Al giudice ordinario le controversie in merito alla iscrizione agli Albi professionali – CONSIGLIO DI STATO, Sezione IV, Sentenza n. 5694 del 02/11/2007

Le controversie in materia
di iscrizione ad albi o ruoli professionali riguardano posizioni di diritto
soggettivo e, come tali, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario
qualora detta iscrizione non implichi valutazione discrezionale ma solo il
riscontro formale di presupposti determinati dalla legge. Secondo il consolidato
insegnamento della giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato,
infatti, le controversie relative all’iscrizione nei ruoli ed alla relativa
cancellazione sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario qualora la
pretesa al conseguimento ed al mantenimento dell’iscrizione, sussistendo i
requisiti previsti dalla legge, si configura come posizione di diritto
soggettivo, non residuando all’Amministrazione alcun margine di discrezionalità


 


CONSIGLIO DI STATO, Sezione
IV, Sentenza n. 5694 del 02/11/2007


 

FATTO E DIRITTO

 

La controversia sottoposta
all’esame del collegio concerne la legittimità dell’atto con cui la Camera di
commercio di Roma ha disposto la cancellazione del ricorrente dal ruolo dei
conducenti dei servizi pubblici non di linea per mancanza dei requisiti morali,
nonchè la raccomandata del Comune di Roma, con la quale, preso atto della
determinazione adottata dalla Camera di commercio, è stata riconosciuta al
suddetto la possibilità di trasferire la licenza entro trenta giorni
dall’avvenuta cancellazione dal ruolo dei conducenti, pena la revoca del titolo.

Il Collegio condivide l’assunto del Primo Giudice in ordine al difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo.

Si deve infatti convenire che le controversie in materia di iscrizione ad albi o
ruoli professionali riguardano posizioni di diritto soggettivo e, come tali,
sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario qualora detta iscrizione
non implichi valutazione discrezionale ma solo il riscontro formale di
presupposti determinati dalla legge. Secondo il consolidato insegnamento della
giurisprudenza della Cassazione e di questo Consiglio, infatti, le controversie
relative all’iscrizione nei ruoli ed alla relativa cancellazione sono devolute
alla giurisdizione del giudice ordinario qualora la pretesa al conseguimento ed
al mantenimento dell’iscrizione, sussistendo i requisiti previsti dalla legge,
si configura come posizione di diritto soggettivo, non residuando
all’Amministrazione alcun margine di discrezionalità.

Dette coordinate ermeneutiche si attagliano al caso di specie, atteso che
l’iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici di
trasporto non di linea, previsto dall’art. 16 l.r. Lazio 26 ottobre 1993, n. 58,
è subordinata al possesso di una serie di requisiti tassativamente previsti dal
successivo art. 17, con la conseguenza che alcuna discrezionalità sussiste in
capo all’Amministrazione a fronte dell’istanza di iscrizione. Segnatamente
l’art. 17, al secondo e terzo comma, nel prendere in esame due degli otto
requisiti, chiarisce puntualmente i casi in cui sussiste l’idoneità fisica e
quelli in cui si perde l’idoneità morale.

Detta norma viene appunto in rilievo nella controversia in esame, ove si pone il
problema se, in presenza di condanna sospesa, debba intendersi venuto meno il
requisito dell’idoneità morale e, quindi, i presupposti per la conservazione
dell’iscrizione nel ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non
di linea, indagine, questa, che non implica alcun margine di apprezzamento
discrezionale nel soggetto preposto alla tenuta del ruolo bensi’ esclusivamente
la corretta interpretazione dell’ambito di operatività delle norme che
disciplinano gli effetti del beneficio della sospensione condizionale della
pena, a fronte della quale si pone una posizione di diritto soggettivo perfetto
in capo all’interessato.

Si deve soggiungere che non è possibile recuperare spazio per la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo invocando la nozione di servizio pubblico
di cui all’art. 33 del d.lgs. n. 80/1998, se si considera che, a seguito della
riformulazione della norma ad opera della sentenza n. 204/2004 della Consulta,
nonchè in ragione degli interventi ermeneutici del Giudice della giurisdizione,
la giurisdizione esclusiva non puo’ essere estesa, al di fuori delle ipotesi
tassativamente considerate dalla norma, ad atti organizzativi meramente
preparatori rispetto all’erogazione del servizio pubblico stricto sensu inteso,
quali sono da intendersi gli atti relativi all’attività di accertamento dei
soggetti dotati dei requisiti soggettivi necessari ai fini dell’acquisizione
dello status abilitante mediante l’iscrizione in albi, registri o ruoli.

L’appello deve pertanto essere respinto, con compensazione delle spese di
giudizio, ricorrendone giusti motivi.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

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