Le vittime del fumo hanno diritto al risarcimento dei danni – CASSAZIONE CIVILE, Sezione III, Sentenza n. 22884 del 30/10/2007
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I familiari
delle vittime del fumo hanno diritto ad ottenere il risarcimento dei danni
(morale ed esistenziale). E’ quanto afferma la III Sezione Civile della
Cassazione nella sentenza n. 22884 dellos corso 30 ottobre 2007.La cassazione
precisa che il danno esistenziale non è autonomo ma va ricondotto nell’alveo
del non patrimoniale.,La sofferenza per la perdita di un congiunto, comunque,
deve essere risarcita in quanto l’interesse al risarcimento del danno non
patrimoniale per la definitiva perdita del rapporto parentale si concreta
nell’interesse all’intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca
solidarietà nell’ambito della famiglia e si distingue sia dall’interesse al
bene salute sia dall’interesse all’integrità morale
CASSAZIONE CIVILE, Sezione
III, Sentenza n. 22884 del 30/10/2007
(Presidente, Paolo Vittoria, Estensore, Antonio Segreto)
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
1. ” P.G.S. e
D. S., eredi di M.S. con la citazione notificata l’11-13.5.1994 hanno convenuto
in giudizio l’Amministrazione dei monopoli di Stato davanti al Tribunale di
Roma.
Hanno esposto
i seguenti fatti.
M.S. era
deceduto nel 1991 a causa di un tumore polmonare. Aveva fumato dal 1950 circa
venti sigarette al giorno e solo nel 1988, per le insistenze del medico curante
aveva smesso di fumare.
Hanno
sostenuto che la neoplasia era stata provocata dal fumo, perchè nella sua
storia familiare non v’erano state morti da cancro nè altre cause v’erano state
nella sua vita lavorativa e residenziale, avendo egli svolto la professione di
insegnante di scuola agraria in una piccola città.
La
responsabilità della sua morte andava imputata al Monopolio che non aveva
provveduto a rendere noto con apposite informazioni la natura gravemente nociva
del fumo e cosi’ aveva impedito al loro congiunto di venire a conoscenza dei
rischi che correva per la propria salute e di compiere scelte informate e
responsabili sulla pratica del fumo.
2. ”
L’Amministrazione dei monopoli si è costituita in giudizio.
Ha sostenuto
che all’epoca non v’era obbligo di dare informazioni sui rischi del fumo; che
era d’altro canto notorio che il fumo, specie se prolungato e non moderato,
esponeva al rischio di malattie tumorali; che S. , dunque, ben sapeva i rischi
che correva e solo a lui si doveva percio’ attribuire la colpa della sua morte,
perchè se ne era assunto il rischio in modo libero e consapevole.
3. ” Il
Tribunale ha rigettato la domanda con sentenza del 14.4.1997.
Ha negato sia
la colpa del Monopolio sia che vi fosse la prova del nesso di causalità.
3. ” Gli
attori hanno proposto appello con la citazione notificata il 27.5.1998.
Hanno dedotto
che il rapporto di causalità tra cancro ai polmoni e pratica del fumo lo si
doveva ritenere provato; che l’obbligo del Monopolio di informare sui rischi del
fumo per la salute discendeva direttamente dagli artt. 32 e 41 Cost. , sebbene
non fosse ancora entrata in vigore la legge 428 del 1990 che aveva imposto la
pubblicità negativa sui pacchetti di sigarette; che la responsabilità del
Monopolio derivava anche dal fatto che la produzione e la vendita del tabacco
costituivano un’attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c.; che se
fossero state fornite le doverose informazioni, S. avrebbe potuto desistere dal
fumo prima, evitando il cancro.
4. ”
L’amministrazione dei monopoli di Stato si è costituita per resistere
all’appello e nel giudizio sono intervenuti il Codacons e l’ente tabacchi
italiani ” E.T.I., che avrebbe poi assunto la denominazione di British American
Tabacco ” B.A.T. Italia S.p.A.
5. ” La corte
d’appello ha disposto un’indagine tecnica sul punto del nesso causale ed ha poi
accolto la domanda, con sentenza 7.3.2005, con cui ha condannato la B.A.T.
Italia a pagare a P. G. S. la somma di € 150.000,00 ed a M. S. la somma di €
50.000,00 oltre interessi dalla data della sentenza ed alle spese di giudizio.
6. ” La corte
d’appello ha ritenuto che sussisteva la legittimazione passiva dell’Ente
Tabacchi Italiani, essendo lo stesso subentrato in tutti i rapporti facenti capo
ai Monopoli di Stato, sia attivi che passivi.
Sulla base
della consulenza medico-legale riteneva che sussistesse il nesso di causalità
tra la neoplasia polmonare di S. M. ed il fumo di tabacco da parte dello stesso;
che i c.t.u. avevano escluso la natura metastatica d:. tale tumore nonchè cause
alternative, quali quelle familiari, residenziali o lavorative; che, in questa
situazione, doveva ritenersi probabile, sulla base degli studi epidemiologici,
nella misura dell’80 per cento l’esistenza del rapporto causale tra neoplasia e
fumo di tabacco, che tanto veniva confermato dalla rilevata mutazione sul codone
12 dell’esone 1 di K-ras corrispondente alla trasversione G/T, per quanto tale
mutazione si verifichi solo nel 30 per cento di tumori polmonari sviluppatisi in
soggetti fumatori.
Secondo la
corte di merito l’attività di produzione e commercializzazione di sigarette
integrava esercizio di attività pericolosa, a norma dell’art. 2050 c.c. e
l’esercente della stessa, cioè l’amministrazione dei monopoli, per andare
esente da responsabilità, avrebbe dovuto fornire la prova di aver adottato le
misure idonee ad evitare il danno, consistenti nella fattispecie nel fornire
adeguate informazioni sulla nocività del fumo, anche eventualmente con
foglietti illustrativi posti nei pacchetti, come avviene per altri prodotti; che
tale prova in merito alle informazioni dovute non era stata resa; che
conseguentemente doveva ritenersi la responsabilità dell’ETI, a norma dell’art.
2050 c.c. .
Ha ritenuto,
poi, la corte di merito che a nulla rilevava che lo S. , alla stregua delle
conoscenze scientifiche divulgate ad ogni livello non potesse ignorare gli
effetti nocivi del fumo e quindi potesse effettuare una libera scelta tra il
fumare ed il non fumare, in quanto la sua condotta era irrilevante di fronte
alla presunzione di responsabilità dell’ente produttore, non vinta da prova
contraria.
In ogni caso
secondo la sentenza impugnata l’ipotesi della conoscenza da parte dello S. della
nocività del fumo era tutt’altro che dimostrata, non potendosi escludere che lo
S. si fosse reso conto della nocività soltanto poco tempo prima di smettere di
fumare, quando già si erano irreversibilmente prodotti effetti devastanti.
Avverso
questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la BAT italia.
Resistono con
rispettivi controricorso l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato e
gli attori. Quest’ultimi hanno anche proposto ricorso incidentale, solo in parte
condizionato.
Avverso
questo ricorso incidentale ha presentato controricorso la BAT Italia s.p.a.
Le parti
hanno presentato memorie.
La ricorrente
BAT ha depositato atto di rinunzia ai motivi dal secondo al quinto, nonchè atto
di transazione con l’amministrazione dei monopoli, quanto ai motivi 1 e 6.
Motivi della
decisione
1.
Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi, a norma dell’art. 335 c.p.c.
Quanto al
ricorso principale, va osservato, in relazione ai motivi I e VI, che investono
la questione relativa a chi sia il soggetto (tra le BAT e l’amministrazione dei
Monopoli) tenuto al risarcimento del danno preteso dagli attori ed al cui
pagamento era stata condannata la sola BAT, che, essendo intervenuta tra la BAT
e la AAMS una transazione sul punto, è cessata la materia del contendere,
essendosi la ricorrente fatta carico di "tutti gli oneri patrimoniali derivanti
dalla controversia promossa dagli eredi Stalteri", con conseguente sopravvenuta
carenza di interesse ad ottenere una pronunzia sui predetti suoi due motivi.
2. Quanto ai
motivi di ricorso n. 2, 3, 4, 5, la ricorrente ha rinunziato agli stessi e tale
rinunzia è stata comunicata alle parti costituite. Poichè tale rinunzia
investe solo alcuni motivi e non l’intero ricorso, ad essa non consegue la
dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione instaurato con il
ricorso, ma comporta la sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere la
decisione sulle questioni oggetto dei singoli motivi, con conseguente
inammissibilità di tali motivi.
3. Passando
ad esaminare il ricorso incidentale di P. G. e M. D. S. , va osservato che con
il primo motivo di ricorso incidentale i ricorrenti lamentano l’omessa pronunzia
sulla richiesta di condanna per responsabilità processuale proposta con la
memoria di replica.
4. Il motivo
è inammissibile per genericità, non indicando quale sia l’an ed il quantum del
danno, prospettato al giudice di appello, essendosi l’appellata limitata a
sollevare una questione di legittimazione passiva, rilevabile d’ufficio, mentre
gli stessi appellanti, attuali ricorrenti incidentali in sede di appello
concludevano, come risulta dall’epigrafe della sentenza impugnata, per
l’affermazione di responsabilità dell’AAMS e la condanna della stessa al
risarcimento dei danni.
5. Con il
secondo motivo del ricorso incidentale i ricorrenti lamentano il vizio di cui
all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. per violazione di legge ed omessa pronunzia sulla
domanda di risarcimento dei danni iure proprio (patrimoniale, esistenziale,
morale) nonchè su quello iure hereditatis, costituito dal danno biologico e
morale del de cuius.
6. Il motivo
è solo parzialmente fondato.
Va, anzitutto
rigettata l’eccezione della BAT di inammissibilità del motivo perchè, pur
lamentando l’omessa pronunzia su tali domande, non è stato prospettato a norma
dell’art. 360 n. 4 c.p.c. . Infatti, poichè i ricorrenti lamentano il vizio di
omessa pronunzia del giudice di appello su una loro specifica domanda,
l’indicazione della norma 360 n. 3 e 5 c.p.c. in luogo di 360 n. 4, si risolve
solo in un’erronea indicazione della norma di legge processuale, che non
determina l’inammissibilità del motivo, non impedendo l’individuazione del quid
disputandum.
7.1. Quanto
all’eccezione di novità della domanda, essa è fondata solo relativamente al
danno iure hereditatis, non essendo lo stesso stato richiesto nel giudizio di
merito e, limitatamente a questo danno, il motivo è inammissibile.
Con l’atto di
citazione, con l’appello e con le conclusioni in appello gli attori avevano
richiesto "il risarcimento di tutti i danni sofferti".
E’
giurisprudenza pacifica che allorchè si chieda, in sede di responsabilità
aquilana, il risarcimento di "tut



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