Istituzione dell'”Autorità ” delegata per la sicurezza della Repubblica – DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 2007


DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 2007


(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2007)

ISTITUZIONE
DELL’"AUTORITA’ " DELEGATA PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, intitolata "Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto";

Visto l’art. 2 della citata legge a tenore del quale "Il Sistema di informazione
per la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR),
dall’Autorità delegata di cui all’art. 3, ove istituita, dal Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza (DIS), dall’Agenzia informazioni e sicurezza
esterna (AISE) e dall’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)";

Visto l’art. 3, comma 1, della medesima legge, il quale prevede che il
Presidente del Consiglio dei Ministri puo’ delegare le funzioni che non sono ad
esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad
un Sottosegretario di Stato, denominati "Autorità delegata";

Visto l’art. 1, comma 1, della ripetuta legge, che individua le funzioni
attribuite in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto di dover istituire l’"Autorità delegata" per la sicurezza della
Repubblica;

Decreta:

1. E’ istituita l’"Autorità delegata" per la sicurezza della Repubblica.

2. L’on. Enrico Micheli, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, svolge le funzioni di "Autorità delegata" ai sensi del presente
decreto e della legge ivi richiamata.

3. All’"Autorità delegata" sono conferite tutte le funzioni spettanti al
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 3 agosto 2007, n.
124, fatta eccezione per quelle espressamente riservate in via esclusiva al
medesimo Presidente dall’art. 1, comma 1, della legge.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo secondo le
vigenti disposizioni.

 

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