Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza – DECRETO-LEGGE 1 novembre 2007 n. 181


DECRETO-LEGGE
1 novembre 2007 n. 181


(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2007)



DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO NAZIONALE PER
ESIGENZE DI PUBBLICA SICUREZZA.

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni volte
a consentire l’allontanamento dal territorio nazionale di soggetti la cui
presenza contrasti con esigenze imperative di pubblica sicurezza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
31 ottobre 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell’interno e del Ministro della giustizia;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All’articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: "Limitazioni al
diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico o di pubblica
sicurezza";

b) al comma 4 le parole: "solo per gravi motivi di ordine e di sicurezza
pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "solo per gravi motivi di ordine
pubblico o di pubblica sicurezza";

c) al comma 5 le parole: "possono essere allontanati solo per motivi di pubblica
sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato," sono sostituite
dalle seguenti: "possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello
Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza,";

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di
ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nonchè i provvedimenti di
allontanamento dei cittadini dell’Unione di cui al comma 5 sono adottati dal
Ministro dell’interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti
alla sicurezza dello Stato, e tradotti in una lingua comprensibile al
destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è
notificato all’interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata
del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non puo’ essere
superiore a 3 anni. Salvo quanto previsto al comma 9, il provvedimento di
allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale,
che non puo’ essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi
i casi di comprovata urgenza.";

e) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi
di pubblica sicurezza è adottato con atto motivato dal prefetto
territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, e
tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il
provvedimento di allontanamento è notificato all’interessato e riporta le
modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio
nazionale, che non puo’ essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di
allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale,
che non puo’ essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi
i casi di comprovata urgenza. Per motivi imperativi di pubblica sicurezza il
provvedimento di allontanamento è immediatamente eseguito dal questore e si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5-bis, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.

7-ter. I motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando il cittadino
dell’Unione o un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, abbia tenuto
comportamenti che compromettono la tutela della dignità umana o dei diritti
fondamentali della persona umana ovvero l’incolumità pubblica, rendendo la sua
permanenza sul territorio nazionale incompatibile con l’ordinaria convivenza.";

f) al comma 8 le parole: "è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con
l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "è punito
con la reclusione fino a tre anni";

g) al comma 9 le parole: "nel provvedimento di cui al comma 7," sono sostituite
dalle seguenti: "nei provvedimenti di cui ai commi 7 e 7-bis," e le parole:
"quando il provvedimento è fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano
a repentaglio la sicurezza dello Stato," sono sostituite dalle seguenti: "quando
il provvedimento è fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi
imperativi di pubblica sicurezza,".

2. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo l’articolo 20 è inserito
il seguente:

"Art. 20-bis (Allontanamento del cittadino dell’Unione o di un suo familiare
sottoposto a procedimento penale.). – 1. Qualora il destinatario del
provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza sia
sottoposto a procedimento penale si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.

2. Non si dà luogo alla sentenza di cui all’articolo 13, comma 3-quater, del
citato decreto legislativo n. 286 del 1998, nell’ipotesi dei reati di cui
all’articolo 380 del codice di procedura penale.

3. Per i reati di cui all’articolo 380 del codice di procedura penale, puo’
procedersi all’allontanamento solo nell’ipotesi in cui il soggetto, per
qualsiasi causa, non sia sottoposto a misura cautelare detentiva.".

3. All’articolo 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "che non puo’ essere inferiore ad un mese." sono
inserite le seguenti: "Unitamente al provvedimento di allontanamento è
consegnata all’interessato una attestazione di obbligo di adempimento
dell’allontanamento, secondo un modello stabilito con decreto del Ministro
dell’interno e del Ministro degli affari esteri, da presentare presso il
consolato italiano del Paese di cittadinanza dell’allontanato.";

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Qualora il cittadino dell’Unione o il suo familiare allontanato sia
individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel
provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione
dell’attestazione di cui al comma 2, è punito con l’arresto da un mese a sei
mesi e con l’ammenda da 200 a 2.000 euro.".

4. All’articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "di cui all’articolo 20" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui all’articolo 20, comma 7,";

b) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: "pubblica sicurezza che mettano
a repentaglio la";

c) al comma 4 le parole: "di cui all’articolo 21" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui all’articolo 20, comma 7-bis, e all’articolo 21";

d) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

"7. Contestualmente al ricorso di cui al comma 4 puo’ essere presentata istanza
di sospensione dell’esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino
all’esito dell’istanza di sospensione, l’efficacia del provvedimento impugnato
resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una
precedente decisione giudiziale ovvero su motivi imperativi di pubblica
sicurezza.

8. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua
cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di
allontanamento è consentito, a domanda, l’ingresso ed il soggiorno nel
territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di
ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave
pericolo all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L’autorizzazione è
rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o
consolare su documentata richiesta dell’interessato.".

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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