CivileGiurisprudenza

Contratti. La prova della simulazione va desunta valutando complessivamente le prove – Cassazione Civile, Sentenza 9465/2011

Costituisce in giurisprudenza “ius receptum” il condiviso principio di diritto secondo cui “in tema di simulazione, la natura stessa della controversia non consente, ordinariamente, il ricorso a prove diverse da quella indiziaria e presuntiva: pertanto, il giudice di merito, per dare una valida dimostrazione dell’esistenza o della inesistenza della simulazione, deve prendere in esame le circostanze desumibili dalla causa, procedendo ad un esame globale e complessivo di tutte le risultanze istruttorie, considerate in una visione unitaria; ove ciò non faccia e si limiti ad un esame distinto e separato delle varie circostanze accertate, la sua valutazione delle prove non si sottrae a censura in sede di legittimità (cfr in tal senso anche Cass. 1 febbraio 2001 n. 1404, in continuità di indirizzo con Cass. 9 gennaio 1980 n. 171; Cass. 3 novembre 1978 n. 4991)

(© Litis.it, 5 Maggio 2011 – Riproduzione riservata)

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Cassazione Civile Sentenza n. 9465 del 28/04/2011
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