Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale – DECRETO-LEGGE 30 ottobre 2007, n. 180


DECRETO-LEGGE 30 ottobre 2007, n. 180
 


(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2007)
 


DIFFERIMENTO DI TERMINI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE E
NORME TRANSITORIE

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine massimo
di legge che le amministrazioni competenti devono assegnare per l’attuazione
delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale negli impianti
esistenti per i quali tale autorizzazione è concessa, nonchè disciplinare in
via transitoria la prosecuzione dell’attività degli stessi impianti, nelle more
del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
30 ottobre 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Differimento di termine

1. All’articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le
parole: "30 ottobre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2008".

Art. 2.

Normativa transitoria

1. Nelle more del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli impianti già in esercizio, per
i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono
proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente o delle
condizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore già rilasciate;

tali autorizzazioni si ritengono implicitamente prorogate sino alla scadenza del
termine fissato dal provvedimento di autorizzazione integrata ambientale per
l’attuazione delle relative condizioni.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 


 

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