Multe valide anche se il segnale del divieto di sosta è distante – CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 19683 del 24/09/2007

Ai sensi dell’art. 81 del
reg. c.d.s. i segnali di prescrizione devono essere installati in corrispondenza
o il più vicino possibile al punto in cui inizia la prescrizione. Nel concetto
di prossimità rientra la collocazione di un cartello di divieto a nove metri di
distanza dal punto interessato dalla prescrizione (nella specie, divieto di
sosta) in quanto nove metri rappresentano una distanza minima sicuramente
riconducibile al concetto di "più vicino possibile" espresso dalla pertinente
normativa. Tale distanza, inoltre,  è funzionale alla necessità d’adeguato
preavviso dell’inizio del divieto.


 


 


CASSAZIONE CIVILE, Sezione
II, Sentenza n. 19683 del 24/09/2007

 

FATTO E DIRITTO

 

Il Comune di Trapani
impugna per cassazione la sentenza 23 dicembre 2004 con la quale il Giudice di
pace del luogo, su ricorso in opposizione proposto da Salvatore B., ha annullato
il verbale di contestazione n. 102133 redatto il 18 marzo 2004 dalla polizia
municipale a carico del detto opponente per violazione dell’art. 7, comma 1,
c.d.s.

Parte intimata non svolge attività difensiva.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale fa pervenire
requisitoria scritta nella quale conclude chiedendo il rigetto del ricorso
siccome manifestamente infondato, sulla considerazione dell’insindacabilità
delle valutazioni operate in fatto dal giudice del merito.

Tale conclusione non puo’ essere condivisa ed, al riguardo, devesi considerare
che l’inammissibilità della pronunzia in camera di consiglio è ravvisabile
solo ove la Suprema Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui al primo
comma dell’art. 375 c.p.c., ovvero che emergano condizioni incompatibili con una
trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla
pubblica udienza; ove, per contro, la Corte ritenga che la decisione del ricorso
presenti aspetti d’evidenza compatibili con l’immediata decisione, ben puo’
pronunziarsi per la manifesta fondatezza dell’impugnazione, anche nel caso in
cui le conclusioni del P.G. fossero, all’opposto, per la manifesta infondatezza,
e viceversa (Cass. 11 giugno 2005, n. 12384; 3 novembre 2005, n. 21291, SS.UU.).

Nella specie, al B. era stato contestato di aver lasciato la propria autovettura
in sosta, non consentita nel giorno dell’accertamento, su strada interessata da
divieto in giorni determinati per le operazioni di pulizia, divieto imposto con
ordinanza sindacale 13 febbraio 2004, n. 48.

Il Giudice di pace – dato atto che l’opponente aveva parcheggiato la propria
autovettura nella strada e nel periodo di tempo riconducibili all’ordinanza
suddetta – facendo riferimento all’art. 81 del reg. c.d.s., dal quale si
stabilisce "I segnali di prescrizione devono essere installati in corrispondenza
o il più vicino possibile al punto in cui inizia la prescrizione", ha ritenuto
che, nel caso al suo esame, la collocazione del cartello di divieto a nove metri
di distanza dal punto interessato dalla prescrizione non fosse da considerare
"prossimo o vicino alla zona di divieto" e fosse inidoneo, quindi, ad imporre la
prescrizione stessa.

Tale valutazione, se pure di fatto e rimessa, pertanto, al giudice del merito,
è, all’evidenza, del tutto irrazionale, del che fondatamente si duole il
ricorrente ed è per questo che non è condivisibile l’opinione espressa dal P.G.,
dacchè è del tutto evidente che non solo nove metri rappresentano una distanza
minima sicuramente riconducibile al concetto di "più vicino possibile" espresso
dalla pertinente normativa, ma anche che tale distanza è funzionale alla
necessità d’adeguato preavviso dell’inizio del divieto.

Non trattasi, dunque, da parte del giudice a quo, di valutazione discrezionale
del fatto, ma d’erronea interpretazione della norma applicata e, comunque, di
motivazione irrazionale, suscettibile di censura in sede di legittimità, ai
sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

L’impugnata sentenza va annullata, peraltro senza rinvio, potendosi decidere
della vertenza allo stato degli atti in questa sede ex art. 384 c.p.c. e
respingere nel merito l’originaria opposizione.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per il giudizio
di legittimità mentre, per quello di merito, non v’ha luogo a provvedere
essendosi l’Amministrazione costituita a mezzo di funzionario e non avendo
depositato la nota delle spese vive liquidabili.

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie il
ricorso, cassa senza rinvio l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito,
respinge l’originaria opposizione; condanna B. Salvatore alle spese del giudizio
di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed in Euro 400,00 per
onorari oltre ad accessori di legge.

 

https://www.litis.it

Commento all'articolo

You May Have Missed