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Il diniego di rilascio del porto d’armi per uso caccia deve essere motivato con coerenza e conseguenzialità logica – Consiglio di Stato Sent 30/05/2011

E’ ben vero che ai sensi della norma di cui all’art. 43, co. 2, del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, secondo cui “La licenza può essere ricusata … a chi … non dà affidamento di non abusare delle armi”, è da ritenersi sufficiente che la valutazione dell’Amministrazione sull’affidabilità dei richiedenti la licenza di porto d’armi sia ancorata anche solo a considerazioni probabilistiche su circostanze di fatto le quali, nell’apprezzamento latamente discrezionale che ne fa appunto l’Amministrazione, possano indurre in quel momento ad ipotizzare un uso  improprio dell’arma.

Tuttavia, l’esistenza di potere discrezionale nella formulazione di siffatta prognosi non esime l’Autorità emanante dal dovere di esternare le ragioni del giudizio negativo con sufficiente coerenza e consequenzialità logica, mediante motivazione circa la sussistenza e la rilevanza dei presupposti di fatto di tale valutazione in modo che appaiano adeguate e conseguenti le conclusioni assunte.

(© Litis.it, 31 Maggio 2011 – Riproduzione riservata)

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Consiglio di Stato,  Sentenza n. del 30/05/2011

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