Corte Costituzionale

Spetta allo Stato la regolamentazione del percorso formativo diretto al conseguimento del relativo attestato professionale -; CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 179/2008 del 04/06/2008

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La Corte
Costituzionale con la sentenza n.179/08 si è pronunciata sulla questione di
legittimità costituzionale dell’art. 34 della legge della Regione Liguria 5
febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività
sportive e fisico-motorie), sollevata dal tribunale amministrativo regionale
della Liguria su ricorso proposto dall’A.I.F.I., Associazione Italiana
Fisioterapisti per violazione dell’art.117 terzo comma della Costituzione.

La
disposizione impugnata prevede che: “Le province, nel rispetto del Programma
triennale delle Politiche attive del lavoro di cui alla L.R. n. 52/1993,
approvano, in sede di Piano annuale di formazione professionale, appositi corsi
biennali diretti al conseguimento dell’attestato di massaggiatore sportivo; tali
corsi sono organizzati dalle Province. La Giunta regionale emanerà indirizzi
per i contenuti minimi dei corsi” (comma 1); “Per coloro che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, esercitino di fatto da almeno cinque
anni l’attività di massaggiatore sportivo presso società o associazioni
sportive affiliate o riconosciute dal C.O.N.I. o che abbiano conseguito un
attestato di massaggiatore rilasciato, previa frequenza di corsi di almeno 150
ore, da scuole affiliate ad Enti sportivi di livello nazionale, è organizzato
un apposito corso di durata non superiore a sei mesi” (comma 2); “L’attestazione
della qualifica di massaggiatore sportivo è rilasciata dal Presidente della
Giunta regionale a coloro che abbiano superato con profitto l’esame conclusivo
dei corsi di cui ai commi 1 e 2” (comma 3).Il giudizio in via principale ha ad
oggetto l’impugnazione, della delibera della giunta regionale della Liguria n.
1413 del 14.11.2003, recante la definizione delle figure professionali di
operatore sportivo, istruttore sportivo e massaggiatore sportivo, emanata in
applicazione dell’art.34 della legge della regione Liguria n.6 del 2002.Il
Tribunale osserva l’illegittimità costituzionale della norma in esame per
violazione dell’art.117 comma terzo, in materia di professioni. Infatti ritiene
che la norma regionale in esame, introducendo nell’ordinamento regionale la
specifica qualifica professionale di “massaggiatore sportivo” e regolando il
percorso formativo diretto al conseguimento del relativo attestato, violerebbe
l’art.117 comma terzo Cost., il quale introduce la materia  delle “professioni”
tra quelle oggetto di competenza legislativa concorrente, nelle quali la
potestà legislativa delle regioni incontra il limite dei principi fondamentali
stabiliti dalla legislazione dello Stato. La Corte ritiene la questione fondata,
poichè come ha più volte affermato <<la potestà legislativa regionale nella
materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui
l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli
abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo
Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti
che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale
principio [ ] si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla
legge regionale [ ]. Da cio’ deriva che non è nei poteri delle Regioni dar vita
a nuove figure professionali” (sentenze n. 93 del 2008 e n. 300 del 2007).
Pertanto,la legge regionale va dichiarata costituzionalmente illegittima, in
quanto istituendo un figura di massaggiatore sportivo regionale e regolando il
percorso formativo diretto al conseguimento del relativo attestato, non rispetta
il limite imposto dall’art.117 comma terzo della Costituzione in materia di
professioni.

   


REPUBBLICA
ITALIANA

IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO

LA CORTE
COSTITUZIONALE

composta dai
signori:


Franco                       BILE                  Presidente

– Giovanni Maria           
FLICK                   Giudice


Ugo                            DE SIERVO                    "


Paolo              MADDALENA                  "


Alfio               FINOCCHIARO               "


Alfonso                       QUARANTA                   "


Franco                       GALLO                          "


Luigi               MAZZELLA                     "


Gaetano                     SILVESTRI                    "


Sabino                       CASSESE                      "

– Maria
Rita       SAULLE             "


Giuseppe                    TESAURO                     "

– Paolo Maria
    NAPOLITANO                 "

ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio
di legittimità costituzionale dell’art. 34 della legge della Regione Liguria 5
febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività
sportive e fisico-motorie), promosso con ordinanza del 12 aprile 2007 dal
Tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto
dall’A.I.F.I., Associazione Italiana Fisioterapisti ” Regione Liguria nei
confronti della Regione Liguria, iscritta al n. 729 del registro ordinanze del
2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima
serie speciale, dell’anno 2007.


    Udito

nella camera di consiglio del 2 aprile 2008 il Giudice relatore Sabino Cassese.

 


Ritenuto in
fatto

    1.
Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, sede di Genova, con
ordinanza del 12 aprile 2007, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 34 della legge della Regione Liguria 5 febbraio 2002,
n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e
fisico-motorie), per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

    La
disposizione impugnata prevede che: “Le province, nel rispetto del Programma
triennale delle Politiche attive del lavoro di cui alla L.R. n. 52/1993,
approvano, in sede di Piano annuale di formazione professionale, appositi corsi
biennali diretti al conseguimento dell’attestato di massaggiatore sportivo; tali
corsi sono organizzati dalle Province. La Giunta regionale emanerà indirizzi
per i contenuti minimi dei corsi” (comma 1); “Per coloro che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, esercitino di fatto da almeno cinque
anni l’attività di massaggiatore sportivo presso società o associazioni
sportive affiliate o riconosciute dal C.O.N.I. o che abbiano conseguito un
attestato di massaggiatore rilasciato, previa frequenza di corsi di almeno 150
ore, da scuole affiliate ad Enti sportivi di livello nazionale, è organizzato
un apposito corso di durata non superiore a sei mesi” (comma 2); “L’attestazione
della qualifica di massaggiatore sportivo è rilasciata dal Presidente della
Giunta regionale a coloro che abbiano superato con profitto l’esame conclusivo
dei corsi di cui ai commi 1 e 2” (comma 3).

    Riferisce
il Tribunale rimettente che il giudizio in via principale ha ad oggetto
l’impugnazione, da parte dell’Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.F.I.),
sezione regionale, della delibera della Giunta regionale della Liguria n. 1413
del 14 novembre 2003, recante la “definizione delle figure professionali di
operatore sportivo, istruttore sportivo e massaggiatore sportivo. Approvazione
dei contenuti minimi dei corsi”, emanata in applicazione dell’art. 34 della
legge della Regione Liguria n. 6 del 2002.

    Osserva
il Tribunale che “con unico motivo di ricorso” l’associazione ricorrente deduce
l’illegittimità costituzionale della menzionata legge regionale per violazione
del parametro costituzionale di cui all’art. 117, comma terzo, in materia di
professioni.

    Riferisce
altresi’ che nel giudizio principale si è costituita la Regione Liguria,
contestando in via preliminare la legittimazione ad agire dell’associazione
ricorrente e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.

    Tanto
premesso, il Tribunale, in punto di rilevanza, osserva che dall’accoglimento
della questione di costituzionalità discenderebbe l’accoglimento della domanda
proposta nel giudizio principale, tenuto conto che la norma censurata
“costituisce la fonte del potere esercitato con la delibera di giunta
regionale”, della quale si chiede l’annullamento.

    Inoltre,
in merito all’eccezione di difetto di legittimazione dell’associazione
ricorrente, sollevata dalla difesa regionale, il Tribunale osserva che, “per
costante giurisprudenza”, un’associazione puo’ essere legittimata ad agire in
giudizio per la difesa di interessi collettivi di categoria e che, nel caso di
specie, l’associazione ricorrente, in base al proprio statuto, si propone, tra
l’altro, la tutela della categoria dei fisioterapisti prevista a norma dell’art.
6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421).

    In punto
di non manifesta infondatezza, il Tribunale ritiene che la norma regionale in
esame abbia introdotto nell’ordinamento regionale la specifica qualifica
professiona

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