto la violazione del principio di legalità
con riferimento alla nota dell’11 novembre 2005 ed alla direttiva 30 luglio
1985, n. 2001.5/707, “se interpretate” alla stregua di quanto afferma il
Presidente del Consiglio dei ministri nel suo ricorso: vale a dire quale divieto
all’autorità giudiziaria di acquisire ed utilizzare tutte le informazioni ed i
documenti attinenti ai rapporti tra Servizi italiani e stranieri;
che gli
atti in questione, lungi dall’essere ipotesi eccezionali di apposizione del
segreto, prospetterebbero “una generale preclusione all’autorità giudiziaria in
relazione ad un lungo elenco di materie”, cosi’ configurando un “anomalo onere”
per il giudice di richiedere al Presidente del Consiglio una “espressa deroga”
al segreto genericamente imposto: deroga alla quale resterebbe subordinato il
pieno esercizio dei poteri giurisdizionali;
che
ancora, secondo i ricorrenti, la medesima direttiva 30 luglio 1985, n.
2001.5/707, sarebbe illegittima, sotto un diverso e autonomo profilo, “se
interpretata come vincolante per l’autorità giudiziaria in assenza di una
rituale opposizione del segreto e di una successiva conferma”;</spa

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