Nel giudizio davanti al giudice di pace, la domanda di decisione secondo diritto assorbe quella secondo equità – CASSAZIONE CIVILE, Sezione III, Sentenza n. 19536 del 21/09/2007

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Quando al giudice di pace
sono proposte nello stesso giudizio una domanda a decisione secondo equità e
una domanda a decisione secondo diritto, anche la domanda principale deve essere
decisa secondo diritto, tutte le volte che tra le due domande vi sia una
connessione caratterizzata dalla circostanza che la decisione richiede
l’accertamento di almeno un fatto costitutivo, impeditivo, modificativo od
estintivo comune ad entrambe, cosi’ che l’accoglimento dell’una implichi il
rigetto o l’accoglimento dell’altra

 


CASSAZIONE CIVILE, Sezione
III, Sentenza n. 19536 del 21/09/2007

 

PREMESSO IN FATTO

 

1. – La controversia ha
tratto occasione da un banchetto di nozze, che si tenuto a Roccarainola il 2
giugno 2001 presso il ristorante VP, di proprietà della società a r.l. V P.

Più d’uno degli invitati, dopo il pranzo, ha lamentato disturbi gastrici di una
qualche consistenza.

Ne sono seguite domande, proposte dai diversi partecipanti al banchetto, rivolte
al giudice di pace di Cicciano, per ottenere il risarcimento dei danni,
patrimoniali e non patrimoniali, chiesti in genere per un ammontare compreso
nella somma di Euro 1032,91.

2. – La domanda, nella presente causa, è stata appunto proposta per un tale
ammontare ed inizialmente contro la società VP, che si è difesa affermando
d’essere solo la proprietaria dei locali, mentre il ristorante era gestito dalla
società SP e C. s.n.c., che è stata quindi anch’essa citata in giudizio.

La SP ha dal canto suo chiamato in causa DR, titolare della ditta DAP, ed ha
sostenuto che causa dell’intossicazione alimentare erano stati gli agnolotti che
le erano stati ordinati ed aveva fornito per il pranzo; ha anche chiamato in
causa il proprio assicuratore, la società Assitalia, per esserne tenuta indenne
in caso di accoglimento della domanda principale.

Domenico Romano si è costituito in giudizio ed ha anche lui proposto una sua
domanda, chiedendo che alla società SP fosse inibito di continuare nei
comportamenti denigratori tenuti in suo confronto e che la stessa fosse
condannata a risarcirle i danni che le aveva causato con la sua iniziativa
calunniosa, diffamatoria ed ingiuriosa, consistita nell’averle attribuito la
responsabilità dell’accaduto: il tutto nei limiti della competenza per valore
del giudice di pace.

3. – Il giudice di pace, con sentenza del 30 giugno 2004, ha estromesso dal
giudizio la società proprietaria dei locali; ha dichiarato responsabile dei
danni subiti dalla parte attrice sia il gestore del ristorante nella misura del
70% sia il fornitore della pasta nella misura del 30% e nella stessa misura li
ha condannati, al risarcimento del danno, la SP con l’Assitalia; ha rigettato la
domanda del chiamato in causa, DR.

4. – Questi ha proposto ricorso per cassazione.

Vi ha resistito l’Assitalia, che ha anche proposto ricorso incidentale.

 

RITENUTO IN DIRITTO

 

1. – Ricorso principale e
ricorso incidentale debbono essere riuniti, perchè sono relativi ad
impugnazioni proposte contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. – I due ricorsi sono inammissibili.

3. – La causa introdotta dal chiamato DR, titolare della DAP, non era a
decisione secondo equità, ma a decisione secondo diritto, perchè già il
risarcimento del danno era stato chiesto non per somma compresa nel limite di
valore corrispondente al potere di decisione secondo equità (art. 113, secondo
comma, c.c.), ma, senza altro limite di somma, che non fosse quello proprio
della competenza per valore del giudice di pace (art. 7 c.p.c.).

E pero’ a decisione secondo diritto era anche la domanda principale.

Cio’ perchè, sia questa domanda sia quelle del chiamato in causa richiedevano
che fosse accertato lo stesso fatto, ovverosia che causa della intossicazione
alimentare patita dalla parte attrice fosse stata o no la pasta servita nel
pranzo nuziale, pasta che era stata fornita dal chiamato in causa.

Invero, quando al giudice di pace sono proposte nello stesso giudizio una
domanda a decisione secondo equità e una domanda a decisione secondo diritto,
anche la domanda principale deve essere decisa secondo diritto, tutte le volte
che tra le due domande vi sia una connessione caratterizzata dalla circostanza
che la decisione richiede l’accertamento di almeno un fatto costitutivo,
impeditivo, modificativo od estintivo comune ad entrambe, cosi’ che
l’accoglimento dell’una implichi il rigetto o l’accoglimento dell’altra (Cass.
26 febbraio 2003, nn. 2889 e 2890).

La sentenza, in relazione cosi’ alla statuizione sulla domanda principale come a
quella sulla domanda riconvenzionale, avrebbe dovuto essere quindi impugnata con
l’appello.

4. – Le spese del giudizio di cassazione si possono compensare, tra le parti
costituite, data la reciproca soccombenza.

 

P.Q.M.

 

La Corte riuniti i ricorsi
li dichiara inammissibili e compensa le spese del giudizio di cassazione.

 

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