Modifica all’articolo 27 della Costituzione, concernente l’abolizione della pena di morte – LEGGE COSTITUZIONALE 2 ottobre 2007, n. 1


LEGGE
COSTITUZIONALE 2 ottobre 2007, n. 1


(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007)

MODIFICA
ALL’ARTICOLO 27 DELLA COSTITUZIONE, CONCERNENTE L’ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza dei due
terzi dei rispettivi componenti, hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

1. Al quarto comma dell’articolo 27 della Costituzione le parole: ", se non nei
casi previsti dalle leggi militari di guerra" sono soppresse.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.

NOTE

 Avvertenza:Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e
l’efficacia.

Nota all’art. 1:

– Il testo dell’art. 27 della Costituzione, come modificato dalla presente
legge, è il seguente:

"Art. 27. – La responsabilità penale è personale.

L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.".

 

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