Straniero e apolide con figli maggiorenni e Ricongiungimento familiare – CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 335 del 26/09/2007
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CORTE
COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 335 del 26/09/2007
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
– Franco BILE
Presidente
– Giovanni Maria FLICK Giudice
– Francesco AMIRANTE "
–
Ugo DE SIERVO "
– Paolo MADDALENA
"
– Alfio FINOCCHIARO "
– Franco
GALLO "
– Luigi MAZZELLA "
– Gaetano SILVESTRI
"
– Sabino CASSESE
"
– Maria Rita SAULLE "
– Giuseppe TESAURO "
– Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1, lettera b-bis), del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), promosso con ordinanza del 7 giugno
2006 dal Tribunale di Firenze sul ricorso proposto da M.S. contro il Ministero
dell’interno ed il Prefetto di Firenze, iscritta al n. 113 del registro
ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
2, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2007 il Giudice relatore Maria
Rita Saulle.
Ritenuto che, con ordinanza del 7 giugno 2006, il Tribunale di Firenze, in
composizione monocratica, ha sollevato ” in riferimento agli artt. 3, 29 e 30
della Costituzione ” questione di legittimità costituzionale dell’art. 29,
comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), “nella parte in cui prevede il divieto
del ricongiungimento del figlio maggiorenne a carico solamente nella ipotesi che
esso non possa provvedere al proprio sostentamento a causa del suo stato di
salute che comporti invalidità totale”;
che il
giudizio a quo ha ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con il
quale, in applicazione del disposto di cui all’art. 29 del d.lgs. n. 286 del
1998, l’Autorità amministrativa competente ha rigettato la richiesta avanzata
da una cittadina di nazionalità ucraina, regolarmente presente sul territorio
dello Stato, di ricongiungimento con la propria figlia, in considerazione della
raggiunta maggiore età di quest’ultima;
che, secondo
quanto riferito dal rimettente, la ricorrente ha dimostrato in giudizio che la
propria figlia maggiorenne, residente in Ucraina, risulterebbe priva sia di
fonti autonome di reddito sia del padre o di altri parenti prossimi che possano
provvedere al suo sostentamento;
che, alla luce
di tali premesse, il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale
dell’art. 29, comma 1, lettera b-bis), del d.lgs. n. 286 del 1998, nella
parte in cui “limita l’ingresso della maggiorenne non autosufficiente a carico,
alla sola ipotesi che la mancata autosufficienza dipenda da incapacità
derivante da stato di salute”, in quanto, trattandosi di diritto indisponibile,
il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione dovrebbe
comportare, anche nei riguardi degli stranieri, un trattamento identico delle
situazioni sostanziali, afferenti a diritti indisponibili, che risultino
omogenee;
che il
rimettente osserva, al riguardo, che, mentre ai fini del ricongiungimento dei
genitori “a carico” ” disciplinato dal comma 1, lettera c), del medesimo
art. 29 ” rileverebbero le circostanze oggettive, a seconda dei casi,
dell’assenza di altri figli nel Paese di origine, ovvero dell’impossibilità di
questi di provvedere al loro sostentamento per gravi motivi di salute, il
ricongiungimento dei figli maggiorenni risulterebbe condizionato
all’accertamento del fatto che “la dipendenza economica dipenda da una
situazione fisica soggettiva assolutamente impeditiva dell’esercizio di una
attività lavorativa”, non essendo invece sufficiente la dimostrazione della
“condizione di assenza di ulteriori membri della famiglia che possano provvedere
al sostentamento del figlio”;
che, a
giudizio del rimettente, “la ratio della differenza di presupposti” fra
le fattispecie di ricongiungimento richiamate non potrebbe rinvenirsi “nella
presunzione che il figlio (più giovane del genitore) possa” (e quindi “debba”)
“trovarsi un’occupazione”, in quanto cio’ si tradurrebbe in un’indagine sulla
colpevolezza dello stato di bisogno non richiesta dal legislatore per il
genitore “a carico”, in violazione dell’art. 3 Cost.;
che, inoltre,
ad avviso del giudice a quo, la norma censurata violerebbe anche l’art.
29 Cost., che riconosce i diritti della famiglia, nell’ambito dei quali
dovrebbero annoverarsi, in relazione al “figlio naturale riconosciuto”, anche
quelli della “famiglia non fondata sul matrimonio”, nonchè l’art. 30 Cost., in
quanto “la limitazione al riconoscimento dei diritti della famiglia ai soli
figli minorenni” non troverebbe “alcun riscontro” in detto precetto
costituzionale;
che, in
particolare, sotto tale ultimo profilo, il rimettente osserva che non “appare
sufficiente riconoscere che il mantenimento possa avvenire in forma indiretta
mediante invio delle somme necessarie nel Paese di origine, poichè i doveri che
incombono verso i figli richiamati dall’art. 30 Cost.” non si limitano “al solo
aspetto economico”, ma coinvolgono “anche doveri a carattere non patrimoniale,
inscindibilmente connessi ai primi”, che necessitano “di un diretto contatto fra
genitori e prole”.
Considerato
che la questione di legittimità costituzionale sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze
in composizione monocratica concerne l’art. 29, comma 1, lettera b-bis),
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), “nella parte in cui prevede il divieto del ricongiungimento del
figlio maggiorenne a carico solamente nella ipotesi che esso non possa
provvedere al proprio sostentamento a causa del suo stato di salute che comporti
invalidità totale”;
che, in
particolare, la disposizione, nella formulazione vigente al momento
dell’ordinanza di rimessione, consentiva il ricongiungimento dei figli
maggiorenni allorchè risultasse che costoro non potessero “per ragioni
oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute”
comportante “invalidità totale”;
che, nelle
more del presente giudizio, la disposizione impugnata è stata modificata
dall’art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 gennaio 2007,
n. 5 (Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al
ricongiungimento familiare);
che, tuttavia,
anche in virtù del citato ius superveniens, il ricongiungimento dei

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