AmministrativaGiurisprudenza

Autorizzazione per impianti di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili – Consiglio di Sato, Sentenza n. 3099/2011

Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” è ispirato a principi di semplificazione e accelerazione delle procedure finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, segnatamente, da fonte eolica. In particolare l’articolo 12 (cui è stato riconosciuto valore di principio fondamentale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117, co. 3, Cost., vincolante per le Regioni nella materia di legislazione concorrente “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, Corte Costituzionale 6 novembre 2009, n. 282; 23 ottobre 2008, n. 342; 9 novembre 2006, n. 364) ha espressamente previsto una autorizzazione unica, che sostituisce tutti i pareri e le autorizzazioni altrimenti necessarie, e in cui confluiscono anche le valutazioni di carattere paesaggistico, nonché quelle relative alla esistenza di vincoli di carattere storico- artistico, tramite il meccanismo della conferenza di servizi: l’organo competente al rilascio dell’autorizzazione unica compie la valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti, tenendo conto delle posizioni di dissenso espresse dai partecipanti alla conferenza di servizi.

Stante il rinvio operato dall’art. 12, d.lgs. n. 387/2003, alla l. n. 241/1990 in tema di conferenza di servizi, ne consegue che, ai sensi dell’art. 14-quater, citata l. n. 241/1990, le amministrazioni convocate devono esprimere il proprio eventuale dissenso, a pena di inammissibilità, motivatamente e all’interno della conferenza di servizi. Ove poi il dissenso sia espresso, tra l’altro, da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, sono dettate specifiche norme procedurali per il superamento del dissenso.

Sotto altro concorrente profilo, deve anche rilevarsi che il “dissenso” espresso da un’amministrazione che partecipa ad una conferenza di servizi e a cui fa riferimento l’art. 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, i cui principi sono applicabili al caso di specie proprio per effetto del ricordato articolo 12, comma 4, del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, deve rispondere esso stesso ai principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, predicati dall’articolo 97 della Costituzione, non potendo limitarsi ad una mera sterile opposizione al progetto in esame, ma dovendo essere “costruttivo”, cosa che plasticamente il legislatore evidenzia allorquando, alla fine del comma 1 del citato articolo 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 precisa che il dissenso “…deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso”.

Ciò del resto è conforme non solo all’esigenza dell’effettivo perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di accelerazione dell’azione amministrativa, ma anche nell’ottica dell’altro principio di leale collaborazione cui pure devono essere improntati i rapporti tra le varie pubbliche amministrazioni.

(© Litis.it, 28 Maggio 2011 – Riproduzione riservata)

Consiglio di Sato, Sezione Quinta, Sentenza n. 3099 del 23/05/2011

FATTO

1. Con ricorso giurisdizionale notificato a mezzo del servizio postale il 13 novembre 2008 il Comune di Guarcino chiedeva alla sezione staccata di Latina del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio l’annullamento: a) della determinazione dirigenziale del Settore Ambiente ed Energia – Servizio Ambiente ed Energia della Provincia di Frosinone n. 448 del 10 ottobre 2008, con cui era stata rilasciata alla ditta Bio Energia Guarcino s.r.l. l’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di un impianto di cogenerazione di energia elettrica e vapore alimentato ad olio vegetale di palma con potenza di 20,5 MWe e 7,7 MWt, ai sensi dell’art. 12 D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 e dell’art. 269 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2008, nonché l’autorizzazione in via definitiva alla costruzione ed all’esercizio dell’elettrodotto in cavo interrato AT 150 KV, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1993 della L.R. 42/90 e L.R. 14/99; b) del verbale in data 8 settembre 2008 della Conferenza di Servizi indetta dalla Provincia di Frosinone; c) del provvedimento prot. 140723 del 4 agosto 2008 della Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli – Area2S/04 – Valutazione impatto ambientale e danno ambientale, recante giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili mediante l’impiego di oli vegetali presentato dalla Bio Energia Guarcino s.r.l.; nonché di tutti gli atti consequenziali e connessi.

L’impugnativa era affidata a quattro articolati motivi di censura, rubricati rispettivamente “1. Violazione del comma 4 dell’art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387. Violazione dell’art. 13 quater della L. n. 241/1990. Carenza assoluta di potere, sviamento, nullità del procedimento”; “2. Con riferimento all’autorizzazione all’impianto: violazione dell’art. 12 comma 4 del D. Lgs. n. 387/2003 e dell’art. 7 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Sviamento”; “3. Con riferimento alla VIA e al provvedimento inerente il giudizio di compatibilità impugnato. Violazione di legge: art. 32 della Cost.; D. Lgs. 105/1992, art. 1, comma 2; D. Lgs. 152/2006 art. 3 bis e 3 quater. Eccesso di potere, carenza di istruttoria illogicità e perplessità del provvedimento” e “4. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà e illogicità manifeste. Perplessità”.

In particolare, il Comune di Guarcino sosteneva innanzitutto che, avendo espresso il proprio motivato dissenso espresso sul progetto in questione nell’ambito della Conferenza di servizi dell’8 settembre 2008, la Provincia di Frosinone avrebbe dovuto rimettere gli atti alla Giunta regionale, come stabilito dall’articolo 12, comma 4, del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, del tutto infondate ed inconferenti essendo le ragioni opposte dalla predetta amministrazione provinciale a sostegno del proprio inadempimento, quali la natura giuridica del D. Lgs. n. 387 del 2003 di attuazione della direttiva 2001/77/CE ed il richiamo alla (inapplicabile) disciplina del dissenso di cui all’art. 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche in ragione del particolare rilievo, anche costituzione, riconosciuto all’ente comune e del rilievo che assume il dissenso in sede di conferenza di servizi in una materia così delicata come quella della tutela ambientale; in via subordinata la ricorrente amministrazione denunciava che non solo l’autorizzazione rilasciata era viziata per la omessa comunicazione dell’avvio del procedimento sia ad alcuni dei comuni limitrofi a quello su cui doveva sorgere l’impianto in questione (Comuni di Vico e di Alatri), sia anche a tutti gli altri soggetti, individuati o facilmente individuabili, che avrebbero potuto subire un pregiudizio (insistendo l’impianto in un vasto bacino idrografico con due sorgenti di acqua minerale), per quanto la valutazione di impatto ambientale del progetto presentato era caratterizzata da gravi lacune, con particolare riferimento alla ricaduta delle polveri prodotte dall’impianto e dal loro effetto sulla salute pubblica, contraddittorie ed insufficienti essendo al riguardo le raccomandazioni e le prescrizioni indicate, ivi compresa quella relativa agli accertamenti sulla qualità delle acque ante e post operam da parte dell’ARPA; infine veniva anche rilevata la lacunosità, illogicità e contraddittorietà che inficiava l’attività istruttoria posta in essere dall’amministrazione provinciale con riferimento alle condizioni riguardanti l’approvvigionamento dell’impianto autorizzato.

2. A seguito dell’ordinanza cautelare n. 703 del 19 dicembre 2008 dell’adito tribunale, secondo cui il ricorso non appariva “…sprovvisto di fumus boni iuris, quanto meno con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 12, comma 4, del D. L.vo 387/03 per omessa rimessione della decisione finale alla Giunta regionale” (sostanzialmente confermata dall’ordinanza n. 708 del 3 febbraio 2009 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato), la Provincia di Frosinone rimetteva effettivamente gli atti alla Regione Lazio che, con delibera n. 227 del 7 aprile 2009, tenuto conto dell’attività istruttoria svolta, delle ragioni addotte dal Comune di Guarcino a sostegno del proprio dissenso e del parere reso dall’Avvocatura regionale, dichiarava conclusa positivamente la Conferenza di Servizi in ordine al rilascio del titolo autorizzativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di cogenerazione di energia da fonte rinnovabile nel Comune di Guarcino, giusta istanza di Bio Energia Guarcino s.r.l.

Il Dirigente del Settore Ambientale ed Energia della Provincia di Frosinone con determinazione n. 201 del 27 aprile 2009 rilasciava nuovamente alla società Bio Energia Guarcino s.r.l. l’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di un impianto di co – generazione di energia e vapore alimentato ad olio di palma e l’autorizzazione in via definitiva alla costruzione ed all’esercizio dell’elettrodotto in cavo interrato collegato al predetto impianto.

3. Con motivi aggiunti notificati il 19/20 maggio 2009 il Comune di Guarcino chiedeva l’annullamento anche della predetta determinazione dirigenziale n. 201 del 27 aprile 2009 e della delibera della Giunta regionale del Lazio n. 227 del 7 aprile 2009, oltre che del parere dell’Avvocatura generale (prot. n. 38558 del 25 marzo 2009, citato nella delibera regionale) e di tutti gli altri atti consequenziali e connessi.

Venivano dedotti: “1. Eccesso di potere per mancanza e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di istruttoria. Perplessità. Violazione dell’art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003”; “2. Violazione dell’art. 10 della legge n. 241/90. Eccesso di potere per arbitrarietà. Difetto di motivazione”; “3. Violazione dell’art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Travisamento dei fatti. Illogicità manifesta. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90”; “4. Violazione degli articoli 3 ter e 3 quater del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione”; “5. Illegittimità derivata. Eccesso di potere per sviamento di potere. Falsità nei presupposti di fatto e di diritto”: in sintesi, secondo il comune ricorrente, non solo l’amministrazione regionale si era inammissibilmente limitata a ratificare l’illegittimo operato dell’amministrazione provinciale senza svolgere il dovuto procedimento in sede di conferenza dei servizi con particolare riguardo alla effettiva tutela dell’interesse ambientale, per quanto si era avvalsa, altrettanto illegittimamente, di un parere del proprio settore legale, che peraltro non era stato neppure portato a conoscenza degli interessati.

4. L’adito tribunale con la sentenza segnata in epigrafe, nella resistenza della Provincia di Frosinone, della Regione Lazio, dell’ARPA del Lazio, sede di Frosinone, dei Vigili del Fuoco di Frosinone, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio e della società Bio Energia Guarcino s.r.l. e con l’intervento della SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL provinciali di Frosinone, dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse nella parte relativa all’impugnazione della determinazione n. 448 del 10 ottobre, lo respingeva per il resto, ritenendo infondati tutti i motivi di censura sollevati, anche quelli prospettati con i motivi aggiunti.

5. Il Comune di Guarcino ha chiesto la riforma di tale sentenza, denunciando l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua di quattro motivi di gravame, con i quali, denunciando “1.Eccesso di potere giurisdizionale per omesso esame di un punto decisivo della controversia. Motivazione illogica e insufficiente. Violazione per errata interpretazione dell’art. 14 quater della legge n. 241/1990”; “2. Eccesso di potere giurisdizionale – sotto diverso profilo – per omesso esame di un punto decisivo della controversia. Difetto assoluto di motivazione”; “3. Omesso esame di un punto decisivo della controversia. Motivazione insufficiente. Violazione dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003”; “4. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato”, ha sostanzialmente riproposto le censure sollevate in primo grado, a suo avviso, travisate ovvero malamente apprezzate ed inopinatamente respinte, con motivazione lacunosa, contraddittoria, perplessa ed inaccettabile.

Hanno resistito all’appello la società Bio Energia Guarcino s.r.l. e la Provincia di Frosinone, deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza e chiedendone perciò il rigetto.

Le parti costituite hanno illustrato con apposite memorie le proprie rispettive tesi difensive.

6. All’udienza del 25 gennaio 2011, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

7. L’appello è infondato alla stregua delle osservazioni che seguono.

7.1. Con il primo motivo di gravame, rubricato “1.Eccesso di potere giurisdizionale per omesso esame di un punto decisivo della controversia. Motivazione illogica e insufficiente. Violazione per errata interpretazione dell’art. 14 quater della legge n. 241/1990”, il Comune di Guarcino ha lamentato innanzitutto che i primi giudici, dopo aver ricostruito la disciplina applicabile al caso di specie, avevano erroneamente e contraddittoriamente qualificato come inammissibile il suo dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi, dal momento che non solo su di esso l’amministrazione regionale si era espressamente pronunciata, pur ritenendolo non meritevole di favorevole considerazione, per quanto esso era stato puntualmente motivato con riguardo alla carente istruttoria in ordine alla valutazione del progetto in esame ed alla mancata previsione di un monitoraggio ante operam sullo stesso; inoltre, sempre secondo l’ente appellante, i primi giudici avevano completamente omesso di scrutinare il primo e terzo motivo aggiunti con i quali era stato denunciato che l’amministrazione regionale aveva omesso di assumere una propria autonoma decisione sul dissenso in questione e più in generale sull’intero procedimento, limitandosi ad una mera verifica di legittimità di quanto già svolto dall’amministrazione provinciale, così violando anche le ordinanze cautelari dei giudici amministrative intervenute sul ricorso principale.

Le tesi dell’appellante non possono essere condivise.

7.1.1. Occorre premettere al riguardo che, come puntualizzato da un condivisibile indirizzo giurisprudenziale di questo Consesso (sez. VI, 22 febbraio 2010, n. 1020), il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” è ispirato a principi di semplificazione e accelerazione delle procedure finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, segnatamente, da fonte eolica.

In particolare l’articolo 12 (cui è stato riconosciuto valore di principio fondamentale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117, co. 3, Cost., vincolante per le Regioni nella materia di legislazione concorrente “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, Corte Costituzionale 6 novembre 2009, n. 282; 23 ottobre 2008, n. 342; 9 novembre 2006, n. 364) ha espressamente previsto una autorizzazione unica, che sostituisce tutti i pareri e le autorizzazioni altrimenti necessarie, e in cui confluiscono anche le valutazioni di carattere paesaggistico, nonché quelle relative alla esistenza di vincoli di carattere storico- artistico, tramite il meccanismo della conferenza di servizi: l’organo competente al rilascio dell’autorizzazione unica compie la valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti, tenendo conto delle posizioni di dissenso espresse dai partecipanti alla conferenza di servizi.

Peraltro, com’è stato opportunamente chiarito nella citata decisione, “Stante il rinvio operato dall’art. 12, d.lgs. n. 387/2003, alla l. n. 241/1990 in tema di conferenza di servizi, ne consegue che, ai sensi dell’art. 14-quater, citata l. n. 241/1990, le amministrazioni convocate devono esprimere il proprio eventuale dissenso, a pena di inammissibilità, motivatamente e all’interno della conferenza di servizi. Ove poi il dissenso sia espresso, tra l’altro, da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, sono dettate specifiche norme procedurali per il superamento del dissenso”.

Sotto altro concorrente profilo, deve anche rilevarsi che, come peraltro correttamente precisato anche dai primi giudici, il “dissenso” espresso da un’amministrazione che partecipa ad una conferenza di servizi e a cui fa riferimento l’art. 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, i cui principi sono applicabili al caso di specie proprio per effetto del ricordato articolo 12, comma 4, del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, deve rispondere esso stesso ai principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, predicati dall’articolo 97 della Costituzione, non potendo limitarsi ad una mera sterile opposizione al progetto in esame, ma dovendo essere “costruttivo”, cosa che plasticamente il legislatore evidenzia allorquando, alla fine del comma 1 del citato articolo 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 precisa che il dissenso “…deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso”.

Ciò del resto è conforme non solo all’esigenza dell’effettivo perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di accelerazione dell’azione amministrativa, ma anche nell’ottica dell’altro principio di leale collaborazione cui pure devono essere improntati i rapporti tra le varie pubbliche amministrazioni.

7.1.2. Ciò posto in via generale, la Sezione osserva sotto un primo profilo che, come emerge dalla lettura della delibera n. 227 del 7 aprile 2009, l’amministrazione regionale ha espressamente tenuto conto dei motivi di dissenso rappresentati dall’amministrazione comunale, giusta nota sindacale n. 758 del 13 febbraio 2009, in ordine alla realizzazione del progetto proposto dalla Bio Energia Guarcino s.r.l., ritenendoli “…superati in quanto già valutati e dedotti in sede di procedura di compatibilità ambientale, come risulta dalle note dell’Area VIA allegata alla presente deliberazione”.

Di ciò i primi giudici hanno puntualmente dato atto nella motivazione della sentenza impugnata, il che esclude qualsiasi rilevanza della doglianza circa la asserita erronea qualificazione di inammissibilità data dai primi giudici al dissenso espresso dal Comune di Guarcino nella conferenza dei servizi, essendosi sul punto i predetti primi giudici limitati a sottolineare, in generale, la natura e la funzione del dissenso e la necessità che esso non si esaurisca in un inammissibile potere di veto alle iniziative non condivise.

Sotto altro profilo, poi, proprio sulla scorta del già segnalato contenuto della delibera n. 227 del 7 aprile 2009, deve negarsi l’assunto dell’ente appellante, secondo cui l’amministrazione regionale si sarebbe limitata ad un mero riscontro di legittimità del procedimento già svoltosi, così omettendo la doverosa e necessaria attività istruttoria e soprattutto omettendo la composizione degli interessi in conflitto, manifestato col dissenso espresso nella conferenza di servizi convocata dalla Provincia di Frosinone, autorità delegata ai sensi della legge regionale 23 novembre 2006, n. 18.

Invero, anche a voler prescindere dalla considerazione che, come del resto ammette la stessa parte appellante, le ordinanze cautelari dei giudici amministrativi pronunciatisi sul ricorso principale (n. 703 del 19 dicembre 2008 dell’adito tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, e n. 708 del 3 febbraio 2009 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato), pur riconoscendo che, a causa del dissenso espresso dal Comune di Guarcino il procedimento autorizzatorio doveva essere rimesso all’amministrazione regionale, nulla avevano statuito o precisato in ordine al segmento procedimentale che si era già svolto (cosa che evidentemente avrebbe potuto legittimare da parte dell’amministrazione regionale anche un mero riscontro di regolarità dell’attività istruttoria già svolta), deve in ogni caso osservarsi che effettivamente l’amministrazione regionale ha proceduto ad una propria autonoma valutazione dell’attività istruttoria svolto, avendo tra l’altro espressamente rilevato che “il giudizio di compatibilità ambientale, reso dall’Area VA, ha tenuto conto delle osservazioni inoltrate dal Comune di Guarcino con le note nn. 2999 del 25.06.2008 e 3344 del 14.07.2008” e avendo altresì tenuto conto, come già esposto in precedenza, dei motivi di dissenso rappresentati dall’amministrazione comunale (giusta nota sindacale n. 758 del 13 febbraio 2009), ritenendoli “…superati in quanto già valutati e dedotti in sede di procedura di compatibilità ambientale, come risulta dalle note dell’Area VIA allegata alla presente deliberazione”.

Peraltro è appena il caso di evidenziare che, diversamente da quanto insinuato dall’ente appellante, la valutazione dei motivi di dissenso non poteva comportarne l’automatico accoglimento, spettando ragionevolmente all’amministrazione regionale un compito di sintesi e di bilanciamento degli interessi in gioco in virtù di un potere ampiamente discrezionale, come tale non sindacabile, salva la sua manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o travisamento di fatti che, nel caso di specie, non sono stati neppure dedotti.

7.2. Ugualmente infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale, denunciando “2. Eccesso di potere giurisdizionale – sotto diverso profilo – per omesso esame di un punto decisivo della controversia. Difetto assoluto di motivazione”, l’amministrazione comunale di Guarcino ha lamentato che i primi giudici avevano inopinatamente qualificato come atto endoprocedimentale il parere reso dall’Avvocatura regionale affermandone l’assorbimento nel provvedimento finale, costituito dalla delibera della Giunta regionale del Lazio n. 227 del 7 aprile 2009, laddove esso, che aveva avuto un’evidente efficacia causale nell’adozione di quella stessa delibera, non solo non avrebbe dovuto neppure essere acquisito (secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato, Quinta Sezione, nell’ordinanza cautelare n. 708 del 3 febbraio 2009), per quanto non era stato neppure reso conoscibile alle parti, violando così gli stessi fondamentali principi della partecipazione procedimentale.

Al riguardo deve osservarsi che in via generale non può essere negato all’amministrazione pubblica il potere di chiedere pareri (anche legali) per il corretto esercizio della funzione di cui è titolare al fine della migliore valutazione degli interessi in conflitto e che nel caso di specie non vi era neppure alcun elemento, di fatto e di diritto, che impediva all’amministrazione regionale di ri chiedere un parere al proprio ufficio legale in relazione al procedimento in esame; peraltro sotto un diverso, ma concorrente profilo, la stessa esistenza di tale parere conferma che l’attività della Regione Lazio non si è limitata al mero riscontro formale della legittimità del segmento procedimentale svolto dalla Provincia di Frosinone, ma ha effettivamente svolto una sua autonoma valutazione dei fatti e degli interessi coinvolti nella fattispecie ed ha quindi assunto un’altrettanto autonoma decisione rispetto a quella della Provincia di Frosinone.

Non vi è poi alcun elemento (anche per l’assoluta mancanza di indizi al riguardo) per dubitare che il contenuto di tale parere si sia interamente riversato proprio nel ricordato atto deliberativo che lo richiama, così che correttamente i primi giudici hanno escluso qualsiasi profilo di illegittimità dell’atto deliberativo stesso (e più in generale dell’attività dell’amministrazione regionale) per la asserita mancata conoscenza da parte dei partecipanti alla conferenza di servizio del parere dell’Avvocatura regionale.

7.3. Con il terzo motivo di gravame il Comune di Guarcino ha denunciato “3. Omesso esame di un punto decisivo della controversia. Motivazione insufficiente. Violazione dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003”, evidenziando in sintesi che i primi giudici avevano respinto il ricorso senza apprezzare esattamente le censure sollevate nei confronti dei provvedimenti impugnati con particolare riferimento alla circostanza, emergente inconfutabilmente dalla semplice lettura degli atti, della omessa effettiva valutazione delle specifiche ragioni del dissenso alla realizzazione del progetto in questione, consistenti nella pericolosità di quest’ultimo per l’intero ambiente e per lo stesso insediamento umano.

Anche tale doglianza è priva di fondamento.

Innanzitutto la sentenza impugnata dà espressamente atto che il giudizio di compatibilità ambientale si presenta completo e approfondito, sia quanto alla motivazione sia quanto al suo effettivo contenuto, evidenziando l’irrilevanza ai fini della sua legittimità dell’asserito parere contrario della Direzione regionale delle Attività produttiva (prot. 147308 del 17 ottobre 2007) addotto dal Comune di Guarcino, trattandosi di un mero parere del tutto generico, privo di supporto specifico e reso dichiaratamente senza la specifica valutazione del progetto in questione.

Peraltro, come si ricava dalla lettura del provvedimento prot. 140723 del 4 agosto 2008, con cui il Dipartimento del Territorio – Direzione regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli – della Regione Lazio ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sulla realizzazione del progetto presentato da Bio Energia Guarcino s.r.l. il predetto ufficio ha effettivamente tenuto conto delle ragioni che secondo il Comune di Guarcino si opponevano alla realizzazione di quel progetto, riportandole tutte in motivazione (sia quelle di cui alla nota prot. 2999 del 25 giugno 2008, sia quelle di cui alla nota prot. 3344 del 14 luglio 2008) e dando conto delle controdeduzioni fornite sulle stesse dalla società Bio Energia Guarcino s.r.l..

E’ agevole al riguardo evidenziare, per un verso, che la circostanza che l’amministrazione regionale abbia formulato una valutazione positiva di compatibilità ambientale del progetto non comporti automaticamente, come sostenuto dall’appellante la mancata valutazione delle ragioni del dissenso, e, per altro verso, che la manifestazione delle ragioni del dissenso non può automaticamente comportare la paralisi dei progetti non condivisi o non graditi.

Per completezza sul punto deve anche rilevarsi, ad ulteriore conferma della effettiva valutazione delle specifiche ragioni di dissenso riferite specialmente alle questioni ambientali (eventuale inquinamento atmosferico e del bacino idrico), che sia il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale che la successiva autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio dell’impianto sono state accompagnate da una nutrita serie di raccomandazioni e prescrizioni evidentemente finalizzate ad escludere o quanto meno a mitigare (nel senso della compatibilità ambientale) eventuali effetti pregiudiziali derivanti dal funzionamento dell’impianto: nessuna di tali prescrizioni o raccomandazione è stata puntualmente contestata, essendosi l’appellante limitato inammissibilmente a dedurne la genericità; peraltro non può sottacersi che la società Bio Energia Guarcino s.r.l., nella memoria in data 29 settembre 2010, ha evidenziato che l’impianto di cui si discute è stato messo a regime in data 6 settembre 2010 e che i campionamenti effettuati degli effluenti gassosi al camino per il rilievo degli inquinanti e la verifica dei sistemi degli abbattimenti degli stessi (i cui risultati sono stati depositati) hanno dato esito assolutamente positivo.

7.4. Infine, deducendo “4. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato”, il Comune di Guarcino ha rilevato che i primi giudici, pur correttamente dichiarando improcedibile il ricorso principale nella parte in cui era diretto nei confronti dell’originaria determinazione dirigenziale n. 448 del 10 ottobre 2008, avevano omesso di scrutinare i motivi di censura proposti contro gli altri atti impugnati con il ricorso originario, quali il verbale e le operazioni svolte dalla Conferenza dei Servizi e la VIA: detti motivi (“A. Violazione dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Sviamento”; “B. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà e illogicità manifeste. Perplessità”) sono stati pertanto espressamente riproposti.

Anche tale motivo è del tutto infondato.

Fermo restando che le censure proposte nei confronti della valutazione di impatto ambientale sono del tutto prive di fondamento, potendo rinviarsi al riguardo a quanto fin qui osservato, occorre rilevare che non sussiste la pretesa violazione delle garanzie procedimentali evidenziata dall’appellante nei confronti del verbale della conferenza dei servizi dell’8 settembre 2008 per il mancato coinvolgimento dei Comuni di Vico e di Alatri e della Direzione Regionale per le Attività Produttive della Regione Lazio.

Invero, anche a voler prescindere dalla considerazione che, come emerge dalla lettura del predetto verbale della Conferenza dei Servizi dell’8 settembre 2008 ad essa era effettivamente presente il Comune di Vico nella persona del Sindaco, è sufficiente osservare che per “amministrazioni interessate”, che devono partecipare alla conferenza di servizio per il rilascio dell’amministrazione unica, sono solo quelle che avrebbero dovuto emettere atti, pareri e visti normalmente necessari ai fini dell’autorizzazione stessa e quindi custodi di interessi direttamente ed immediatamente coinvolti ai fini del rilascio dell’autorizzazione.

I comuni limitrofi a quello in cui doveva essere (ed è stato poi realizzato) l’impianto di cui si discute non erano quindi amministrazioni interessate che dovevano necessariamente partecipare alla conferenza di servizi per il rilascio dell’amministrazione unico, pur potendo essi ugualmente e legittimamente proporre osservazioni, essendo stato data idonea e rituale pubblicità al procedimento di valutazione di impatto ambientale (circostanza questa giammai smentita).

Né può ammettersi che per ogni amministrazione interessata dovessero essere presenti tanti funzionari per quanti uffici fossero implicati nel procedimento autorizzativo, così che la mancata presenza del funzionario della Direzione Regionale per le Attività Produttive della Regione Lazio non è motivo di illegittimità del verbale in esame, risultando comunque convocata e presente la Regione Lazio.

8. In conclusione alla stregua delle osservazioni svolte l’appello deve essere respinto.

La peculiarità della controversia giustifica nondimeno la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Comune di Guarcino avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede staccata di Latina, sez. I, n. 1344 del 22 dicembre 2009, lo respinge.

Dichiara interamente compensate tra le parti costituite le spese del presente grado

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore
Roberto Chieppa, Consigliere
Adolfo Metro, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 23/05/2011

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *