Contributo unificato di iscrizione a ruolo – modalità di rimborso – CIRCOLARE MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 26 Ottobre 2007 n. 33
CIRCOLARE
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 26 Ottobre 2007 n. 33
(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007)
CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO – MODALITA’ DI RIMBORSO.
Al Ministero della giustizia
Al Consiglio di Stato – Segretariato generale
All’Agenzia delle entrate
Al Dipartimento per le politiche fiscali
e, per conoscenza:
Alla Corte dei conti
All’Avvocatura generale dello Stato
Al Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi del
Tesoro
All’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della giustizia
Alle Ragionerie provinciali dello Stato
Premessa.
Con l’art. 9 della legge 21 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato (Legge finanziaria
2000)", è stato istituito il contributo unificato per le spese degli atti
giudiziari successivamente ridenominato contributo unificato di iscrizione a
ruolo (di seguito: contributo unificato).
Per quanto attiene ai procedimenti giurisdizionali, civili, penali e
amministrativi, la citata disposizione ha sostituito una serie di tributi e
diritti con l’obbligo del versamento, da effettuare anticipatamente, di un
importo forfetario determinato tendenzialmente in base al valore e alla natura
del procedimento giurisdizionale di riferimento, indipendentemente dagli atti e
dalle attività posti in essere. Cosi’, per un’evidente finalità di
semplificazione, sono stati eliminati tutti gli incombenti inerenti al
procedimento relativi all’imposta di bollo, alla tassa di iscrizione a ruolo, ai
diritti di cancelleria, nonchè ai diritti di chiamata in causa dell’ufficiale
giudiziario.
La disciplina del contributo unificato, entrata in vigore il 1° marzo 2002, è
stata oggetto di varie modifiche ed integrazioni, trovando una più armonica e
stabile collocazione normativa nel decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia (a sua volta successivamente
modificato, in alcuni aspetti rilevanti per il tema in esame, dall’art. 21 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e dall’art. 1, comma 1307, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Deve poi
essere segnalato, per la sua rilevanza, il decreto del Presidente della
Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, recante "Disciplina delle modalità di
versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari".
Il quadro normativo va infine integrato con le istruzioni impartite al riguardo
dal Ministero della giustizia e diramate, in particolare, con le circolari 13
maggio 2002, n. 3, e 31 luglio 2002, n. 5.
Va, pero’, sottolineato che la normativa dettata in materia non ha espressamente
considerato l’eventualità di un rimborso del contributo unificato, salvo un
marginale accenno contenuto in una disposizione transitoria (art. 4 del
decreto-legge 11 marzo 2002, n.
28, convertito dalla legge 11 maggio 2002, n. 91), peraltro, diretto ad
escludere la sussistenza del diritto alla ripetizione per gli eventuali
versamenti in eccesso eseguiti prima del 12 maggio 2002.
Tuttavia, l’applicazione pratica e l’esperienza maturata hanno fatto emergere
alcune situazioni-tipo legittimanti il diritto al rimborso delle somme versate a
detto titolo.
La rilevata circostanza ha provocato riflessioni più puntuali intorno alla
natura del contributo unificato e alla consequenziale definizione di un
procedimento amministrativo di rimborso.
Quanto alla natura giuridica del contributo unificato, la Corte costituzionale,
facendo leva anche sulla funzione sostitutiva operata rispetto ad alcuni tributi
erariali, ne ha messo in luce la connotazione di prestazione fiscale
riconoscendo allo stesso "le caratteristiche essenziali del tributo e cioè la
doverosità della prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa,
quale è quella per il servizio giudiziario" (sentenza n. 73 del 7 febbraio
2005).
Tale connotazione riconosciuta al contributo unificato, unitamente all’ampio
campo di applicazione, coinvolge le attribuzioni di varie amministrazioni dello
Stato, specie in presenza di una richiesta di rimborso, implicando potenziali
conflitti di competenza e difficoltà procedimentali.
Cio’ considerato, la presente circolare ha lo scopo di fornire sulla
problematica in argomento utili istruzioni operative, sulle quali, in un’ottica
di semplificazione e collaborazione amministrativa, si è acquisita la
condivisione del Consiglio di Stato, del Ministero della giustizia, del
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali
e dell’Agenzia delle entrate.
Prima di entrare nello specifico, corre l’obbligo di porre in risalto come le
istruzioni che seguono non possono trovare applicazione, per ovvi motivi di
economia procedimentale, nei riguardi delle pregresse istanze di rimborso ormai
giunte alla fase di liquidazione presso le Direzioni provinciali dei servizi
vari del Ministero dell’economia e delle finanze. In tali casi, infatti, è da
ritenersi in via di definitivo perfezionamento il pagamento delle somme
richieste, essendo stato seguito, in difetto di specifiche prescrizioni, il
procedimento di rimborso di somme indebitamente versate all’erario previsto
dall’art. 393 delle Istruzioni generali dei servizi del Tesoro, Secondo libro,
approvate con decreto 10 luglio 1969 del Ministro del tesoro.
Per completezza di informazione, si fa presente che con decreto 29 maggio 2007
del Ministro dell’economia e delle finanze – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 luglio 2007, n. 163 – sono state approvate le Istruzioni sul servizio di
tesoreria dello Stato e contestualmente abrogate le citate Istruzioni generali
dei servizi del tesoro (sul tema si rinvia alla circolare n. 27 del 25 luglio
2007).
Diritto al rimborso.
Il diritto al rimborso del contributo unificato insorge a favore dei soggetti
che abbiano effettuato il versamento del tributo indebitamente ovvero in misura
superiore a quella dovuta. Tali situazioni, senza pretesa di esaustività,
possono ricorrere, ad esempio, nelle ipotesi di:
versamento di somme eccedenti lo scaglione di riferimento;
duplicazione dei versamenti;
versamento effettuato a fronte di procedimento giurisdizionale esente;
versamento al quale non ha fatto seguito il deposito e l’iscrizione a ruolo
dell’atto introduttivo del giudizio.
Il diritto al rimborso deve essere esercitato, a mezzo apposita istanza, entro
il termine di decadenza di due anni, decorrente dal giorno in cui è stato
eseguito il versamento, giusta previsione dell’art. 21, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Le eventuali richieste prodotte oltre il suddetto termine biennale di decadenza
non potranno trovare accoglimento.
Ad ogni buon conto e in via generale, si rappresenta che, qualunque sia la
situazione addotta, condizioni imprescindibili per l’utile proposizione
dell’istanza di rimborso sono l’univoca identificabilità dell’ufficio
giudiziario competente, del contribuente che ha effettuato il versamento e,
infine, del giudizio di riferimento (chiaramente, nei soli casi in cui questo
sia stato effettivamente incardinato).
In proposito, si significa che, per i soli versamenti eseguiti a mezzo F23,
l’erronea indicazione del codice ufficio, come anche quella del codice tributo,
di per sè non costituisce una ragione sufficiente a generare il diritto al
rimborso di quanto versato.
Invero, in simili evenienze, gli errori occorsi possono essere rettificati,
inviando una apposita comunicazione in tal senso sia all’ufficio giudiziario
interessato (o agli uffici giudiziari interessati), sia all’Ufficio locale
dell’Agenzia delle entrate competente in base al versamento eseguito, giusta le
indicazioni fornite nelle risoluzioni 26 maggio 2000, n. 73, e 9 agosto 2000, n.
131, entrambe del Ministero delle finanze, alle quali, ad ogni buon fine, si
rinvia. Va da sè che la correzione operata consente di sfruttare utilmente il
versamento rettificato per la successiva iscrizione a ruolo della controversia.
Nell’ipotesi di mancato deposito dell’atto introduttivo del giudizio a fronte di
versamento eseguito presso le ricevitorie di generi di monopolio e di valori
bollati (cosiddetto "versamento semplificato"), stante anche l’impossibilità di
individuare l’effettivo contribuente, unico soggetto legittimato a chiedere un
eventuale rimborso, deve ritenersi preclusa la possibilità di ottenere la
restituzione delle somme versate.
Per evidenti ragioni di economicità amministrativa, nelle more dell’adozione
del decreto o dei decreti previsti dall’art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n.
289 – concernenti, tra l’altro, la semplificazione della disciplina sul
pagamento delle somme di modesto ammontare – non va dato corso alle richieste di
rimborso di importo complessivo inferiore a dodici euro, in coerenza con
l’indicazione contenuta nello stesso art. 25.
Istanza.
L’istanza di rimborso, redatta in carta semplice (art. 5 della Tabella allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642), è prodotta
all’ufficio giudiziario competente, appartenente alla giurisdizione ordinaria
ovvero a quella amministrativa, individuato sulla base del relativo procedimento
giurisdizionale ovvero, nel caso questo non sia stato più promosso,
dell’indicazione contenuta sul bollettino di conto corrente postale o sul
modello di versamento F23 (nome o codice ufficio).
L’istanza puo’ essere presentata direttamente all’ufficio giudiziario oppure
spedita allo stesso con plico senza busta a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento.
Nel caso di avvenuta presentazione dell’istanza ad ufficio incompetente, lo
stesso provvede al successivo inoltro alla cancelleria dell’ufficio giudiziario
competente, dandone notizia al contribuente. Qualora non risultasse possibile,
sulla base degli atti e delle notizie in possesso, individuare l’ufficio
giudiziario competente, l’ufficio che ha ricevuto l’istanza comunica al
contribuente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che, salvo diversa
utile indicazione da fornire entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione stessa, l’istanza di rimborso sarà inoltrata per l’istruttoria
alla cancelleria del Tribunale ordinario del proprio circondario.
Nell’istanza, oltre alle generalità, il richiedente o i richiedenti, sotto la
propria responsabilità per la veridicità di quanto indicato, devono precisare:
a) la data e il luogo di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la residenza e il relativo codice di avviamento postale;
d) il domicilio, se diverso dalla residenza, e il recapito a cui indirizzare le
comunicazioni con l’eventuale indicazione del numero di telefono e
dell’indirizzo di posta elettronica;
e) gli elementi idonei alla agevole identificazione del giudizio per il quale è
stato versato il contributo unificato (parti, numero di ruolo, ecc.);
f) gli estremi del versamento o dei versamenti effettuati, con il relativo
importo;
g) l’importo richiesto a rimborso;
h) la modalità di pagamento prescelta per il rimborso degli importi reclamati.
Inoltre, la medesima istanza deve contenere la dichiarazione, resa sempre sotto
la responsabilità del contribuente, dell’inesistenza di altre analoghe
richieste di rimborso fondate sui medesimi presupposti.
E’ appena il caso di soggiungere che la possibilità di proporre un’unica
istanza riguardante più versamenti presuppone che essi siano ascrivibili al
medesimo contribuente legittimato e all’identico ufficio giudiziario competente.
Per l’identificazione certa del richiedente, l’istanza di rimborso, al momento
della presentazione, deve essere sottoscritta alla presenza del funzionario
addetto al ricevimento degli atti.
In caso di presentazione effettuata a cura di soggetto diverso, oppure di invio
eseguito a mezzo del servizio postale, l’istanza, già sottoscritta, deve essere
corredata dalla copia fotostatica di un valido documento personale di
riconoscimento del richiedente.
Per ogni istanza presentata direttamente all’ufficio giudiziario, dopo un
generale e semplice riscontro formale, è rilasciata apposita ricevuta.
Per le richieste inoltrate mediante il servizio postale, ai fini della verifica
della decadenza del diritto al rimborso, fa fede la data del timbro dell’ufficio
postale accettante, mentre verrà preso in considerazione il momento di
ricezione quanto al rispetto dell’ordine cronologico per la trattazione di tutte
le istanze pervenute.
Nessuna responsabilità puo’ derivare all’Amministrazione destinataria, salvo il
caso di colpa imputabile alla stessa, dall’eventuale verificarsi di disguidi
postali o di mancato recapito.
Le istanze devono essere corredate della documentazione comprovante il diritto
al rimborso. In particolare, in caso di rimborso richiesto a fronte della
mancata iscrizione a ruolo del procedimento giurisdizionale presso l’ufficio
giudiziario, devono essere allegati, a pena di improcedibilità, tutti i
documenti originali comprovanti l’avvenuto versamento del contributo unificato.
Esemplificando, quanto al modello F23, devono essere prodotti in originale sia
la "copia per il soggetto che effettua il pagamento" che la "copia per eventuale
presentazione all’Ufficio" ed entrambi gli esemplari devono recare la quietanza
resa dal soggetto che ha proceduto alla riscossione del contributo unificato
(concessionario, banca o Poste Italiane S.p.A.). Parimenti, nel caso di
versamento eseguito a mezzo conto corrente postale devono essere allegati in
originale tanto il tagliando denominato "attestazione di versamento", quanto
quello denominato "ricevuta di versamento".
All’istanza di rimborso deve essere altresi’ allegato, nell’ipotesi di mancata
iscrizione a ruolo del procedimento giurisdizionale, l’originale dell’atto
giudiziario, completo di notifica, in virtù del quale è stato effettuato il
versamento.
Controllo e liquidazione.
L’ufficio giudiziario competente, una volta acquisita l’istanza di rimborso,
provvede, preliminarmente, ad accertare la legittimazione del contribuente
istante, il quale deve naturalmente coincidere con il soggetto che ha provveduto
al versamento del contributo unificato.
In seguito, il medesimo ufficio procede al riscontro delle dichiarazioni rese e
delle richieste avanzate, appurando, in particolare, l’effettività dell’importo
del versamento (o dei versamenti) e la sussistenza, sulla base della
documentazione prodotta e di quella già in possesso, d



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