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Lecito spiare i dipendenti al fine di accertare mancanze specifiche – Cassazione Lavoro, Sentenza 23303/2010

I dipendenti possono essere spiati dagli 007 in borghese. Lo rileva la Cassazione nel confermare la legittimità del licenziamento per giusta causa, inflitto al direttore di una catena di supermercati Standa di Messina, sorpreso, con controlli occulti, a prelevare merce dagli scaffali con gli scontrini riciclati. Per la Sezione lavoro, che ha bocciato il ricorso del dipendente “sono legittimi i controlli posti in essere dai dipendenti di agenzie investigative che operano” in maniera occulta “come normali clienti e non esercitano alcun potere di vigilanza e controllo”. Infatti, annotano ancora i supremi giudici, “rientra nel potere dell’imprenditore la facoltà di avvalersi di appositi organismi per controllare, anche occultamente il corretto adempimento delle prestazioni lavorative al fine di accertare mancanze specifiche dei dipedenti, già commesse o in corso di esecuzione”.

Il licenziamento del direttore della catena di magazzini inflitto nel 1998 era stato confermato dalla Corte d’Appello di Messina nel marzo 2007. Inutilmente il dipendente ha protestato in Cassazione sostenendo l’illegittimità della sua espulsione avvenuta attraverso l’utilizzo di 007 in borghese in violazione, a suo dire dell’art. 2 dello Statuto dei lavoratori che vieta i controlli occulti sui dipendenti. In effetti, come ricostruisce la sentenza 23303, la società, una volta accortasi dei fatti illeciti, aveva assoldato alcuni agenti di una agenzia di vigilanza che agivano in borghese mischiandoli alla normale clientela. Controlli in borghese che avevano dimostrato come il direttore prelevasse merce dagli scaffali con gli scontrini riciclati.

Piazza Cavour ha quindi respinto il ricorso ed ha sottolineato che “le norme poste dagli art. 2 e 3 della legge 300 del 1970 a tutela della libertà e dignità del lavoratore, delimitando la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi, con specifiche attribuzioni nell’ambito dell’azienda, non escludono il potere dell’imprenditore di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ciò indipendentemente dalle modalità del controllo che può legittimamente avvenire anche occultamente senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei rapporti, né il divieto di cui all’art. 4 della legge del 1970 riferito esclusivamente all’uso di apparecchiature per il controllo a distanza”. Inoltre la Cassazione si allinea al giudizio di merito che aveva fatto notare come “la posizione di prestigio del dipendente (direttore del supermercato) all’interno della struttura commerciale, avrebbe dovuto costituire esempio di correttezza e professionalità per i dipendenti a lui gerarchicamente subordinati”.
Da annotare ancora che il direttore del supermercato, una volta colto con le mani nel sacco dagli investigatori in borghese, aveva tentato di difendersi sostenendo di essersi attribuito la paternità dei fatti nel tentativo di salvaguardare il fratello gia’ condannato con sentenza penale passata in giudicato per la stessa contestazione.

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