Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari – Testo coordinato del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147
Testo coordinato
del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2007)
(Le modifiche
apportate dalla legge di conversione sono riportate con caratteri corsivi)
Art. 1.
Norme in materia di ordinamenti scolastici
1. Al fine di realizzare gli obiettivi formativi del curriculum arricchito è
reintrodotta, nella scuola primaria, l’organizzazione di classi funzionanti a
tempo pieno, con un orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo
dedicato alla mensa. Conseguentemente è richiamato in vigore l’articolo 130,
comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel quale sono soppresse le parole: ", entro
il limite dei posti funzionanti nell’anno scolastico 1988-1989,". La
predetta organizzazione è realizzata nei limiti della dotazione complessiva
dell’organico di diritto determinata con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi
dell’articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il numero dei
posti complessivamente attivati a livello nazionale per le attività di tempo
pieno e tempo prolungato deve essere individuato nell’ambito dell’organico di
cui al secondo periodo e nel rispetto dei limiti di spesa previsti a
legislazione vigente per il personale della scuola e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata "Conferenza
unificata", definisce un piano triennale di intervento, anche in relazione alle
competenze delle regioni in materia di diritto allo studio e di programmazione
dell’offerta formativa, volto, in particolare, a: a) individuare misure di
incentivazione e sostegno finalizzate all’incremento dell’offerta di classi a
tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche anche al fine di garantire
condizioni di accesso omogenee su tutto il territorio nazionale; b) sostenere la
qualità del modello del tempo pieno, anche in relazione alle esigenze di
sostegno ai disabili e di integrazione sociale e culturale dei minori immigrati.
Il predetto piano è finanziato sulla base delle risorse definite in sede di
intesa con la Conferenza unificata nell’ambito delle esistenti disponibilità di
bilancio.
2. All’articolo 2, comma 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificato
dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1, i primi due periodi sono sostituiti dai
seguenti:
"I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di
Stato indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui
intendono sostenere l’esame al dirigente preposto all’ufficio scolastico
regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i
candidati medesimi, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4, agli
istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del
candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio
indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa
del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento
dell’ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa
valutazione dei motivi addotti, dal dirigente preposto all’ufficio scolastico
regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. Gli
esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso
le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame.".
3. Il limite di spesa di euro 138.000.000 di cui all’articolo 3, comma 2, della
legge 11 gennaio 2007, n. 1, è elevato ad euro 183.000.000 a decorrere dal
2007, per la corresponsione dei compensi ai commissari degli esami di Stato
del Sistema nazionale di istruzione. Al relativo onere, pari ad euro
45.000.000 annui, a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 634, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
4. All’articolo 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", al quale sono
ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis";
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se
ammettere o non ammettere all’esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo
anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità
o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all’esame medesimo.".
4-ter. L’esame di Stato comprende anche una prova scritta, a carattere
nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento
conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal
Ministro della pubblica istruzione tra quelli predisposti annualmente
dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e
di formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva periodicamente emanata dal
Ministro stesso, e inviati alle istituzioni scolastiche competenti".
5. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286,
come modificato dall’articolo 1, comma 612, lettera d), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il comitato di
indirizzo è composto dal Presidente e da due membri, nel rispetto del principio
di pari opportunità, in possesso dei requisiti di qualificazione
scientifica e conoscenza riconosciuta dei sistemi di istruzione e valutazione in
Italia e all’estero. Almeno uno dei membri deve provenire dal mondo della
scuola.". A decorrere dall’anno scolastico 2007-2008 il Ministro della pubblica
istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna
condotta dal Servizio nazionale di valutazione in relazione al sistema
scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti, per effettuare
verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti,
di norma, alla classe seconda e quinta della scuola primaria, alla prima e terza
classe della scuola secondaria di I grado e alla seconda e quinta classe del
secondo ciclo, nonchè altre rilevazioni necessarie per la valutazione del
valore aggiunto realizzato dalle scuole.
6. (Soppresso).
7. Al fine di dare attuazione, per l’anno 2007, al punto 12) dell’Accordo-quadro
sancito in Conferenza unificata del 14 giugno 2007, diretto a realizzare le
iniziative di cui all’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, all’onere di euro 9.783.656 di pertinenza del Ministero della solidarietà
sociale si provvede mediante utilizzo delle disponibilità, in conto residui,
relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 91 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, che a tale fine è versata all’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnata alla competente unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l’anno 2007. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. All’articolo 1, comma 4-bis, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive
modificazioni, le parole: "alla medesima data nelle scuole materne che chiedono
il riconoscimento" sono sostituite dalle seguenti: "nelle scuole
dell’infanzia riconosciute paritarie" ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Tale disposizione si applica fino alla conclusione dei corsi
abilitanti appositamente istituiti".
Riferimenti normativi:
– Si riporta il testo dell’art. 130, comma 2, del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 130 (Progetti formativi di tempo lungo). – 1. (Omissis …).
2. Le attività di tempo pieno, di cui all’art. 1 della legge 24 settembre 1971,
n. 820, potranno proseguire, alle seguenti condizioni:
a) che esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;
b) che l’orario settimanale, ivi compreso il "tempo-mensa", sia stabilito in
quaranta ore;
c) che la programmazione didattica e l’articolazione delle discipline siano
uniformate ai programmi vigenti e che l’organizzazione didattica preveda la
suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dall’art. 128.
3. I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette attività di tempo
pieno saranno utilizzati esclusivamente per l’attuazione dei moduli
organizzativi di cui all’art. 121.".
– Si riporta il testo dell’art. 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.
448 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2002):
"Art. 22 (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica). – 1. (Omissis
…).
2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca definisce con
proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri
per l’attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione
della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua
ripartizione su base regionale.".
– Si riporta il testo dell’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali):
"Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). –
1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed
i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle
comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell’interno o dal
Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne
fanno parte altresi’ il Ministro del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori
pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell’Associazione nazionale
dei comuni d’Italia – ANCI, il presidente dell’Unione province d’Italia – UPI ed
il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani – UNCEM.
Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti
di provincia designati dall’UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque rappresentano le città
individuate dall’art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonchè rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre
mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o
qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non è conferito, dal Ministro dell’interno.".
– Si riporta il testo dell’art. 2, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425
(Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore), come modificato dalla presente legge:
"Art. 2 (Ammissione). – 1.-3. (Omissis …).
4. I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di
Stato indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui
intendono sostenere l’esame al dirigente preposto all’ufficio scolastico
regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i
candidati medesimi, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4, agli istituti
scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato
stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato
nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del
medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell’ambito
organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi
addotti, dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale di provenienza,
al quale va presentata la relativa richiesta.
Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni
presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata
osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l’ammissione all’esame
di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a
carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.".
– Si riporta il testo dell’art. 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1
(Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra
la scuola e le università):
"Art. 3 (Disposizioni transitorie, finali, finanziarie e abrogazioni). – 1.
(Omissis …).
2. In fase di prima attuazione e in mancanza di norme contrattuali al riguardo,
alla determinazione dei compensi di cui all’art. 4, comma 10, della legge 10
dicembre 1997, n. 425, come sostituito dall’



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