Corte CostituzionaleGiurisprudenza

Diritti di cittadinanza sociale ed accesso per tutti i cittadini comunitari residenti in Friuli-Venezia Giulia – Corte Costituz. Sentenza n. 40/2011

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), così come modificato dall’art. 9, commi 51, 52 e 53, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione – Legge finanziaria 2010);

dichiara l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 4 della legge regionale n. 6 del 2006, così come modificato dall’art. 9, commi 51, 52 e 53, della legge regionale n. 24 del 2009, promossa, in riferimento all’art. 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri

Corte Costituzionale, Sentenza n. 40 del 09/02/2011

Assistenza e solidarietà sociale – Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Modifica dell’art. 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2006 – Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale – Diritto all’accesso per tutti i cittadini comunitari residenti nella Regione da almeno trentasei mesi, nonché riconoscimento a tutte le persone comunque presenti sul territorio regionale del diritto agli interventi di assistenza previsti dalla normativa statale e comunitaria vigente – Lamentata discriminazione in danno degli extracomunitari e in danno dei comunitari, inclusi gli italiani, non residenti da almeno trentasei mesi.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 51, 52 e 53, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione – Legge finanziaria 2010), modificativi dell’art. 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato in data 8-11 marzo 2010, depositato in cancelleria il 16 marzo 2010 ed iscritto al n. 46 del registro ricorsi 2010.

Visto l’atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

udito nell’udienza pubblica del 30 novembre 2010 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;

uditi l’avvocato dello Stato Paola Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato in data 8-11 marzo 2010 e depositato il successivo 16 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), così come modificato dall’art. 9, commi 51, 52 e 53, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione – Legge finanziaria 2010), per violazione degli articoli 2, 3, 38 e 97 della Costituzione.

1.1. – Il ricorrente premette che, nel testo antecedente la modifica citata, l’art. 4 della legge regionale n. 6 del 2006 disponeva, al primo comma, che il diritto ad accedere al sistema regionale integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale spettava a «tutte le persone residenti nella Regione», e, al comma successivo, che detti servizi dovevano essere garantiti anche ad alcune categorie di persone comunque presenti nel territorio della Regione, quali i cittadini italiani temporaneamente presenti, gli stranieri legalmente soggiornanti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), i richiedenti asilo, rifugiati e apolidi, nonché i minori e le donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

Ebbene, il ricorrente evidenzia, da un lato, che l’art. 4, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2006, così come modificato dall’art. 9, comma 51, della legge regionale n. 24 del 2009, prevede invece che il «diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato» sia riconosciuto soltanto a «tutti i cittadini comunitari residenti in Regione da almeno trentasei mesi»; dall’altro, che l’originario secondo comma del medesimo art. 4 – il quale riconosceva ad alcune categorie di persone, a diverso titolo presenti sul territorio regionale, l’accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato – risulta abrogato dall’art. 9, comma 52, della medesima legge regionale n. 24 del 2009. Secondo il ricorrente, la disposizione regionale, «nella nuova complessiva formulazione risultante dalle modifiche» citate, sarebbe «ingiustificatamente discriminatoria», in primo luogo, «nei confronti degli extracomunitari residenti o non», posto che l’accesso agli interventi e servizi è espressamente limitato ai soli cittadini dell’Unione europea; in secondo luogo, nei confronti dei cittadini europei, inclusi gli stessi cittadini italiani, i quali non siano comunque residenti da almeno trentasei mesi. Secondo il ricorrente, infatti, un tale lasso temporale risulterebbe, in ragione della sua ampiezza, «eccessivamente limitativo» del godimento di prestazioni e servizi che, «in quanto strettamente inerenti alla tutela del nucleo irrinunciabile della dignità della persona umana» e dunque al soddisfacimento di diritti fondamentali, dovrebbero invece essere garantiti, con carattere di generalità e uniformità sul territorio nazionale, «a tutti gli aventi diritto» (così come sarebbe stato affermato da questa Corte nelle sentenze n. 10 del 2010, n. 166 del 2008 e n. 94 del 2007).

1.2. – Del resto, osserva sempre il ricorrente, l’evidenziata irragionevolezza delle «limitazioni nell’accesso al sistema integrato di interventi e servizi presenti nella Regione» non potrebbe ritenersi superata dalla norma di salvaguardia introdotta dall’art. 9, comma 53, della legge regionale n. 24 del 2009 che, modificando il terzo comma dell’art. 4 della legge regionale n. 6 del 2006, riconosce a «tutte le persone comunque presenti sul territorio regionale il diritto agli interventi di assistenza previsti dalla normativa statale e comunitaria vigente». Osserva al riguardo il ricorrente che, in forza di tale disposizione, rimarrebbero di fatto ingiustificatamente escluse dall’accesso all’intero complesso di interventi e di servizi facenti parte del sistema integrato regionale – di cui beneficiano, invece, tutti i cittadini europei residenti da almeno trentasei mesi – «intere categorie di persone», alle quali spetterebbe il diritto «ai soli interventi di assistenza previsti dalla normativa statale e comunitaria».

In particolare, la tipologia degli interventi regionali preclusi si ricaverebbe, secondo il ricorrente, in primo luogo dall’art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), il quale dispone che «la Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione». In secondo luogo, essa si desumerebbe dal successivo art. 2, comma 1, in base al quale «hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell’articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all’articolo 129, comma 1, lettera h), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)».

Tali prestazioni, precisa ancora il ricorrente, sarebbero «quelle individuate dall’art. 128 del d.lgs. n. 112 del 1998» che, con la locuzione «interventi e servizi sociali», intenderebbe riferirsi a «tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia».

1.3. – Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, l’art. 4 della legge regionale n. 6 del 2006 – come modificato dall’art. 9, commi 51, 52 e 53 della legge regionale n. 24 del 2009 – si porrebbe in contrasto, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, sia con gli artt. 2, 3 e 38 Cost., sia con la citata «normativa di delega statale», «traducendosi in una ingiustificata ed indiscriminata esclusione di intere categorie di persone» – extracomunitarie ovvero europee ma non residenti ovvero non residenti da almeno trentasei mesi – «dal godimento di quelle rilevanti prestazioni sociali che, in quanto volte a rimuovere situazioni di bisogno, di precarietà economica, di disagio individuale o sociale», rientrerebbero «nella categoria dei diritti inviolabili dell’uomo». Infatti, secondo il ricorrente, la evidenziata discriminazione violerebbe, in primo luogo, l’art. 2 Cost., «che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale – richiesti anche al legislatore regionale –»; in secondo luogo, l’art. 38 Cost. «che assicura ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale […]».

Il legislatore regionale, infatti, «abrogando, con il comma 52 dell’art. 9, il secondo comma dell’art. 4 della legge regionale n. 6 del 2006 e sostituendo con la più limitata formulazione il terzo comma del medesimo art. 4», non avrebbe salvaguardato nemmeno «specifiche situazioni di particolare bisogno, necessità, o urgenza, come invece specificato dal secondo e terzo comma dell’art. 4 della legge regionale n. 6 del 2006 nella sua precedente formulazione (con riferimento, ad esempio, al particolare status, età, condizioni del cittadino extracomunitario – art. 4, secondo comma – ovvero ai caratteri di urgenza dell’intervento assistenziale richiesto – art. 4, terzo comma)».

1.4. – In terzo luogo, la norma censurata lederebbe anche «l’art. 3 Cost. sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza», posto che le modifiche introdotte all’art. 4 della legge regionale n. 6 del 2006 con la legge n. 24 del 2009 introdurrebbero «discriminazioni per intere categorie di persone – quali i cittadini extracomunitari ovvero gli stessi cittadini comunitari se non residenti da trentasei mesi – non giustificate da specifiche esigenze o situazioni di fatto tali da rendere ragionevole la richiesta, da parte del legislatore regionale, del particolare requisito della cittadinanza comunitaria ovvero della residenza per almeno trentasei mesi».

1.5. – La disposizione impugnata, inoltre, assume ancora il ricorrente, si porrebbe in contrasto con l’art. 97 Cost., in quanto detta «esclusione dall’accesso» al citato sistema integrato di interventi e servizi sociali «di intere categorie di persone» non assicurerebbe «il buon andamento e l’imparzialità della Pubblica Amministrazione».

2. – Con atto depositato in data 19 aprile 2010, si è costituita in giudizio la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.

2.1. – La Regione Friuli-Venezia Giulia premette di essere dotata di potestà legislativa primaria nella materia dei «servizi sociali, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost., applicabile alla Regione» in forza dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) – che attribuirebbe «ad essa maggiore autonomia» rispetto a quella garantita dallo Statuto speciale – e di aver adottato proprio nell’esercizio di tale potestà sia la legge regionale n. 6 del 2006 sia le modifiche ad essa apportate con la legge regionale n. 24 del 2009 censurate con l’odierno ricorso.

2.2. – Secondo la resistente, la disciplina della fruizione delle prestazioni di assistenza sociale risulterebbe regolata, a seguito della novella di cui alla citata legge regionale n. 24 del 2009, in primo luogo dalla norma contenuta al comma 3 dell’art. 4, secondo la quale «tutte le persone comunque presenti sul territorio regionale hanno diritto agli interventi di assistenza previsti dalla normativa statale e comunitaria vigente».

Tale norma, ad avviso della difesa regionale, assicurerebbe che «i livelli essenziali di prestazioni» previsti dalla normativa statale e da quella dell’Unione europea siano assicurati «a tutti», senza alcuna discriminazione.

2.3. – In secondo luogo, verrebbe in considerazione la disposizione in base alla quale «hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato tutti i cittadini comunitari residenti in Regione da almeno trentasei mesi», di cui al comma 1 dell’art. 4 della legge regionale n. 6 del 2006, così come novellata dall’art. 9, comma 51, della legge regionale n. 24 del 2009.

Ad avviso della resistente, una lettura di tale ultima disposizione «in armonia» con quella di cui al terzo comma sopra citata, in ossequio al «principio dell’interpretazione conforme sia alla Costituzione che al diritto dell’Unione», metterebbe in risalto che si tratterebbe di una limitazione delle prestazioni che la Regione non sarebbe tenuta «ad erogare a tutti in base alla precedente regola». In altre parole, spiega la difesa regionale, si tratterebbe «di prestazioni al di sopra dei livelli minimi essenziali, finanziati in modo specifico dalla Regione per propria libera scelta e con i propri mezzi». Pertanto, «la riserva di tali prestazioni a coloro che abbiano con la Regione un legame stabile», desumibile dal fatto di risiedervi da almeno trentasei mesi, non determinerebbe, sempre secondo la resistente, alcuna discriminazione ingiustificata in violazione dell’art. 3 Cost.

A sostegno di tale assunto, la Regione cita l’ordinanza n. 32 del 2008 con la quale questa Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità «di una questione di legittimità costituzionale riguardante una norma legislativa della Regione Lombardia, nella parte in cui prevedeva, tra i requisiti per la presentazione delle domande di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la residenza o lo svolgimento di un’attività lavorativa nella Regione Lombardia da almeno cinque anni».

In tale occasione, evidenzia la Regione, la Corte ha tra l’altro precisato che «il requisito della residenza continuativa, ai fini dell’assegnazione, risulta non irragionevole (sentenza n. 432 del 2005) quando si pone in coerenza con le finalità che il legislatore intende perseguire (sentenza n. 493 del 1990), specie là dove le stesse realizzino un equilibrato bilanciamento tra i valori costituzionali in gioco (ordinanza n. 393 del 2007)».

La Regione esclude, dunque, la fondatezza della dedotta violazione dell’art. 2 Cost., dal momento che i diritti inviolabili dell’uomo sarebbero «direttamente protetti dalle prestazioni obbligatorie previste in favore di tutti dalla normativa statale e comunitaria», di cui la legge regionale stabilisce espressamente «l’erogazione a favore di chiunque».

2.4. – La resistente, inoltre, sostiene che la definizione di «prestazioni essenziali» non coincide con quella di «servizi sociali» operata dalla legge, ma deve invece ricavarsi «dall’art. 22 della legge n. 328 del 2000, e dagli ulteriori atti assunti in sua attuazione, nonché, per quanto riguarda i servizi sociali connessi a quelli sanitari, dal DPCM 29 novembre 2001».

2.5. – Ad avviso della Regione, risulterebbe altresì infondata la censura di violazione dell’art. 38 Cost., posto che i livelli essenziali delle prestazioni sarebbero garantiti a tutti.

2.6. – Infine, la difesa regionale eccepisce l’inammissibilità della censura sollevata in riferimento all’art. 97 Cost., «per genericità e difetto di argomentazione, non essendo illustrato […] in quale modo “l’esclusione dall’accesso al sistema integrato di intere categorie di persone” non assicurerebbe “il buon andamento e l’imparzialità della Pubblica Amministrazione”». In subordine, la resistente deduce in ogni caso l’infondatezza anche di questa censura per le medesime ragioni indicate per gli altri motivi di ricorso.

3. – Con memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica, la difesa regionale, integrando le argomentazioni già svolte con l’atto di costituzione, ha evidenziato che, successivamente alla proposizione del ricorso, l’art. 4 della legge regionale n. 6 del 2006 è stato ulteriormente modificato dall’art. 9, comma 5, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale n. 21 del 2007).

3.1. – A seguito di tale intervento normativo, prosegue la resistente, dal testo dell’art. 4 della legge regionale n. 6 del 2006 sarebbe scomparso il requisito di permanenza nella Regione, fissato in trentasei mesi di residenza, con conseguente estensione dell’accesso al sistema integrato di servizi sociali ad alcune categorie di persone non residenti. Pertanto, secondo la difesa regionale, in considerazione della natura non solo formale ma anche sostanziale di una siffatta modifica, risulterebbe impedito il trasferimento dell’odierno giudizio sul testo dell’art. 4 della legge regionale n. 6 del 2006 così come novellato dall’art. 9, comma 5, della legge regionale n. 12 del 2010.

3.2. – Peraltro, in relazione alla prima censura contenuta nel ricorso («discriminazione degli extracomunitari»), la Regione sottolinea che la nuova disposizione avrebbe «eliminato la diversità di trattamento, dato che il nuovo comma 1 del medesimo art. 4 riconosce il diritto di accedere ai servizi sociali ai cittadini comunitari “regolarmente soggiornanti” e agli extracomunitari titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno […]».

3.3. – Quanto al secondo motivo di ricorso – «discriminazione di tutti coloro che non risiedano in Regione da trentasei mesi» –, il requisito di durata sarebbe stato del pari eliminato. Infine, con riguardo alla individuazione dei servizi accessibili ai non residenti nella Regione da almeno trentasei mesi, la difesa regionale ribadisce l’erroneità dell’interpretazione del ricorrente, in quanto i servizi sociali essenziali sarebbero stati comunque garantiti a tutti.

3.4. – In considerazione delle modifiche apportate con la legge regionale n. 12 del 2010, ad avviso della difesa regionale, la nuova disposizione avrebbe senz’altro «carattere satisfattivo delle censure avanzate», risultando altresì pienamente coerente con le norme statali vigenti in materia ed in particolare con «la legge n. 328 del 2000». Né, sempre ad avviso della difesa regionale, potrebbe ritenersi che la nuova previsione contenuta nell’art. 4 della legge regionale n. 6 del 2006 (così come novellata dall’art. 9, comma 5, della legge regionale n. 12 del 2010) si ponga «in contrasto con il d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), o con il d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione al regime, rispettivamente, dei cittadini comunitari o extracomunitari».

3.5. – Tuttavia, «una volta preso atto che il legislatore regionale ha ritenuto di ridisciplinare la materia, riconoscendo anche alle persone diverse dai cittadini europei diritti in modo più esplicito e più ampio», la Regione ribadisce che non potrebbe comunque essere «considerata illegittima una limitazione di tali diritti – nel quadro di un ragionevole uso di risorse limitate – sin dove si tratti di prestazioni che superano lo standard minimo fissato dalla legislazione statale».

Considerato in diritto

1. – Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato – in riferimento agli artt. 2, 3, 38 e 97 della Costituzione – l’art. 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), così come modificato dall’art. 9, commi 51, 52 e 53, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione – Legge finanziaria 2010).

1.1. – Secondo il ricorrente la riformulazione della disposizione regionale citata ad opera dell’art. 9, commi 51, 52 e 53, della legge regionale n. 24 del 2009, nel senso di rendere accessibile il sistema integrato di interventi e servizi sociali della Regione soltanto ai «cittadini comunitari» ivi residenti «da almeno trentasei mesi» – anziché «a tutte le persone residenti nella Regione» come previsto invece nella formulazione originaria della norma in questione –, si porrebbe, in primo luogo, in contrasto con l’art. 2 Cost. posto che un tale lasso temporale risulterebbe, in ragione della sua ampiezza, «eccessivamente limitativo» del godimento di prestazioni e servizi che, in quanto strettamente inerenti al soddisfacimento di diritti fondamentali, dovrebbero invece essere garantiti, con carattere di generalità ed uniformità sul territorio nazionale, «a tutti gli aventi diritto».

1.2. – In secondo luogo, la medesima disposizione regionale lederebbe l’art. 3 Cost., «sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza», dal momento che la citata previsione opererebbe «discriminazioni per intere categorie di persone – quali i cittadini extracomunitari ovvero» gli stessi cittadini europei «se non residenti da trentasei mesi – non giustificate da specifiche esigenze o situazioni di fatto tali da rendere ragionevole la richiesta, da parte del legislatore regionale, del particolare requisito della cittadinanza comunitaria ovvero della residenza per almeno trentasei mesi».

1.3. – In terzo luogo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 38 Cost., posto che il legislatore regionale non avrebbe salvaguardato nemmeno «specifiche situazioni di particolare bisogno, necessità, o urgenza, come invece specificato dal secondo e terzo comma dell’art. 4 della legge regionale n. 6 del 2006 nella sua precedente formulazione […]».

1.4. – In quarto luogo, la disposizione regionale in questione si porrebbe in contrasto con l’art. 97 Cost., in quanto detta «esclusione dall’accesso» al sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali «di intere categorie di persone» non assicurerebbe «il buon andamento e l’imparzialità della Pubblica Amministrazione».

2. – Secondo il ricorrente, in particolare, i dubbi di legittimità costituzionale sollevati non risulterebbero in alcun modo superabili in forza della clausola di salvaguardia contenuta nel comma 3 dell’art. 4 della legge regionale n. 6 del 2006 (così come sostituto dal comma 53 della legge regionale n. 24 del 2009), secondo la quale «tutte le persone comunque presenti sul territorio regionale hanno diritto agli interventi di assistenza previsti dalla normativa statale e comunitaria vigente».

Tale previsione, infatti, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, non eliminerebbe l’evidenziata esclusione dall’accesso al complesso di interventi e servizi sociali afferenti al sistema regionale integrato per alcune categorie di persone, limitandosi ad assicurare, a tutti coloro che si trovino a qualunque titolo presenti sul territorio della Regione, la somministrazione delle sole prestazioni assistenziali considerate essenziali a livello statale e comunitario.

3. – Preliminarmente deve essere affrontata la questione relativa agli effetti sull’odierno giudizio dello ius superveniens concernente la disposizione impugnata, poiché, successivamente alla proposizione del ricorso, la norma censurata è stata integralmente modificata ad opera dell’art. 9, comma 5, della legge regionale 16 luglio 2010 n. 12 (Assestamento del bilancio del 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell’art. 34 della legge regionale n. 21 del 2007).

Nella formulazione della disposizione impugnata risultante a seguito di tale novella, il requisito della «residenza da almeno trentasei mesi» nella Regione è stato sostituto con quello della semplice residenza per una serie determinata di categorie di soggetti: i cittadini italiani; i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia; gli stranieri individuati ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); «i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251» (art. 4, comma 1, lettere a, b, c e d, della legge regionale n. 6 del 2006, così come sostituito dall’art. 9 della legge regionale n. 12 del 2010). La medesima disposizione oggi prevede, al comma 3, che anche a prescindere dal requisito della residenza sia assicurato il diritto alle prestazioni de quibus a talune categorie di soggetti («i minori stranieri nonché le donne straniere in stato di gravidanza e le donne nei sei mesi successivi alla nascita del figlio»). Inoltre, il successivo comma 4 ammette all’accesso al sistema integrato regionale di interventi e servizi anche coloro che «comunque si trovino presenti sul territorio regionale», allorché versino «in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza».

3.1. – Le modifiche appena evidenziate risultano aver inciso in maniera sostanziale su tutti i requisiti precedentemente previsti per l’accesso al citato sistema integrato regionale, in senso peraltro pienamente satisfattivo rispetto alle censure proposte con l’odierno ricorso.

Tale circostanza, come correttamente osservato dalla difesa regionale, impedisce, innanzitutto, che le questioni prospettate in relazione alla formulazione antecedente della norma impugnata possano essere trasferite su quella intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, con la conseguenza che il giudizio di questa Corte deve riferirsi unicamente all’art. 4 della legge regionale n. 6 del 2006, così come riformulato dall’art. 9, commi 51, 52 e 53, della legge regionale n. 24 del 2009, per il periodo della sua seppur limitata vigenza.

Inoltre, deve al riguardo osservarsi che la disposizione censurata, contenendo un’esclusione immediatamente produttiva di effetti per intere categorie di soggetti dal diritto a determinate prestazioni, non richiede per la sua efficacia alcuno specifico provvedimento attuativo, con la conseguenza che non può escludersi che essa abbia avuto medio tempore applicazione. Pertanto, non possono ritenersi sussistenti i presupposti di un’eventuale declaratoria di cessazione della materia del contendere (ex plurimis: sentenze n. 251 e n. 249 del 2009).

3.2. – Sempre in via preliminare, deve rilevarsi, in accoglimento della espressa eccezione formulata in tal senso dalla difesa regionale, la inammissibilità della censura elevata in riferimento all’art. 97 Cost., in quanto risulta sprovvista di una sufficiente ed autonoma motivazione in ordine alla dedotta lesione del parametro costituzionale invocato.

4. – Nel merito, la questione di legittimità costituzionale concernente la violazione dell’art. 3 Cost. è fondata.

4.1. – L’art. 4 della legge regionale n. 6 del 2006, così come modificato dall’art. 9, commi 51, 52 e 53, della legge regionale n. 24 del 2009, disciplina i requisiti soggettivi dei destinatari del sistema integrato dei servizi regionali, concernente «la predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario», in quanto tale rientrante nel più generale ambito dei servizi sociali attribuito alla competenza legislativa residuale delle Regioni (ex plurimis: sentenza n. 50 del 2008).

La circostanza, più volte evidenziata dalla difesa regionale, secondo la quale la Regione avrebbe nella specie disciplinato un regime eccedente i limiti dell’essenziale, non esclude affatto, come già affermato da questa Corte, «che le scelte connesse alla individuazione dei beneficiari – necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie – debbano essere operate sempre e comunque in ossequio al principio di ragionevolezza» (sentenza n. 432 del 2005).

La disposizione in discussione introduce inequivocabilmente una preclusione destinata a discriminare tra i fruitori del sistema integrato dei servizi concernenti provvidenze sociali fornite dalla Regione i cittadini extracomunitari in quanto tali, nonché i cittadini europei non residenti da almeno trentasei mesi.

Detta esclusione assoluta di intere categorie di persone fondata o sul difetto del possesso della cittadinanza europea, ovvero su quello della mancanza di una residenza temporalmente protratta per almeno trentasei mesi, non risulta rispettosa del principio di uguaglianza, in quanto introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari, non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra quelle condizioni positive di ammissibilità al beneficio (la cittadinanza europea congiunta alla residenza protratta da almeno trentasei mesi, appunto) e gli altri peculiari requisiti (integrati da situazioni di bisogno e di disagio riferibili direttamente alla persona in quanto tale) che costituiscono il presupposto di fruibilità di provvidenze che, per la loro stessa natura, non tollerano distinzioni basate né sulla cittadinanza, né su particolari tipologie di residenza volte ad escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una finalità eminentemente sociale.

Tali discriminazioni, dunque, contrastano con la funzione e la ratio normativa stessa delle misure che compongono il complesso e articolato sistema di prestazioni individuato dal legislatore regionale nell’esercizio della propria competenza in materia di servizi sociali, in violazione del limite di ragionevolezza imposto dal rispetto del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).

5. – Rimangono assorbite tutte le ulteriori censure.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), così come modificato dall’art. 9, commi 51, 52 e 53, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione – Legge finanziaria 2010);

dichiara l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 4 della legge regionale n. 6 del 2006, così come modificato dall’art. 9, commi 51, 52 e 53, della legge regionale n. 24 del 2009, promossa, in riferimento all’art. 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2011.

F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2011.

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