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No al regime del margine per la vendita di ticket teatrali – Sentenza Corte di Giustizia UE

La pronuncia degli eurogiudici riguarda una questione che coinvolge la normativa fiscale della Germania

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 26 della sesta direttiva 77/388/CEE. La controversia vede protagonisti una società che gestisce un’agenzia di viaggi e l’amministrazione finanziaria tedesca. Oggetto del contendere l’applicazione del regime particolare previsto per le agenzie di viaggio dall’ articolo 26, allla vendita isolata di biglietti d’ingresso ad un’opera teatrale da parte di un’agenzia di viaggi, senza che siano erogati servizi ulteriori.

La controversia: i particolari del caso
Una società che gestisce una agenzia di viaggi ha acquistato un carnet di biglietti per una rappresentazione teatrale, rivendendoli in nome e per conto proprio ad acquirenti finali e ad agenzie di viaggi. La società ritiene che i proventi che derivano dalla vendita isolata dei biglietti siano assoggettati all’imposta sui margini di cui al citato articolo 26. L’Amministrazione finanziaria tedesca ritiene invece che non sussistano le condizioni perchè possa essere applicato tale regime fiscale, e dello stesso avviso si è dimostrato l’organo giurisdizionale  a cui ha presentato ricorso la società. Contro tale pronuncia la società ha proposto istanza in Cassazione chiedendo di conoscere se la vendita di biglietti ad acquirenti finali senza che siano erogati servizi ulteriori sia soggetta all’imposta sui margini di cui all’articolo 25 della legge Iva.

Il rinvio alla Corte di Giustizia
Il giudice a quo ha deciso di sottoporre al vaglio pregiudiziale della Corte di Giustizia la seguente questione: se il  regime particolare delle agenzie di viaggi di cui all’articolo 26 della sesta direttiva sia applicabile anche alla vendita isolata di biglietti d’ingresso per una rappresentazione teatrale tramite un’agenzia di viaggi senza prestazione di servizi ulteriori.

La normativa comunitaria  
L’articolo 26 della sesta direttiva prevede che: ” 1. Gli Stati membri applicano l’imposta sul valore aggiunto alle operazioni delle agenzie di viaggi conformemente al presente articolo, nella misura in cui tali agenzie agiscano in nome proprio nei confronti del viaggiatore o utilizzino, per l’esecuzione del viaggio, cessioni e prestazioni di servizi di altri soggetti passivi. Il presente articolo non è applicabile alle agenzie di viaggi che agiscono unicamente quali intermediari e alle quali è applicabile l’articolo 11, parte A, paragrafo 3, lettera c). Ai sensi del presente articolo sono considerati come agenzie di viaggi anche gli organizzatori di giri turistici.
2. Le operazioni effettuate dall’agenzia di viaggi per la realizzazione del viaggio sono considerate come una prestazione di servizio unica fornita dall’agenzia di viaggi al viaggiatore. Essa è assoggettata all’imposta nello Stato membro in cui l’agenzia di viaggi ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento permanente a partire dal quale essa ha fornito la prestazione di servizi. Per questa prestazione di servizio è considerata come base imponibile e come prezzo al netto dell’imposta, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 3, lettera b), il margine dell’agenzia di viaggi, cioè la differenza tra l’importo totale a carico del viaggiatore, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, ed il costo effettivo sostenuto dall’agenzia di viaggi per le cessioni e le prestazioni di servizi di altri soggetti passivi, nella misura in cui da tali operazioni il viaggiatore tragga direttamente vantaggio”.

La normativa tedesca
L’articolo 25 della legge tedesca del 1993 sull’Iva prevede che: “1. Le seguenti disposizioni si applicano alle prestazioni di viaggi di un imprenditore non destinate all’impresa del destinatario della prestazione, ove l’imprenditore agisca in nome proprio nei confronti del destinatario della prestazione e utilizzi le prestazioni preliminari di viaggio. La prestazione dell’imprenditore è considerata prestazione diversa. (…). Le prestazioni di viaggio di terzi sono costituite da cessioni e altre prestazioni di terzi, di cui i viaggiatori beneficiano direttamente.
2.       (…)
3.      Il valore della prestazione diversa è calcolato sulla base della differenza tra l’importo pagato dal destinatario della prestazione a titolo di corrispettivo e l’importo che l’imprenditore versa per le prestazioni di viaggio di terzi. L’imposta sulla cifra di affari è esclusa dalla base imponibile (…)”.

Le valutazioni degli eurogiudici
Secondo la Corte occorre verificare se ogni prestazione fornita da un’agenzia di viaggi rientri nell’ambito applicativo del peculiare regime di cui all’articolo 26 della sesta direttiva o se siano interessate soltanto le prestazioni fornite da un’agenzia di viaggio che comportino una prestazione di viaggio. L’articolo 26 della direttiva precisa che il regime del margine si applica alle operazioni delle agenzie di viaggi e degli organizzatori di giri turistici nella misura in cui tali agenzie agiscano in nome proprio nei confronti del viaggiatore o utilizzino, per l’esecuzione del viaggio, cessioni e prestazioni di servizi di altri soggetti passivi. Da ciò consegue che per poter beneficiare di tale regime, la prestazione di un’agenzia di viaggi deve essere finalizzata alla realizzazione di un viaggio.

Una eccezione al regime generale
Inoltre, il regime di cui all’articolo 26 si configura alla stregua di un’eccezione al regime generale rispetto alla base imponibile, per quanto concerne alcune operazioni delle agenzie di viaggi e degli organizzatori di giri turistici e, in quanto eccezione al regime normale, il regime del margine deve trovare applicazione unicamente nei limiti di quanto necessario al raggiungimento del suo obiettivo.
Inoltre, la finalità di tale regime è di adeguare la normativa in materia alla specificità dell’attività svolta dalle agenzie di viaggio e dagli organizzatori dei giri turistici. Tale attività è spesso caratterizzata dalla presenza di prestazioni plurime, relative al trasporto e all’alloggio, effettuate sia all’interno che all’esterno del territorio dello Stato membro in cui l’impresa ha la sua sede o un centro di attività stabile. Pertanto, l’applicazione delle norme generali aventi ad oggetto il luogo di imposizione, la base imponibile e la detrazione dell’imposta pagata a  monte, comporterebbero, a causa della pluralità delle prestazioni e del luogo in cui sono fornite, rilevanti difficoltà pratiche in capo alle imprese, che potrebbero  ostacolare l’esercizio della loro attività.

Le cause di esclusione
Ciò premesso, non è possibile ricondurre all’ambito applicativo del regime di cui all’articolo 26 della direttiva, ogni prestazione isolata fornita da un’agenzia di viaggi o da un organizzatore di giri turistici. Infatti, una prestazione, se non accompagnata da prestazioni di viaggio (in particolar modo prestazioni di alloggio e di trasporto) non rientra nell’ambito applicativo del regime di cui all’articolo 26 della direttiva.

Le conclusioni della Corte
La vendita di biglietti di ingresso per una rappresentazione teatrale, effettuata da parte di un’agenzia di viaggi senza fornitura di una prestazione di viaggio, non rientra nell’ambito applicativo di cui all’articolo 26 della sesta direttiva. Inoltre l’applicazione di tale regime a una attività in cui l’agenzia si limita alla vendita di biglietti senza fornire prestazioni di viaggio, darebbe luogo a una distorsione di concorrenza, tenuto conto del fatto che una analoga attività sarebbe soggetta a imposta in maniera differente, a seconda che l’operatore economico che vende i biglietti sia o meno una agenzia di viaggi.
Secondo la Corte di Giustizia l’articolo 26 della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che esso non trova applicazione alla vendita isolata di biglietti di ingresso a una rappresentazione teatrale da parte di un’agenzia di viaggi senza la fornitura di una prestazione di viaggio. 

Marcello Maiorino
nuovofiscooggi.it

 

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