Amministrativa

Il Comune deve effettuare una selezione pubblica per il conferimento di un incarico di patrocinio e consulenza legale. TAR Campania, Sezione II, Sentenza n. 4855 del 22/05/2008

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Il Comune deve effettuare una selezione pubblica per il
conferimento di un incarico  di patrocinio

e consulenza legale. TAR Campania, Sezione II, Sentenza n. 4855
del 22/05/2008

Il Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania, con la sentenza n. 4855 del 22 maggio 2008, ha risolto
la controversia avente ad oggetto l’attribuzione dell’incarico di patrocinio e
consulenza legale del Comune di Barano d’Ischia, a professionista esterno, con
compenso mensile di € 3227,39 Il ricorrente denunciava la violazione del
principio costituzionale di buon andamento e trasparenza della pubblica
amministrazione e dei principi di derivazione comunitaria di non
discriminazione, parità di trattamento, pubblicità e proporzionalità, sul
presupposto che il Comune ha conferito l’incarico senza indire una procedura
selettiva e senza valutare l’istanza, con relativo curriculum, presentata dallo
stesso. I Giudici amministrativi hanno hanno accolto il ricorso affermando che i
summenzionati principi risultano recepiti dall’art.7 commi 6 e ss. del dlg. N.
165/2001 successivamente modificato,  il quale stabilisce che ” Le
amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri
ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.”. Tra le “pubbliche amministrazioni” rientrano anche i Comuni e
tali principi impongono la predisposizione di un bando o avviso pubblico e la
previa individuazione di criteri obiettivi per la valutazione delle istanze, lo
svolgimento di una procedura di valutazione comparativa dei curricula presentati
nonchè l’obbligo di motivare congruamente la scelta, onde consentire il
controllo sull’imparzialità della procedura.


Principi non adottati dal Comune, visto che non ha predisposto un avviso
pubblico oltre ad non aver effettuato alcuna valutazione comparativa dei
curricul, nonostante che il ricorrente abbia spontaneamente presentato il
proprio.

 

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania


 Sezione II

Sentenza 22 maggio 2008, n. 4855

Visti gli artt. 21,
comma 9, e 26, comma 4, della l. n. 1034/1971, nella formulazione introdotta,
rispettivamente, dagli artt. 3, comma 1, e 9, comma 1, della l. n. 205/2000;

Ritenuto di poter definire il giudizio con decisione in forma semplificata e
sentite sul punto le parti costituite, come da verbale;

Premesso che la controversia ha ad oggetto l’attribuzione dell’incarico di
patrocinio e consulenza legale del Comune di Barano d’Ischia, in sede
amministrativa e civile, di durata annuale, a professionista esterno, con
compenso mensile di Euro 3.227,39, oltre accessori;

Ritenuto che il ricorso merita accoglimento, rilevandosi manifestamente fondate,
oltre che assorbenti, la seconda e terza censura, con cui è dedotta la
violazione del principio costituzionale di buon andamento e trasparenza della
pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e dei principi di derivazione
comunitaria di non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità e
proporzionalità, atteso che l’ente ha conferito in via diretta l’incarico senza
indire una procedura selettiva e senza valutare in alcun modo l’istanza, con
allegato curriculum, presentata dal ricorrente (in data 9 gennaio 2008);

Rilevato che i suddetti principi risultano recepiti dall’art. 7 del d.lgs. 30
marzo 2001, n. 165, nel testo novellato dall’art. 32 del d.l. 4 luglio 2006, n.
223, convertito con l. 4 agosto 2006 n. 248, che dopo aver fissato, al comma 6,
i presupposti per l’affidamento di incarichi individuali, con contratti di lavo
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, al comma 6-bis
(inserito dal suddetto c.d. decreto Bersani) stabilisce: "Le amministrazioni
pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,
procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione";

Rilevato che tra le amministrazioni pubbliche tenute all’applicazione del citato
art. 7, commi 6 e ss., del d.lgs. n. 165/2001, come successivamente modificato,
rientrano anche i comuni, ai sensi dell’art. 1, comma 2, dello stesso decreto
legislativo;

Ritenuto che i summenzionati principi di derivazione comunitaria e l’esigenza di
rendere più concorrenziali gli assetti di mercato, oltre che di contenere i
livelli di spesa pubblica, che hanno ispirato la nuova normativa (cfr. Preambolo
e art. 1 del d.l. n. 223 del 2006), impongono la predisposizione di un bando o
avviso pubblico, la previa individuazione di criteri obiettivi per la
valutazione delle istanze, lo svolgimento di una procedura di valutazione
comparativa dei curricula presentati nonchè l’obbligo di motivare congruamente
la scelta, onde consentire il controllo sull’imparzialità della procedura;

Ritenuto di condividere al riguardo gli indirizzi contenuti nella circolare del
Ministero della funzione pubblica dell’11 marzo 2008, n. 2, circa l’obbligo
della messa in concorrenza degli incarichi mediante lo svolgimento di una
procedura comparativa (cfr., in particolare, schema di regolamento allegato, al
quale si devono adeguare anche gli enti locali);

Ritenuto che l’esperimento di una procedura di tipo competitivo e comparativo
per l’individuazione del professionista non è esclusa dalla circostanza che
l’importo del compenso è inferiore a 100.000 euro, analogamente a quanto
disposto espressamente in tema di incarichi di progettazione e direzione lavori
(art. 91, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal d.lgs. 31
luglio 2007, n. 113, in base al quale l’affidamento deve avvenire "[…] nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza");

Rilevato che, nel caso di specie, il Comune di Barano d’Ischia, oltre a non aver
previamente predisposto un avviso pubblico nè fissato i criteri di giudizio,
non ha neanche effettuato alcuna valutazione comparativa, ancorchè il
ricorrente abbia spontaneamente presentato il proprio curriculum (impegnandosi,
peraltro, a svolgere l’incarico per l’inferiore importo mensile di Euro
2.600,00);

Ritenuto, in conclusione, di dover accogliere il ricorso e, per l’effetto,
annullare il provvedimento impugnato, condannando il Comune soccombente a
rimborsare al ricorrente le spese della presente causa, nella misura liquidata
in dispositivo; 


P.Q.M. 

Il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania – Sezione Seconda – accoglie il ricorso
in epigrafe R.G. n. 2022/2008 e, per l’effetto, annulla il provvedimento
impugnato.

Condanna il Comune di Barano d’Ischia a rimborsare al ricorrente le spese del
presente giudizio, comprensive del contributo unificato, liquidate
complessivamente in 2.000,00 (duemila/00) euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

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