Regolamento per l’individuazione dei criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni – DECRETO MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 2 novembre 2007, n. 219
DECRETO
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 2 novembre 2007, n. 219
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26 novembre 2007)
REGOLAMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA
PROFESSIONALITA’ DEI GIUDICI TRIBUTARI NEI CONCORSI INTERNI
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante «Ordinamento
degli organi speciali di giurisdizione tributaria e l’organizzazione degli
uffici di collaborazione, in attuazione della delega al Governo contenuta
nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413»;
Visto in particolare l’articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo
n. 545 del 1992, come sostituito dall’art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, nella parte in cui dispone che la scelta tra gli aspiranti alla
nomina nell’incarico di presidente di sezione, di vice presidente e di
componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali è fatta dal
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, secondo i criteri di
valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al medesimo
decreto legislativo, tenendo conto delle attitudini, della laboriosità e della
diligenza di ciascuno di essi e, solo nel caso di parità di punteggio, della
maggiore anzianità di età;
Visto, l’art. 44-ter del decreto legislativo n. 545 del 1992, introdotto
dall’articolo 12, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
secondo il quale i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E ed
F allegate al medesimo decreto legislativo sono modificati, su conforme parere
del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze;
Viste le deliberazioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
adottate in data 11 luglio 2006 e 27 marzo 2007, in merito ai criteri di
valutazione della professionalità dei giudici tributari;
Ritenuto che occorre procedere all’individuazione dei criteri per la valutazione
della professionalità dei giudici tributari;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell’adunanza del 18 giugno 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
adottata nella seduta del 18 settembre 2007 e comunicata dal suo presidente con
nota prot. n. 11111/CPGT del 21 settembre 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n.
3-15998 del 4 ottobre 2007;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Ai concorsi interni per la copertura dei posti di presidente, di presidente
di sezione, di vice presidente e di componente delle commissioni tributarie
provinciali e regionali si applicano i criteri di valutazione della
professionalità dei giudici tributari, cosi’ come disciplinati nell’allegato al
presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.
2. I criteri attengono in particolare alla diligenza, laboriosità e attitudine
che gli aspiranti dimostrano di possedere.
3. Agli aspiranti deve essere assicurata la partecipazione al procedimento
concorsuale secondo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e secondo
i criteri e le modalità fissati nell’allegato al presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato 1
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROFESSIONALITA’ DEI GIUDICI TRIBUTARI NEI
CONCORSI INTERNI
A) Criteri per la valutazione della diligenza.
I criteri per la valutazione della diligenza devono essere rapportati al
triennio anteriore alla data di pubblicazione del posto e vanno desunti da:
1. rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti;
2. assidua e puntuale partecipazione alle udienze di calendario e presenza in
ufficio nei casi in cui sia necessario per il buon funzionamento dell’ufficio
stesso;
3. disponibilità a far fronte all’esigenza dell’ufficio;
4. per i presidenti di commissione, presidenti e vice presidenti di sezione,
oltre a quanto indicato, si terrà conto del puntuale e tempestivo adempimento
delle funzioni non giurisdizionali.
Punteggio da 0 a 4.
B) Criteri per la valutazione della laboriosità.
Si desumono da:
1. numero dei provvedimenti redatti, comparativamente valutato, in raffronto con
i dati statistici dell’ultimo triennio, dei componenti della medesima
commissione di appartenenza dei giudici, tenendo conto dei ricorsi a ciascun
componente assegnato. In attesa che, in attuazione del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.
51, sarà effettuato e completato il monitoraggio sugli indici di lavoro e sul
peso ponderato di ciascun ricorso, i presidenti di sezione possono segnalare una
maggiore complessità dei ricorsi stessi assegnati ad un componente in un
determinato periodo. Anche gli eventuali provvedimenti adottati in occasione di
supplenze in altre sezioni, possono incidere sul punteggio della laboriosità.
Il dato quantitativo deve essere sempre integrato da indicazioni qualitative
sull’attività svolta.
Per i presidenti di sezione la comparazione va fatta sulla base di dati
statistici dell’ultimo triennio, relativi agli altri presidenti della stessa
commissione.
Punteggio da 0 a 4.
C) Criteri per la valutazione delle attitudini.
La attitudini vanno desunte da:
1. preparazione e capacità che si manifestano nella concreta professionalità
dimostrata dal magistrato nell’esercizio delle proprie funzioni, anche con
l’aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale;
2. modalità di partecipazione alle udienze;
3. qualità di contributi in camera di consiglio, capacità di sintesi e di
individuazione delle questioni da decidere;
4. attività di massimazione;
5. capacità di organizzare il proprio lavoro e di rapportarsi ai colleghi, alle
parti ed al personale;
6. sentenze scelte a campione per un numero non superiore a 5, pubblicate
nell’ultimo triennio;
7. equilibrio: nella valutazione si deve prescindere dagli orientamenti
ideologici del magistrato; in caso di assenza di elementi di valutazione, va
adottata la formula «nulla da rilevare».
In casi di segnalazione negativa il giudizio deve essere ancorato a fatti
concreti, obiettivi e verificabili;
8. titoli accademici e professionali in materie giuridiche ed economiche, ove
non previsti dalla tabella E;
9. articoli, studi e lavori scientifici, relazioni a seminari in materia
tributaria;
10. insegnamento in corsi di aggiornamento professionale e corsi di
specializzazione (Master) in materia tributaria;
11. partecipazione a seminari, corsi di aggiornamento professionale e corsi di
specializzazione (Master) in materia tributaria.
Punteggio da 0 a 4.
Per il conferimento degli uffici direttivi, l’attitudine alle funzioni va
ricavata, oltre che dagli elementi sopra elencati, anche dalla capacità
organizzativa, desunta da ogni utile elemento connesso alla precedente attività
svolta, nonchè dal precedente positivo svolgimento di funzioni direttive o
semidirettive e dalle modalità di conduzione dell’udienza.
Per i corsi di cui ai punti 10 e 11, qualora organizzati dalle università
statali o istituti ad esse equiparati, mediante convenzione con il Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria o comunque patrocinati dallo stesso organo
di autogoverno, va attribuito ulteriore punteggio fino ad un massimo complessivo
di 2 punti.
Entro il suddetto limite sarà previsto: per la sola partecipazione ai corsi di
specializzazione (Master) un punteggio fino a 0,50; per il conseguimento del
titolo di Master fino a 1,50; per la partecipazione ai corsi di aggiornamento
professionale della durata di almeno 12 ore un punteggio di 0,10; della durata
fino a 25 ore un punteggio di 0,20; della durata fino a 40 ore un punteggio di
0,30;
della durata superiore a 40 ore un punteggio di 0,50. Per l’attività di docenza
nei suddetti corsi, potrà essere attribuito un punteggio fino a 3 punti non
cumulabile con il precedente.
Il conseguito titolo di Master, come sopra specificato, va inserito nella
tabella E ed il relativo punteggio non è cumulabile con la precedente attività
di partecipazione.
Fonti di conoscenza.
1. documentazione prodotta dall’interessato: statistiche, provvedimenti
giurisdizionali ritenuti significativi ecc.
2. autorelazione;
3. rapporto del dirigente dell’ufficio (presidente di commissione), redatto per
quanto concerne i vice presidenti di sezione ed i giudici, anche sulla base di
una informativa del presidente di sezione, che deve evidenziare analiticamente e
sinteticamente i tre criteri di valutazione;
4. eventuali controdeduzioni dell’interessato.
Il dirigente dell’ufficio nel rapporto deve illustrare dettagliatamente le
caratteristiche complessive dei provvedimenti emessi dal magistrato interessato,
individuando, secondo criteri da stabilire, non più di cinque provvedimenti
redatti dal magistrato medesimo, il quale potrà a sua volta produrne altri
cinque (pubblicati tutti nell’ultimo triennio).
Nella valutazione di detti provvedimenti il presidente deve tener conto
esclusivamente dei profili tecnico-professionali, relativi alla esposizione
delle questioni ed all’argomentazione della soluzione adottata, con esclusione
di qualsiasi sindacato sul merito della questione stessa.
Criteri di valutazione per le funzioni svolte dai componenti del consiglio di
presidenza della giustizia tributaria.
Per la valutazione della professionalità dei componenti del Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria si applicano, ove compatibili, gli stessi
criteri previsti per i giudici tributari, tenuto conto della peculiarità delle
funzioni svolte.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante «Ordinamento degli
organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di
collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30
della legge 30 dicembre 1991, n. 413», è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, supplemento ordinario, è il seguente:
«4. L’assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento
dei componenti delle commissioni tributarie in servizio è disposta nel rispetto
dei seguenti criteri: a) la vacanza dei posti di presidente, di presidente di
sezione, di vice presidente e di componenti delle commissioni tributarie
provinciali e regionali è annunciata dal Consiglio di presidenza e portata a
conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie in servizio, a
prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale i
componenti che aspirano all’incarico devono presentare domanda; b) alla nomina
in ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede in conformità a
quanto previsto dall’art. 9, commi 1, 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti è
fatta dal Consiglio di presidenza secondo i criteri di valutazione ed i punteggi
di cui alle tabelle E e F, risultanti dall’applicazione delle disposizioni di
cui all’art. 44-ter, allegate al presente decreto, tenendo conto delle
attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di essi e, nel caso
di parità di punteggio, della maggiore anzianità di età; c) i componenti
delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o dall’incarico
svolti, non possono concorrere all’assegnazione di altri incarichi prima di due
anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell’incarico
ricoperto».
-Si riporta il testo dell’art. 44-ter del decreto legislativo n. 545/1992:
«Art. 44-ter (Modifica delle tabelle). – 1. I criteri di valutazione ed i
punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al presente decreto sono
modificati, su conforme parere del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze».
– Il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione
fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) è
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2005, n. 230 e convertito in
legge, con modificazioni, dall’art. 1, legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Gazzetta
Ufficiale 2 dicembre 2005, n. 281, supplemento ordinario), entrata in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
– La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)) è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, supplemento ordinario.
– Il testo dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
«Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988,
n. 214, supplemento ordinario è il recente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da
parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro
emanazione.».
Note all’art.



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